LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
   Vista   la   legge   7  giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
   Vista la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  15
febbraio  1982,  n.  121,  relativa  alle informazioni periodiche che
devono essere pubblicate dalle societa' le cui  azioni  sono  ammesse
alla quotazione ufficiale di una borsa valori;
   Visto  il regolamento concernente i criteri per la redazione della
relazione  semestrale  e  le  modalita'  e  i   termini   della   sua
pubblicazione,  approvato  con propria delibera n. 2837 dell'8 aprile
1987;
   Vista  la  raccomandazione   concernente   gli   schemi   per   la
presentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto
economico  semestrale  nonche'  i  criteri  per  la  compilazione del
commento, approvata con propria delibera n. 2838 dell'8 aprile 1987;
   Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,  emanato  in
attuazione  della  direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 25
luglio 1978, n. 660, relativa ai conti  annuali  di  taluni  tipi  di
societa',  e della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 13
giugno 1983, n. 349, relativa ai conti consolidati;
   Vista la propria comunicazione n. SOC/RM/94001437 del 23  febbraio
1994,  concernente  le  raccomandazioni  in  ordine alle informazioni
integrative che devono essere fornite dalle societa' finanziarie  che
redigono  il bilancio secondo la disciplina del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127;
   Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e le  succes-
sive   modificazioni,   emanato  in  attuazione,  tra  l'altro  della
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 8 dicembre  1986,  n.
635, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e
degli altri istituti finanziari;
   Visti  i  provvedimenti  n.  100 del 15 luglio 1992, n. 103 del 31
luglio 1992 e n. 16 del  1›  febbraio  1993,  emanati    dalla  Banca
d'Italia  in  attuazione  del  citato  decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87;
   Visto  l'art.  2428,  comma  3,  del  codice  civile,  cosi'  come
sostituito  dall'art.  11  del  decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127;
   Vista la propria comunicazione n. SOC/RM/93005682  del  12  luglio
1993,  recante  disposizioni  transitorie  in  materia  di  relazione
semestrale;
   Ritenuta la necessita' di modificare la disciplina dettata con  il
regolamento  approvato  con delibera n. 2837 dell'8 aprile 1987 e con
la raccomandazione approvata con delibera n. 2838 dell'8 aprile  1987
a  seguito  dell'entrata  in  vigore del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
   Ritenuto  peraltro  che  l'approvazione  integrale   della   nuova
disciplina  presuppone  il  recepimento della direttiva del Consiglio
delle Comunita' europee 19 dicembre 1991, n. 674, relativa  ai  conti
annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;
   Considerato  che  non  e'  stata  ancora  data attuazione a quanto
previsto dall'art. 20 della legge 22 febbraio 1994, n.  146,  recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee,   legge
comunitaria 1993;
                              Delibera:
   I.  E' approvato l'unito regolamento, che consta di sette articoli
ed e' integrato da dieci appendici,  concernente  i  criteri  per  la
redazione  della  relazione sull'andamento della gestione relativa al
primo semestre dell'esercizio delle societa' con  azioni  quotate  in
borsa e le modalita' e i termini della sua pubblicazione.
   II.  Sono  abrogati,  fatto  salvo  quanto di seguito disposto, il
regolamento adottato con delibera n. 2837 dell'8  aprile  1987  e  la
raccomandazione adottata con delibera n. 2838 dell'8 aprile 1987.
   III.  Le  disposizioni del regolamento si applicano alle relazioni
concernenti il primo  semestre  dell'esercizio  successivo  a  quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 1993.
   In  sede  di prima applicazione delle disposizioni del regolamento
e' consentito derogare all'art. 3, comma 4, dello  stesso  qualora  i
conti  da  riportare  a  confronto non risultino omogenei o non siano
disponibili.  In  tale  ipotesi  dovranno  comunque  essere   fornite
adeguate informazioni complementari.
   Per  le  societa'  che  redigono  il bilancio ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, l'art. 2, comma 4, del regolamento
si   applica   alla   relazione   concernente   il   primo   semestre
dell'esercizio  successivo  a quello di cui all'art. 46, comma 1, del
medesimo decreto. In via  transitoria  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni approvate dalla Consob con le delibere n. 2837 e n. 2838
dell'8 aprile 1987.
   Fino all'entrata in vigore di apposite disposizioni da emanarsi da
parte  della  Consob  a  seguito dell'attuazione del predetto art. 20
della legge 22 febbraio 1994,  n.  146,  per  cio'  che  riguarda  il
contenuto  delle  relazioni semestrali delle imprese di assicurazione
continuano ad applicarsi le disposizioni approvate dalla  Consob  con
le citate delibere n. 2837 e n. 2838 dell'8 aprile 1987.
   La  presente  delibera  e  l'unito  regolamento saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  e  nel  Bollettino  della
Consob.
   Milano, 30 giugno 1994
                                              Il presidente: BERLANDA