AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note.   Restano   invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 novembre 1993, n. 440,
7 gennaio 1994, n. 6, e 4 marzo 1994, n. 163". I DD.LL. n.  440/1993,
n.  6/1994 e n. 163/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non sono  stati  convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei
termini  costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati,
rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  5
dell'8  gennaio  1994, n.   56 del 9 marzo 1994 e n. 106 del 9 maggio
1994).
   Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione prevede
che: "Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  del  decreto-legge  19  luglio  1993,  n.  240,  recante
attuazione  dell'embargo  nei  confronti  di  Haiti,  deliberato  dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni  Unite  con  la  risoluzione  n.
841".  Il  D.L.  n.  240/1993  non  e'  stato convertito in legge per
decorrenza dei termini  costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'
stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  221
del 20 settembre 1993).
                               Art. 1.
  1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalla cessione di proprieta', appartenenti al Governo di Haiti o alle
autorita'   di   fatto   in  Haiti,  ovvero  che  siano  controllati,
direttamente o indirettamente da detti soggetti,  o  anche  da  enti,
ovunque  situati  o  costituiti che siano posseduti o controllati dal
Governo e dalle menzionate autorita' in Haiti.
(( 1-bis. Sono altresi' resi indisponibili i fondi e le altre      ))
(( risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri   ))
(( cespiti patrimoniali, nonche' l'oro e gli altri metalli         ))
(( preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti:                    ))
(( a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia,  ))
(( e loro piu' prossimi familiari;                                 ))
(( b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al       ))
(( Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro piu'         ))
(( prossimi familiari;                                             ))
(( c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani  ))
(( o dei loro piu' prossimi familiari.                             ))
(( 1-ter.    Il Ministro degli affari esteri cura la               ))
(( pubblicazione nella    Gazzetta Ufficiale    dell'elenco dei    ))
(( nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al    ))
(( comma    1-bis    comunicati dal Comitato istituito con la      ))
(( risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n.   ))
(( 841/1993.                                                       ))
(( 2. L'indisponibilita' di cui ai commi 1 e 1-bis non opera      ))
(( nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del    ))
(( Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.         ))
(( 3. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
  4.  Gli  istituti  di  credito e gli altri soggetti che detengono a
qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono
tenuti a darne comunicazione al Ministero  del  tesoro  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.