IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ed,  in
particolare, l'art. 87, comma 5;
  Visto il decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
  Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495;
  Considerata la necessita' di dettare apposite disposizioni  secondo
quanto  previsto  dall'art.  87,  comma  5,  in  materia di locazione
temporanea ed eccezionale di autobus;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Eccezionalita' e durata
                  della locazione senza conducente
  1. Le imprese proprietarie  di  autoveicoli  immatricolati  in  uso
servizio  di linea per trasporto di persone possono utilizzare per un
periodo di tempo non superiore ad un anno e per non piu' del 50%  del
proprio  parco  rotabile,  autoveicoli  immatricolati per il medesimo
uso, acquisiti in disponibilita' mediante contratto di  locazione  ed
in proprieta' di altra impresa concessionaria di autoservizi pubblici
di linea esclusivamente nei seguenti casi:
    a)  guasto  meccanico dell'autobus di proprieta' immatricolato in
servizio di linea;
    b) effettuazione di corse bis regolarmente denunciate;
    c) corse plurime;
    d)   temporanea    indisponibilita'    comprovata    dell'autobus
normalmente adibito sul servizio;
    e)  all'atto  del  rilascio  di  nuova  concessione  per il tempo
necessario ad ottenere la disponibilita' del  materiale  rotabile  da
immettere sul servizio.
  2.  Il  locatario non puo' impiegare l'autobus locato a servizio di
noleggio con conducente.