Al Ministero dell'interno
                                  Al Ministero degli affari esteri
                                  Al Ministero dell'universita' e
                                  della    ricerca    scientifica   e
                                  tecnologica
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  Al Ministero dell'industria, del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al Ministero del commercio estero
                                  Al Ministero delle risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
                                  Ai  presidenti  delle  giunte delle
                                  regioni  e  statuto  ordinario ed a
                                  statuto speciale
                                  Ai    presidenti   delle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Alle prefetture
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                  regioni e province autonome
                                  Agli assessorati sanita' regionali
                                  Agli  assessorati  sanita' province
                                  autonome
                                  Ai    magnifici    rettori    delle
                                  universita' statali
                                  Agli   amministratori  straordinari
                                  delle unita' sanitarie locali
                                  Al      direttore     dell'Istituto
                                  superiore di sanita'
                                  Ai    direttori    degli   istituti
                                  zooprofilattici sperimentali
                                  Alla  Federazione  regionale  degli
                                  ordini dei medici veterinari
                                  Al Sindacato italiano veterinari di
                                  medicina pubblica
                                  Al comando carabinieri N.A.S.
                                  All'I.S.T.A.T.
                                  Alla Farmindustria
                                  Al C.N.R.
                                  All'ENEA
  L'emanazione  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in
attuazione  della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli
animali  utilizzati  a fini sperimentali o ad altri fini scientifici,
ha   profondamente  modificato  le  regole  dell'utilizzazione  degli
animali  nella  sperimentazione.  Ha infatti introdotto quale novita'
saliente  un regime di autocontrollo che fa carico a qualsiasi figura
di  ricercatore  persona  fisica o giuridica, pubblica o privata, del
rispetto  di  precisi  e  complessi  requisiti oggettivi e soggettivi
nonche'  di  limiti  e  condizioni  stabiliti  in  tutte  le  fasi di
utilizzazione  degli  animali.  E  d'altra parte accanto alla novita'
dell'autocontrollo  va  considerata anche la continuita' con la legge
abrogata  e  la  coerenza  con  le norme penali vigenti laddove viene
attribuito   carattere  di  eccezionalita'  a  tutto  il  sistema  di
disposizioni  che  rendono  lecita  la sperimentazione animale. Ci si
riferisce  ai  limiti ed alle condizioni sopracitati fuori dei quali,
con  le  sole  deroghe  che  la  legge  stessa  prevede, si configura
l'illecito di natura penale.
  Le  difficolta' applicative, legate alle numerose innovazioni dello
stesso  decreto  legislativo,  hanno  reso necessaria l'emanazione di
alcune  circolari  esplicative,  dapprima la n. 32 del 26 agosto 1992
destinata  a  gestire  la fase transitoria e successivamente, piu' di
recente,  la  n.  17  e  la n. 18 del 5 maggio 1993, che hanno inteso
fornire   linee-guida   di   carattere  amministrativo  ed  operativo
relativamente  all'art.  7,  per  la  comunicazione  dei  progetti di
ricerca,  ed agli articoli 8 e 9, per le autorizzazioni in deroga. Al
contempo  si  rendono  necessari  ulteriori chiarimenti ed istruzioni
pratiche.  Si  ritiene percio' opportuno, riunire in questa circolare
esplicativa  tutto  quanto risulta al momento utile onde pervenire ad
una applicazione uniforme del decreto legislativo n. 116/1992.
Ambito di applicazione.
  Il  decreto  legislativo  n. 116/1992 disciplina tutte le attivita'
connesse  all'utilizzo  degli animali vivi con finalita' sperimentali
e/o  scientifiche,  allo scopo di tutelarne il benessere ed evitare o
limitare  al  minimo  possibile  dolore,  sofferenza, angoscia, danni
temporanei   durevoli  che  possono  prodursi  nel  corso  di  talune
sperimentazioni.
  Nella  disciplina  del  decreto  legislativo n. 116/1992 vengono in
evidenza: la procedura sperimentale, la delimitazione del concetto di
esperimento,  le  specie  animali  che  possono essere utilizzate, la
provenienza degli animali.
  Posto  che fine della legge e' garantire il benessere dell'animale,
oggetto   di   essa  e'  l'attivita'  sperimentale  come  insieme  di
procedure,  tecnologie  ed  attitudini professionali che si esplicano
dall'allevamento,  commercializzazione  e  mantenimento  dell'animale
alla  sperimentazione  in  senso  stretto, in modo da dare i seguenti
risultati:  riduzione  degli  esperimenti,  riduzione  del  numero di
animali  utilizzati, riduzione al massimo possibile della sofferenza.
Il  progetto e l'attivita' di ricerca sono nel merito scientifico del
tutto  indipendenti.  Le  attivita' di ricerca, non tutte ma soltanto
quelle  in  cui e' consentito l'uso dell'animale - art. 3, comma 1 -,
entrano  nella disciplina della legge per il riflesso che hanno nella
scelta della procedura sperimentale.
