IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 8, terzo comma, punto II, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", il quale prescrive che, previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della medesima legge, vengano previste con decreto ministeriale le modalita' necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze indicate nell'allegato 3 della stessa legge n. 748/1984; Visto l'art. 12, primo comma, della citata legge il quale prevede che chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme peviste e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con apposite sanzioni amministrative pecuniarie; Vista la nota prot. n. 2112 del 2 maggio 1994, con la quale il presidente della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti comunica l'avvenuta approvazione da parte di detta commissione del documento tecnico redatto dal gruppo di lavoro ad hoc, istituito in seno alla commissione stessa, riguardante le modalita' necessarie ad evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze nella produzione di fertilizzanti; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Ritenuto, altresi', necessario tutelare la qualita' dei fertilizzanti immessi in commercio, anche a salvaguardia del mercato di detti prodotti e dell'agricoltore acquirente; Considerato che nel citato documento tecnico approvato dalla suddetta commissione tecnico-consultiva vengono proposte anche le modalita' di individuazione di un indice di qualita' della produzione complessiva di ogni singolo produttore; Premesso che la suddetta legge n. 748/1984 considera unicamente ammissibili come scarti, tra i titoli in elementi fertilizzanti dichiarati e i titoli riscontrati all'analisi, quelli corrispondenti alle tolleranze previste per ciascun elemento fertilizzante nel citato allegato 3; Premesso che la produzione reiterata di fertilizzanti con titoli in elementi nutritivi inferiori al dichiarato, anche se rientranti nelle tolleranze ammesse, costituisce "sfruttamento sistematico delle tolleranze"; Considerato che detto sfruttamento sistematico se attuato dalle ditte produttrici di fertilizzanti rappresenta una frode a danno dell'agricoltore acquirente e crea concorrenza sleale nella commercializzazione dei citati prodotti; Ritenuto necessario ufficializzare il metodo di individuazione dello sfruttamento sistematico delle tolleranze nonche' dell'indice di qualita' della produzione complessiva di ogni singolo produttore nei termini e nelle modalita' suggerite dalla suddetta commissione al fine di tutelare gli operatori agricoli; Decreta: Art. 1. Sono approvati i metodi di calcolo dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualita' della produzione complessiva di ogni singolo produttore di fertilizzanti, secondo le modalita' descritte nell'allegato al presente decreto.