AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 3, e 8 marzo 1994, n. 156". I DD.LL. n. 3/1994 e n. 156/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994 e n. 105 del 7 maggio 1994). Nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1994 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura: a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo; b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto gia' in godimento; c) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo. 2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se piu' favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura: a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo; b) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo. 4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. (( 4-bis. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si )) (( applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo )) (( forestale dello Stato. ))