  In ogni attivita' di ricerca si deve infatti:
   1)  dimostrare  che  non  e'  possibile  ricorrere ad altri metodi
scientificamente convalidati he non comportino l'utilizzo di animali,
dimostrare il perche' della scelta di un particolare animale, art. 4,
commi 1 e 2;
   2)  mettere  in  atto procedure che evitino sprechi, ripetizioni e
sofferenza  per  l'inadeguatezza  del modello prescelto, articoli 6 e
12;
   3)  operare  con strumenti ed in strutture adeguati alle procedure
scelte, art. 12;
   4)  esercitare  l'autocontrollo  con la dimostrata preparazione al
corretto  uso  dell'animale  sia,  da parte del ricercatore che degli
operatori  di  diverso  livello,  art.  4,  commi  5,  6  e 7, con la
preposizione  di  un  responsabile  di  stabilimento  di riconosciuta
esperienza  di  animali,  articoli 5 e 12, con il controllo sanitario
permanente  di un medico veterinario a cio' preposto, articoli 5, 6 e
12.
  Quando  gli  animali  impiegati  siano  quelli  tutelati ex art. 2,
lettera  a), del decreto, costituisce esperimento ogni uso consentito
dell'animale con esclusione di quelle pratiche espressamente previste
dalla  lettera  d)  del  citato art. 2 e cioe': le pratiche agricole,
quale  la  marcatura, il contenimento e le attivita' espletate per il
governo  degli  animali,  le  pratiche cliniche veterinarie, i metodi
meno   dolorosi   di   uccisione   quali   quelli  applicati  per  la
macellazione,  l'abbattimento  e  la  soppressione  umanitaria  degli
animali.
  Non  e'  rilevante  invece  per  la  definizione  di esperimento la
quantificazione  o  la qualificazione del dolore inferto: l'accezione
di dolore di cui alla lettera d) e' troppo estesa e comprensiva anche
dall'aspetto  psicologico per poter costituire criterio discriminante
dell'esperimento.
  La  quantificazione del dolore viene invece in rilievo con riguardo
all'obbligo generale di anestesia dell'animale quando sia prevedibile
in  sede di progetto, o valutabile dal medico veterinario in corso di
esperimento,  che  il  dolore  causato  dall'anestesia e' maggiore di
quello causato dall'esperimento.
  Inoltre   non  sono  considerati  esperimenti  indipendenti  quelli
concernenti  la  ricerca di base, in quanto ricadono nella disciplina
degli  esperimenti  principali cui si riferiscono, ne' quelli a scopo
didattico che sono soggetti a particolare autorizzazione preventiva.
  Vengono  individuati  tre  tipi  di  stabilimento:  di allevamento,
fornitore  ed  utilizzatore,  per  ognuno  dei  quali  sono  previsti
adempimenti specifici.
  Le   attivita'  sperimentali  possono  essere  svolte  solo  presso
stabilimenti utilizzatori regolarmente autorizzati e sotto la diretta
responsabilita' del ricercatore (art. 4, comma 5).
Impiego degli animali.
  Premesso il vincolo, sopra specificato, della preventiva ricerca di
metodi alternativi validi, tutte le specie animali di cui all'art. 2,
lettera a), possono essere oggetto di
esperimento  nel  rispetto tuttavia di precise condizioni, per alcune
specie piu' pregnanti, secondo il seguente prospetto:
    a)  per  tutte  le  specie  vale il principio fondamentale per il
quale  in  funzione  di uno specifico progetto una determinata specie
deve costituire il modello piu' valido;
    b) il secondo principio generale richiede che nell'ambito di piu'
modelli  animali  validi  sia  scelto  quello  a  piu'  basso livello
neurologico;
    c)  i  cani,  i  gatti,  i  primati  non  umani  e gli animali in
estinzione,  riconosciuti  tali  dalle  vigenti disposizioni, possono
essere  oggetto  di  esperimento  soltanto per fini limitati e previa
autorizzazione del Ministero della sanita'.
  Tutti  gli  stabilimenti,  siano  essi  di allevamento, fornitori o
utilizzatori,  devono garantire e tutelare il benessere degli animali
attraverso  l'idoneita'  degli  ambienti  ed  il corretto trattamento
degli  animali  stessi in tutte le fasi del mantenimento ed in quelle
della  sperimentazione  (art. 5). Tali stabilimenti sono sottoposti a
regime  autorizzativo  in base agli articoli 10, 11 e 12 nella logica
di  poter  esercitare  un  riscontro  oggettivo  del  benessere degli
animali  oltre  che  del  numero effettivo in cui vengono impiegati e
della movimentazione cui sono sottoposti.
  Gli  animali  appartenenti alle specie elencate nell'allegato 1 del
decreto  legislativo  debbono  provenire da allevamenti appositamente
autorizzati,  come specificato nella rettifica al decreto legislativo
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  294 del 15 dicembre 1992.
Circa  la provenienza degli animali regola generale e' la provenienza
da ellevamenti.
