IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto   il   decreto-legge  15  giugno  1994,  n.  377,  contenente
disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  gli  incendi  boschivi  sul
territorio nazionale;
  Viste  le note n. 3223 in data 28 gennaio 1994 e n. 8421 in data 28
febbraio 1994 con le quali  la  regione  autonoma  della  Sardegna  -
Assessorato  della difesa dell'ambiente chiede, tra l'altro, di poter
disporre, come negli anni precedenti, della collaborazione presso  il
C.O.R.  del  personale  del  Corpo  forestale dello Stato, nonche' la
riconferma della collaborazione del 21 GR squadroni AVES di stanza ad
Elmas con  l'utilizzo  di  quattro  elicotteri  AB  205  e  di  aerei
ricognitori  ed  il  potenziamento  dei  vigili  del  fuoco, mediante
l'assunzione a termine di vigili volontari;
  Visto il telegramma n. 1136/4117 in data  17  giugno  1994  con  il
quale   il   Ministero   dell'interno   comunica   che,   a   seguito
dell'emanazione del citato decreto-legge  n.  377,  e'  in  grado  di
potenziare   lo  schieramento  delle  squadre  operative  sull'intero
territorio  nazionale  e  di  poter  richiamare  quattromila   vigili
volontari  e corrispondere il compenso per il lavoro straordinario al
personale impegnato nella campagna estiva antincendi boschivi;
  Vista la lettera n. 12061 in data  16  maggio  1994  del  Ministero
delle  risorse  agricole, alimentari e forestali - Direzione generale
delle risorse forestali, montane e idriche con la quale, al  fine  di
evitare  gravi  situazioni  di  pericolo nelle regioni maggiormente a
rischio, in particolare nella Sardegna e nella  Toscana,  chiede  che
vengano  predisposte,  come negli anni passati, le eccezionali misure
dirette a potenziare le strutture operative di  prevenzione  e  lotta
agli incendi boschivi;
  Vista  la  lettera  n.  3141 in data 17 giugno 1994 con la quale il
Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  chiede,
nonostante  l'emanazione del predetto decreto-legge n. 377, che venga
adottata come gli scorsi anni, apposita  ordinanza  che  consenta  di
inviare  nella  regione  Sardegna,  nel  periodo  dal  1 luglio al 15
settembre 1994, un nucleo composto da ufficiali e  sottufficiali  del
Corpo  forestale dello Stato, dotato di automezzi e relativi autisti,
per integrare gli organici del Centro operativo regionale di Cagliari
(C.O.R.),  per  la  ricognizione  tecnico-operativa  sul   territorio
nonche'   per   lo  svolgimento  delle  funzioni  di  collegamento  e
coordinamento dell'attivita' del  suddetto  personale  con  le  altre
forze statali e regionali;
  Ravvisata  la  necessita', tenuto conto del particolare impegno che
viene svolto durante la campagna antincendi  boschivi  dal  personale
del   Centro  operativo  aereo  unificato  (C.O.A.U.)  e  dal  Centro
situazioni (Ce.Si.) del  Dipartimento  della  protezione  civile,  di
consentire a detto personale la effettuazione di lavoro straordinario
nel  limite  massimo  di  settantacinque  ore  mensili pro-capite, in
deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 8 marzo 1994;
  Ritenuta la opportunita', allo scopo di assicurare una sempre  piu'
stretta   ed  efficiente  sorveglianza  del  territorio  al  fine  di
prevenire l'insorgere di incendi boschivi ed allo scopo di  garantire
una  piu'  rapida  attivita'  di  allarme  al  verificarsi  di  detti
fenomeni,  di  utilizzare  gli  aderenti  alla Associazione nazionale
carabinieri, autorizzando il Dipartimento della protezione  civile  a
stipulare apposita convenzione con detta Associazione;
  Considerata,  per  i motivi di cui sopra, la necessita' di adottare
misure adeguate atte  ad  evitare  situazioni  di  grave  pericolo  o
maggiori  danni  a  persone  o  a cose connessi con il fenomeno degli
incendi boschivi che  interessa  nel  periodo  estivo  il  territorio
nazionale;
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali  -
Direzione  generale  delle  risorse  forestali, montane e idriche, e'
autorizzato ad inviare in Sardegna, nel periodo dal 1  luglio  al  30
settembre  1994,  un  nucleo  composto  da  quattro  ufficiali  e due
sottufficiali del Corpo  forestale  dello  Stato,  dotato  di  propri
automezzi  e  relativi autisti, per integrare gli organici della sala
operativa regionale  di  Cagliari  (C.O.R.)  e  per  la  ricognizione
tecnico-operativa sul territorio.
  2. Alle funzioni di collegamento e coordinamento dell'attivita' del
suddetto personale con le altre forze statali e regionali e' preposto
il  dott.  Macco  t.  SFP  Pierluigi  ufficiale  superiore  del Corpo
forestale dello Stato designato dall'amministrazione di appartenenza.