L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                     PER LA FINANZA DEL SETTORE
                         PUBBLICO ALLARGATO
  Vista  la  legge  16 maggio 1980, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;
  Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata  legge  n.  281/1970  il
quale  attribuisce  alle  regioni quote del gettito di alcuni tributi
erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;
  Visto l'art. 8, primo  e  secondo  comma,  della  stessa  legge  n.
281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la
commisurazione  all'ammontare  complessivo  dei  versamenti, in conto
competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a  statuto
ordinario  ed  affluiti  alle  sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato nel penultimo  anno  finanziario  antecedente  a  quello  della
devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel
medesimo anno;
  Visto  l'art.  4,  comma  5,  della  legge 23 dicembre 1992, n. 500
(legge finanziaria 1993) il quale ha ridotto, a  decorrere  dall'anno
1993,  al 3,10 per cento la quota dell'imposta di fabbricazione sugli
olii minerali di cui alla lettera a),  comma  1,  dell'art.  8  della
citata legge n. 281/1970;
  Visto  il  successivo  comma  6  del medesimo art. 4 della legge n.
500/1992 il quale prevede che il fondo comune  determinato  ai  sensi
dell'art.  8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' comprensivo delle
somme di cui al precedente comma 2 e viene ripartito con decreto  del
Ministro  del  tesoro  in  modo  da  assicurare  a  ciascuna regione,
unitamente alle entrate spettanti ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,
lettera  c),  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse
complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno  1992
prevedendo,  altresi',  che  l'eventuale ulteriore disponibilita' sul
predetto fondo e' ripartita tra le regioni in proporzione alle  quote
del  fondo  medesimo  attribuite  per l'anno 1992 e che le erogazioni
sono disposte in quote  trimestrali  al  netto  delle  somme  di  cui
all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  108351  del  9 febbraio 1993,
registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1993 (registro n. 6 Tesoro,
foglio n. 80), con il quale, in attesa di conoscere il  gettito  1993
delle  entrate di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n.
421/1992, verificatosi nelle singole regioni a statuto ordinario,  si
e'  provveduto,  tra  l'altro,  a ripartire provvisoriamente il fondo
comune  1993,  determinato  in  complessive   L.   3.422.254.000.000,
utilizzando,  per intanto, ai fini del gettito innanzi richiamato, le
entrate relative all'anno 1991,  ripartite  per  ciascuna  regione  a
statuto ordinario, cosi' come comunicato dall'ACI con nota n. 173 del
24 ottobre 1992;
  Visto   l'art.   20  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68;
  Visto il decreto n. 140198 del 13 maggio  1993,  con  il  quale  e'
stato provveduto, tra l'altro, ai sensi dei commi 2 e 5, del predetto
art.  20,  al  pagamento  in  favore  della Cassa depositi e prestiti
dell'annualita', pari a L. 60.277.646.387, dovuta al 30  giugno  1993
dalla  regione  Puglia per il mutuo decennale contratto con la stessa
Cassa per il consolidamento di passivita' pregresse, a  valere  sulla
quota annuale di fondo comune spettante alla medesima regione;
  Visto  il  decreto  n.  194588 del 20 ottobre 1993, con il quale, a
seguito degli ulteriori dati trasmessi dall'ACI con la  nota  n.  174
del 12 ottobre 1993 relativi al gettito delle entrate di cui all'art.
