IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 9 novembre 1982 concernente le modalita' teniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visti i decreti del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1985 e 12 giugno 1985 recanti modifiche ed integrazioni al suddetto decreto 9 novembre 1982; Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni; Visto l'art. 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994; Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1994, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 1, con il quale e' stato adottato il quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Ritenuta la necessita' di rimodulare la tabella A del piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura, relativa alla ripartizione percentuale della disponibilita' globale tra i vari settori di intervento al fine di assicurare la completa realizzazione degli obiettivi del medesimo piano con riferimento allo sviluppo delle associazioni nazionali dei produttori della pesca; Decreta: E' approvata la nuova tabella, allegata al presente decreto, relativa alla ripartizione degli stanziamenti per il triennio 1994-96 di cui al quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 1994 Il Ministro: POLI BORTONE Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1994 Registro n. 2, Risorse agricole, foglio n. 160