LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 15 febbraio 1982, n. 121, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori; Visto il regolamento concernente i criteri per la redazione della relazione semestrale e le modalita' e i termini della sua pubblicazione, approvato con propria delibera n. 2837 dell'8 aprile 1987; Vista la raccomandazione concernente gli schemi per la presentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto economico semestrale nonche' i criteri per la compilazione del commento, approvata con propria delibera n. 2838 dell'8 aprile 1987; Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, emanato in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 25 luglio 1978, n. 660, relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa', e della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 13 giugno 1983, n. 349, relativa ai conti consolidati; Vista la propria comunicazione n. SOC/RM/94001437 del 23 febbraio 1994, concernente le raccomandazioni in ordine alle informazioni integrative che devono essere fornite dalle societa' finanziarie che redigono il bilancio secondo la disciplina del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e le succes- sive modificazioni, emanato in attuazione, tra l'altro della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 8 dicembre 1986, n. 635, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari; Visti i provvedimenti n. 100 del 15 luglio 1992, n. 103 del 31 luglio 1992 e n. 16 del 1 febbraio 1993, emanati dalla Banca d'Italia in attuazione del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; Visto l'art. 2428, comma 3, del codice civile, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; Vista la propria comunicazione n. SOC/RM/93005682 del 12 luglio 1993, recante disposizioni transitorie in materia di relazione semestrale; Ritenuta la necessita' di modificare la disciplina dettata con il regolamento approvato con delibera n. 2837 dell'8 aprile 1987 e con la raccomandazione approvata con delibera n. 2838 dell'8 aprile 1987 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; Ritenuto peraltro che l'approvazione integrale della nuova disciplina presuppone il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 19 dicembre 1991, n. 674, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione; Considerato che non e' stata ancora data attuazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1993; Delibera: I. E' approvato l'unito regolamento, che consta di sette articoli ed e' integrato da dieci appendici, concernente i criteri per la redazione della relazione sull'andamento della gestione relativa al primo semestre dell'esercizio delle societa' con azioni quotate in borsa e le modalita' e i termini della sua pubblicazione. II. Sono abrogati, fatto salvo quanto di seguito disposto, il regolamento adottato con delibera n. 2837 dell'8 aprile 1987 e la raccomandazione adottata con delibera n. 2838 dell'8 aprile 1987. III. Le disposizioni del regolamento si applicano alle relazioni concernenti il primo semestre dell'esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1993. In sede di prima applicazione delle disposizioni del regolamento e' consentito derogare all'art. 3, comma 4, dello stesso qualora i conti da riportare a confronto non risultino omogenei o non siano disponibili. In tale ipotesi dovranno comunque essere fornite adeguate informazioni complementari. Per le societa' che redigono il bilancio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, l'art. 2, comma 4, del regolamento si applica alla relazione concernente il primo semestre dell'esercizio successivo a quello di cui all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto. In via transitoria continuano ad applicarsi le disposizioni approvate dalla Consob con le delibere n. 2837 e n. 2838 dell'8 aprile 1987. Fino all'entrata in vigore di apposite disposizioni da emanarsi da parte della Consob a seguito dell'attuazione del predetto art. 20 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per cio' che riguarda il contenuto delle relazioni semestrali delle imprese di assicurazione continuano ad applicarsi le disposizioni approvate dalla Consob con le citate delibere n. 2837 e n. 2838 dell'8 aprile 1987. La presente delibera e l'unito regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 30 giugno 1994 Il presidente: BERLANDA