4,  comma  1,  lettera c), della citata legge n. 421/1992, per l'anno
1992, per il periodo gennaio-luglio  1993  e  di  una  stima  per  il
periodo  agosto-dicembre  1993, e' stato provveduto ad effettuare una
nuova ripartizione provvisoria tra le regioni del fondo comune  1993,
gia' determinato in complessive L. 3.422.254.000.000 con il prospetto
n. 1 allegato al decreto n. 108351 del 9 febbraio 1993;
  Vista  la  nota  n.  81  del  13 maggio 1994 con la quale l'ACI nel
trasmettere i dati definitivi del gettito 1993 ha fornito  nuovamente
quelli  riferiti  all'anno  1992 indicando, relativamente al compenso
trattenuto dall'Ente  stesso,  l'ammontare  effettivamente  percepito
anziche' quello stimato comunicato con la gia' richiamata nota n. 174
del 12 ottobre 1993;
  Considerato che per effetto di quanto previsto dal sopra richiamato
art.  4,  comma 1, lettera c), della legge n. 421/1992, nonche' delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo  n.  504/1992  (titolo
III  -  capo I - art. 23), a decorrere dal 1 gennaio 1993 non e' piu'
possibile individuare nell'ambito del gettito delle entrate  relative
alla tassa automobilistica complessivamente attribuita alle regioni a
statuto  ordinario la quota che, precedentemente all'emanazione delle
predette norme, era di pertinenza dell'erario;
  Considerato, peraltro, che per la ripartizione tra le  regioni  del
fondo  comune  per  l'anno  1993,  tenuto  conto  di  quanto disposto
dall'art. 4, comma 6, della legge  n.  500/1992,  si  rende  comunque
necessario individuare, come parametro di riferimento, la quota parte
del  predetto gettito 1993, ora destinata alle regioni medesime ma in
precedenza di pertinenza dell'erario, utilizzando al  riguardo,  come
termine proporzionale di calcolo, i dati riferiti all'anno 1992;
  Considerato,   pertanto,  che  puo'  procedersi  alla  ripartizione
definitiva del fondo comune 1993 utilizzando,  all'uopo,  i  predetti
dati trasmessi dall'ACI;
  Visto  l'unito  prospetto  n.  1  contenente la ripartizione tra le
regioni del gettito della tassa automobilistica  1992  al  netto  del
compenso ACI e distintamente per la quota di pertinenza delle regioni
(col. 1) da quella di competenza dello Stato (col. 3);
  Visto  l'unito  prospetto  n.  2  con  il  quale si e' provveduto a
ripartire il gettito delle entrate relative all'anno  1993,  gia'  al
netto  del compenso ACI e dei conguagli relativi all'anno 1991, nella
quota  gia'  di  pertinenza   dell'erario   (L.   3.266.201.740.693),
proporzionalmente   all'analoga  ripartizione  del  gettito  relativo
all'anno 1992 ed evidenziato alla colonna 3 del prospetto n. 1;
  Visto  l'allegato  prospetto  n.  3  da  cui   risulta   la   nuova
ripartizione    definitiva    dell'importo    complessivo    di    L.
3.422.254.000.000 (col. 5) quale fondo comune 1993 determinato quanto
a L. 3.365.798.259.307 (col. 3) in  modo  da  assicurare  a  ciascuna
regione,  unitamente  alle  entrate  della tassa automobilistica come
sopra determinata per l'anno 1993 (col. 2),  le  stesse  risorse  per
l'anno   1992  e  quanto  al  rimanente  importo  di  complessive  L.
56.455.740.693  (col.  4) in proporzione alle quote di fondo medesimo
attribuite per l'anno 1992 (col. 1) con il  decreto  ministeriale  n.
159845  del  17  agosto  1992,  registrato  alla Corte dei conti il 1
settembre 1992 (registro n. 432 Tesoro, foglio n. 198);
  Visto l'allegato prospetto n. 4 da cui risulta la quota  definitiva
di  fondo  comune 1993 spettante a ciascuna regione (col. 4) al netto
della somma complessiva di L. 531.771.982.000, da trattenere ai sensi
dell'art. 9 della legge n. 151/1981  (col.  2),  cosi'  come  risulta
dalle   attestazioni  dei  presidenti  delle  giunte  regionali  gia'
prodotte ed allegate ai decreti interministeriali  n.  153333  del  7
aprile 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali
n.  178918  del  17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n.
174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti  ed
al   netto,   altresi',   relativamente  alla  sola  regione  Puglia,
dell'importo di L.  60.277.646.387 quale annualita'  rimborsata  alla
Cassa  depositi e prestiti del mutuo decennale contratto dalla stessa
regione e da trattenere sulla quota  di  fondo  comune  regionale  ai
sensi dell'art.  20, comma 2, della citata legge n. 68/1993;
  Visto l'unito prospetto n. 5 in cui e' stato provveduto a ripartire
tra  le  regioni  l'importo  di  complessive L. 107.548.371.613 quale
saldo del fondo comune 1993, pari alla differenza tra l'intero  fondo
di  L.  2.830.204.371.613  (col.  1)  e del complessivo importo di L.
2.722.656.000.000 (col. 2) gia' assegnato ed erogato alle regioni con
il decreto ministeriale n.  108351 del 9 febbraio 1993 e con  decreti
n.  129701 del 7 aprile 1993, n. 153241 del 1 luglio 1993 e n. 194588
del 20 ottobre 1993;
  Ritenuto,  pertanto,  di   dover   provvedere   alla   ripartizione
definitiva,  in  favore  delle  regioni  del fondo comune alle stesse
spettanti per l'anno 1993, sulla base del gettito  delle  entrate  ex
art.  4,  comma  1,  lettera  c),  della legge n. 421/1992 comunicato
dall'ACI con la nota n. 81 del 13 maggio 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati gli uniti prospetti numeri  1,  2,  3,  4  e  5  che
formano parte integrante del presente decreto.