IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1994, con il quale al Ministro senza portafoglio Giuliano Ferrara e' stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento; Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1993, recante "Regolamento interno del Consiglio dei Ministri"; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento Giuliano Ferrara e' delegato ad esercitare le seguenti funzioni, con decorrenza 12 maggio 1994: a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo e segnalando al Presidente del Consiglio le difficolta' riscontrate; b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorita' governative; c) esercitare la facolta' del Governo di cui all'art. 72, comma 3, della Costituzione, nonche' quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento in sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia; d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame di progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; e) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare, nonche' la presentazione di relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468; f) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra dicasteri; g) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari; h) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari. Il Ministro esercita altresi' le funzioni attribuitegli dal capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante il regolamento interno del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 1994 Il Presidente: BERLUSCONI