IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 8, terzo comma, punto II, della legge 19 ottobre 1984,
n.   748,   concernente   "Nuove   norme   per   la   disciplina  dei
fertilizzanti",  il  quale  prescrive  che,   previo   parere   della
commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10
della  medesima  legge,  vengano previste con decreto ministeriale le
modalita' necessarie per evitare lo  sfruttamento  sistematico  delle
tolleranze indicate nell'allegato 3 della stessa legge n. 748/1984;
  Visto  l'art.  12, primo comma, della citata legge il quale prevede
che chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio,
o fornisce per obbligo contrattuale o  societario  fertilizzanti  non
conformi  alle  norme  peviste  e'  punito,  salvo  che  il fatto sia
previsto  come  reato  dal  codice  penale,  con  apposite   sanzioni
amministrative pecuniarie;
  Vista  la  nota  prot.  n.  2112 del 2 maggio 1994, con la quale il
presidente della commissione tecnico-consultiva per  i  fertilizzanti
comunica  l'avvenuta  approvazione  da parte di detta commissione del
documento tecnico redatto dal gruppo di lavoro ad hoc,  istituito  in
seno  alla commissione stessa, riguardante le modalita' necessarie ad
evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze nella produzione
di fertilizzanti;
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n.  491,  che
istituisce   il   Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali;
  Ritenuto,   altresi',   necessario   tutelare   la   qualita'   dei
fertilizzanti  immessi in commercio, anche a salvaguardia del mercato
di detti prodotti e dell'agricoltore acquirente;
  Considerato  che  nel  citato  documento  tecnico  approvato  dalla
suddetta  commissione  tecnico-consultiva  vengono  proposte anche le
modalita' di individuazione di un indice di qualita' della produzione
complessiva di ogni singolo produttore;
  Premesso che la suddetta legge  n.  748/1984  considera  unicamente
ammissibili  come  scarti,  tra  i  titoli  in elementi fertilizzanti
dichiarati e i titoli riscontrati all'analisi, quelli  corrispondenti
alle  tolleranze  previste  per  ciascun  elemento  fertilizzante nel
citato allegato 3;
  Premesso che la produzione reiterata di fertilizzanti con titoli in
elementi nutritivi inferiori al dichiarato, anche se rientranti nelle
tolleranze  ammesse,  costituisce  "sfruttamento  sistematico   delle
tolleranze";
  Considerato  che  detto  sfruttamento  sistematico se attuato dalle
ditte produttrici di fertilizzanti  rappresenta  una  frode  a  danno
dell'agricoltore   acquirente   e   crea   concorrenza  sleale  nella
commercializzazione dei citati prodotti;
  Ritenuto necessario  ufficializzare  il  metodo  di  individuazione
dello  sfruttamento  sistematico delle tolleranze nonche' dell'indice
di qualita' della produzione complessiva di ogni  singolo  produttore
nei termini e nelle modalita' suggerite dalla suddetta commissione al
fine di tutelare gli operatori agricoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  i  metodi  di  calcolo dell'indice di sfruttamento
sistematico  delle  tolleranze  e  dell'indice  di   qualita'   della
produzione  complessiva  di ogni singolo produttore di fertilizzanti,
secondo le modalita' descritte nell'allegato al presente decreto.