IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
cosi' come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1987, n. 556;
  Visto  l'art.  7,  comma  terzo,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
  Visti gli articoli 20, comma 11; 22, comma 3; e 23, comma 5,  della
legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  proprio  decreto  24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  50  del  2  marzo  1994,  come  modificato  ed
integrato  dal  proprio  decreto  10  maggio  1994,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il comma 3 dell'art. 4 del  citato  decreto  24  febbraio  1994  e'
sostituito  dal  seguente: "Gli operatori principali possono chiedere
l'iscrizione alla 'Sezione speciale' nel periodo compreso  tra  il  1
luglio e il 31 dicembre di ogni anno e devono dimostrare di possedere
i  requisiti  di  cui  al  comma  1,  lettere b), c) e d) nel periodo
compreso tra il 1 luglio dell'anno di presentazione della  domanda  e
il  15  giugno  dell'anno  successivo.   Entro quest'ultima data deve
essere posseduto anche il requisito di cui al comma  1,  lettera  a).
L'iscrizione  nella  'Sezione  speciale' viene effettuata il 1 luglio
dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda".