AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 novembre 1993, n. 440, 7 gennaio 1994, n. 6, e 4 marzo 1994, n. 163". I DD.LL. n. 440/1993, n. 6/1994 e n. 163/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1994, n. 56 del 9 marzo 1994 e n. 106 del 9 maggio 1994). Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 240, recante attuazione dell'embargo nei confronti di Haiti, deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 841". Il D.L. n. 240/1993 non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 del 20 settembre 1993). Art. 1. 1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprieta', appartenenti al Governo di Haiti o alle autorita' di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorita' in Haiti. (( 1-bis. Sono altresi' resi indisponibili i fondi e le altre )) (( risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri )) (( cespiti patrimoniali, nonche' l'oro e gli altri metalli )) (( preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti: )) (( a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia, )) (( e loro piu' prossimi familiari; )) (( b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al )) (( Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro piu' )) (( prossimi familiari; )) (( c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani )) (( o dei loro piu' prossimi familiari. )) (( 1-ter. Il Ministro degli affari esteri cura la )) (( pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei )) (( nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al )) (( comma 1-bis comunicati dal Comitato istituito con la )) (( risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. )) (( 841/1993. )) (( 2. L'indisponibilita' di cui ai commi 1 e 1-bis non opera )) (( nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del )) (( Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993. )) (( 3. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.