IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, cosi' come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Visto l'art. 7, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138; Visti gli articoli 20, comma 11; 22, comma 3; e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dal proprio decreto 10 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. Il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto 24 febbraio 1994 e' sostituito dal seguente: "Gli operatori principali possono chiedere l'iscrizione alla 'Sezione speciale' nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre di ogni anno e devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) nel periodo compreso tra il 1 luglio dell'anno di presentazione della domanda e il 15 giugno dell'anno successivo. Entro quest'ultima data deve essere posseduto anche il requisito di cui al comma 1, lettera a). L'iscrizione nella 'Sezione speciale' viene effettuata il 1 luglio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda".