IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, ed, in particolare, l'art. 83; Visto il decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214; Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Vista la legge del 15 gennaio 1992, n. 21; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Considerata la necessita' di dettare apposite disposizioni secondo quanto previsto dall'art. 83 in materia di immatricolazione in uso proprio di autobus per trasporto di persone; Decreta: Art. 1. Soggetti destinatari 1. Possono immatricolare in uso proprio autoveicoli per trasporto di persone (autobus o veicolo destinato al trasporto specifico di persone) gli enti pubblici, gli imprenditori e le collettivita' per il soddisfacimento di necessita' strettamente connesse con la loro attivita'. 2. Per collettivita' si intende ogni insieme di persone collegate da un vincolo non precario ed aventi un interesse od un fine comune.