IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed, in particolare, l'art. 87, comma 5; Visto il decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214; Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Considerata la necessita' di dettare apposite disposizioni secondo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, in materia di locazione temporanea ed eccezionale di autobus; Decreta: Art. 1. Eccezionalita' e durata della locazione senza conducente 1. Le imprese proprietarie di autoveicoli immatricolati in uso servizio di linea per trasporto di persone possono utilizzare per un periodo di tempo non superiore ad un anno e per non piu' del 50% del proprio parco rotabile, autoveicoli immatricolati per il medesimo uso, acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa concessionaria di autoservizi pubblici di linea esclusivamente nei seguenti casi: a) guasto meccanico dell'autobus di proprieta' immatricolato in servizio di linea; b) effettuazione di corse bis regolarmente denunciate; c) corse plurime; d) temporanea indisponibilita' comprovata dell'autobus normalmente adibito sul servizio; e) all'atto del rilascio di nuova concessione per il tempo necessario ad ottenere la disponibilita' del materiale rotabile da immettere sul servizio. 2. Il locatario non puo' impiegare l'autobus locato a servizio di noleggio con conducente.