AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 3, e
8 marzo 1994, n. 156". I DD.LL. n. 3/1994 e n. 156/1994, di contenuto
pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti  in
legge   per   decorrenza   dei  termini  costituzionali  (i  relativi
comunicati sono stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994 e n. 105 del 7
maggio 1994).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio  1994  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla
legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di  Stato  con
la  qualifica  di  vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o
corrispondenti sono attribuiti,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1994,
scatti   aggiuntivi  pari  al  2,50  per  cento  dello  stipendio  in
godimento, nella seguente misura:
    a)  uno  scatto  al  vice  ispettore  collocato  al  VI   livello
retributivo;
    b)  uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo,
in aggiunta allo scatto gia' in godimento;
    c) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli  del
disciolto  Corpo  delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli
del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello
retributivo.
  2. Resta fermo per  il  personale  di  cui  al  comma  1,  se  piu'
favorevole,  il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma
1,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.
  3.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano,  con  le stesse
decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia  penitenziaria
con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente
misura:
    a)   uno  scatto  al  vice  ispettore  collocato  al  VI  livello
retributivo;
    b) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli  del
disciolto  Corpo  degli  agenti di custodia, collocato al VII livello
retributivo.
  4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi  previsti
dal   presente   articolo  non  trova  applicazione  la  disposizione
dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge  1  aprile  1981,  n.
121.
(( 4-bis. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si   ))
(( applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo ))
(( forestale dello Stato.                                          ))