L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA FINANZA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO Vista la legge 16 maggio 1980, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/1970 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune; Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno; Visto l'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) il quale ha ridotto, a decorrere dall'anno 1993, al 3,10 per cento la quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 8 della citata legge n. 281/1970; Visto il successivo comma 6 del medesimo art. 4 della legge n. 500/1992 il quale prevede che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' comprensivo delle somme di cui al precedente comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992 prevedendo, altresi', che l'eventuale ulteriore disponibilita' sul predetto fondo e' ripartita tra le regioni in proporzione alle quote del fondo medesimo attribuite per l'anno 1992 e che le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151; Visto il decreto ministeriale n. 108351 del 9 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1993 (registro n. 6 Tesoro, foglio n. 80), con il quale, in attesa di conoscere il gettito 1993 delle entrate di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 421/1992, verificatosi nelle singole regioni a statuto ordinario, si e' provveduto, tra l'altro, a ripartire provvisoriamente il fondo comune 1993, determinato in complessive L. 3.422.254.000.000, utilizzando, per intanto, ai fini del gettito innanzi richiamato, le entrate relative all'anno 1991, ripartite per ciascuna regione a statuto ordinario, cosi' come comunicato dall'ACI con nota n. 173 del 24 ottobre 1992; Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68; Visto il decreto n. 140198 del 13 maggio 1993, con il quale e' stato provveduto, tra l'altro, ai sensi dei commi 2 e 5, del predetto art. 20, al pagamento in favore della Cassa depositi e prestiti dell'annualita', pari a L. 60.277.646.387, dovuta al 30 giugno 1993 dalla regione Puglia per il mutuo decennale contratto con la stessa Cassa per il consolidamento di passivita' pregresse, a valere sulla quota annuale di fondo comune spettante alla medesima regione; Visto il decreto n. 194588 del 20 ottobre 1993, con il quale, a seguito degli ulteriori dati trasmessi dall'ACI con la nota n. 174 del 12 ottobre 1993 relativi al gettito delle entrate di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), della citata legge n. 421/1992, per l'anno 1992, per il periodo gennaio-luglio 1993 e di una stima per il periodo agosto-dicembre 1993, e' stato provveduto ad effettuare una nuova ripartizione provvisoria tra le regioni del fondo comune 1993, gia' determinato in complessive L. 3.422.254.000.000 con il prospetto n. 1 allegato al decreto n. 108351 del 9 febbraio 1993; Vista la nota n. 81 del 13 maggio 1994 con la quale l'ACI nel trasmettere i dati definitivi del gettito 1993 ha fornito nuovamente quelli riferiti all'anno 1992 indicando, relativamente al compenso trattenuto dall'Ente stesso, l'ammontare effettivamente percepito anziche' quello stimato comunicato con la gia' richiamata nota n. 174 del 12 ottobre 1993; Considerato che per effetto di quanto previsto dal sopra richiamato art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 421/1992, nonche' delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/1992 (titolo III - capo I - art. 23), a decorrere dal 1 gennaio 1993 non e' piu' possibile individuare nell'ambito del gettito delle entrate relative alla tassa automobilistica complessivamente attribuita alle regioni a statuto ordinario la quota che, precedentemente all'emanazione delle predette norme, era di pertinenza dell'erario; Considerato, peraltro, che per la ripartizione tra le regioni del fondo comune per l'anno 1993, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 6, della legge n. 500/1992, si rende comunque necessario individuare, come parametro di riferimento, la quota parte del predetto gettito 1993, ora destinata alle regioni medesime ma in precedenza di pertinenza dell'erario, utilizzando al riguardo, come termine proporzionale di calcolo, i dati riferiti all'anno 1992; Considerato, pertanto, che puo' procedersi alla ripartizione definitiva del fondo comune 1993 utilizzando, all'uopo, i predetti dati trasmessi dall'ACI; Visto l'unito prospetto n. 1 contenente la ripartizione tra le regioni del gettito della tassa automobilistica 1992 al netto del compenso ACI e distintamente per la quota di pertinenza delle regioni (col. 1) da quella di competenza dello Stato (col. 3); Visto l'unito prospetto n. 2 con il quale si e' provveduto a ripartire il gettito delle entrate relative all'anno 1993, gia' al netto del compenso ACI e dei conguagli relativi all'anno 1991, nella quota gia' di pertinenza dell'erario (L. 3.266.201.740.693), proporzionalmente all'analoga ripartizione del gettito relativo all'anno 1992 ed evidenziato alla colonna 3 del prospetto n. 1; Visto l'allegato prospetto n. 3 da cui risulta la nuova ripartizione definitiva dell'importo complessivo di L. 3.422.254.000.000 (col. 5) quale fondo comune 1993 determinato quanto a L. 3.365.798.259.307 (col. 3) in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate della tassa automobilistica come sopra determinata per l'anno 1993 (col. 2), le stesse risorse per l'anno 1992 e quanto al rimanente importo di complessive L. 56.455.740.693 (col. 4) in proporzione alle quote di fondo medesimo attribuite per l'anno 1992 (col. 1) con il decreto ministeriale n. 159845 del 17 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1992 (registro n. 432 Tesoro, foglio n. 198); Visto l'allegato prospetto n. 4 da cui risulta la quota definitiva di fondo comune 1993 spettante a ciascuna regione (col. 4) al netto della somma complessiva di L. 531.771.982.000, da trattenere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (col. 2), cosi' come risulta dalle attestazioni dei presidenti delle giunte regionali gia' prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 aprile 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti ed al netto, altresi', relativamente alla sola regione Puglia, dell'importo di L. 60.277.646.387 quale annualita' rimborsata alla Cassa depositi e prestiti del mutuo decennale contratto dalla stessa regione e da trattenere sulla quota di fondo comune regionale ai sensi dell'art. 20, comma 2, della citata legge n. 68/1993; Visto l'unito prospetto n. 5 in cui e' stato provveduto a ripartire tra le regioni l'importo di complessive L. 107.548.371.613 quale saldo del fondo comune 1993, pari alla differenza tra l'intero fondo di L. 2.830.204.371.613 (col. 1) e del complessivo importo di L. 2.722.656.000.000 (col. 2) gia' assegnato ed erogato alle regioni con il decreto ministeriale n. 108351 del 9 febbraio 1993 e con decreti n. 129701 del 7 aprile 1993, n. 153241 del 1 luglio 1993 e n. 194588 del 20 ottobre 1993; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla ripartizione definitiva, in favore delle regioni del fondo comune alle stesse spettanti per l'anno 1993, sulla base del gettito delle entrate ex art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 421/1992 comunicato dall'ACI con la nota n. 81 del 13 maggio 1994; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3, 4 e 5 che formano parte integrante del presente decreto.