IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto legislativo n. 285 del  30  aprile  1992,  ed,  in
particolare, l'art. 83;
  Visto il decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
  Vista la legge del 15 gennaio 1992, n. 21;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495;
  Considerata la necessita' di dettare apposite disposizioni  secondo
quanto  previsto  dall'art.  83 in materia di immatricolazione in uso
proprio di autobus per trasporto di persone;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti destinatari
  1. Possono immatricolare in uso proprio autoveicoli  per  trasporto
di  persone  (autobus  o  veicolo destinato al trasporto specifico di
persone) gli enti pubblici, gli imprenditori e le  collettivita'  per
il  soddisfacimento  di  necessita' strettamente connesse con la loro
attivita'.
  2. Per collettivita' si intende ogni insieme di  persone  collegate
da un vincolo non precario ed aventi un interesse od un fine comune.