  Rimane  allora  da  chiarire  quale sia la disciplina che regola il
prelievo dall'ambiente.
  Escluso  il  ricorso  agli  animali  randagi  ex legge n. 281/1991,
escluso  che  il  prelievo dall'ambiente possa essere effettuato motu
proprio  da  stabilimenti di allevamento o fornitori e fatti, infine,
salvi  i  divieti  stabiliti  dalle  leggi  regionali, la facolta' di
utilizzare  animali selvatici e' riconosciuta soltanto al ricercatore
che, in base all'art. 4, commi 1 e 2, puo' dimostratamente dichiarare
che  la  sola idonea all'esperimento e' una determinata specie che in
particolare  sia  anche  selvatica.  Sono  fatte  salve le preventive
autorizzazioni  quando  le  specie  selvatiche dovessero riguardare i
primati non umani o quelle in estinzione.
  Il  prelievo  dall'ambiente  deve  avvenire previa comunicazione al
comune nel cui territorio esso si effettua.
  Una  protezione piu' incisiva viene riservata dall'art. 4, comma 1,
della  legge  n.  157  dell'11  febbraio  1992 ad alcune categorie di
animali  selvatici  per  le  quali  il prelievo e' consentito, previa
autorizzazione  della  regione  competente,  soltanto  agli  istituti
scientifici  universitari,  al CNR ed ai musei di storia naturale per
fini di studio e ricerca. Nella fattispecie la disciplina del decreto
legislativo  n.  116/1992  deve essere combinata con le disposi zioni
della  legge  n. 157/1992. Se trattasi di specie selvatiche in via di
estinzione  l'autorizzazione all'importazione o alla detenzione per i
fini  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 116/1992 concessa
dai competenti organi comporta anche la presenza della autorizzazione
ministeriale  in  deroga  di  cui all'art. 8, lettera a), del decreto
legislativo n. 116/1992, previa presentazione del progetto di ricerca
dal  quale  risulti  che  la  specie  in causa e' l'unica adatta allo
scopo.
  Le norme tecniche cui gli stabilimenti devono adeguarsi sono quelle
previste  nell'allegato  II al decreto legislativo n. 116/1992 sempre
che  queste  ultime  non  risultino  nel  caso concreto non adatte al
benessere  degli  animali.  In  tale  ipotesi  si applicano le misure
ritenute piu' confacenti sotto la responsabilita' del direttore dello
stabilimento  e  fatta salva ogni diversa disposizione dell'autorita'
di  controllo.  Per  le  specie  non  previste  nell'allegato  II  si
applicano  le  misure  stabilite  dalla  legge n. 623/1985. Quando si
tratti di specie non previste ne' dall'allegato II ne' dalla legge n.
623/1985 si applicano le misure ritenute piu' idonee dal responsabile
dello  stabilimento,  salvo  diversa  disposizione  dell'autorita' di
controllo.
  La  sperimentazione  in  campo,  in deroga all'art. 12, puo' essere
eseguita  sempre sulla base di una necessita' dichiarata e dimostrata
ex art. 4, commi 1 e 2, ed art. 7, comma 1.
  Nell'espletamento  della  sperimentazione  in  campo vanno comunque
applicati  l'art. 3, commi 1, 3, 4 e 5, l'art. 4 e l'art. 6; e' fatto
salvo il ricorso alle autorizzazioni in deroga, articoli 8 e 9.
Autorizzazioni.
  La  concessione  delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimento
d'allevamento  o  fornitore  e'  disciplinata  dall'art.  10  che  ne
attribuisce   la   competenza  ai  comuni,  mentre  gli  stabilimenti
utilizzatori  devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero
della sanita', a norma dell'art. 12.
  E' consentito, in fase transitoria, il proseguimento dell'attivita'
a quelle ditte o enti gia' titolari di autorizzazione concessa con la
precedente  normativa  o  che, sulla base della stessa, operano. Tali
soggetti  non  sono  esentati  dal  conformarsi ai dettami generali e
particolari  del decreto legislativo n. 116/1992, la cui inosservanza
comporta  l'applicazione  delle  sanzioni previste dall'art. 14 dello
stesso   decreto   legislativo.   Essi   inoltre,   pur   continuando
nell'esercizio   dell'attivita'   sperimentale,  devono  attivare  le
procedure  amministrative  per  la  regolarizzazione  della  fase  di
transizione.
  La  documentazione  da  allegare  alla  domanda  intesa ad ottenere
l'autorizzazione  di  stabilimento utilizzatore ai sensi dell'art. 12
e' esemplificativa nell'allegato 3.
  Gli  esperimenti,  a  seconda  della  tipologia,  sono  soggetti ad
adempimenti  quali  la  semplice  comunicazione  o  la  richiesta  di
preventiva autorizzazione in deroga per i casi previsti.
  Sono  altresi'  soggette  ad  autorizzazione le sperimentazioni che
superino  la  durata  massima di tre anni e che non siano relative ad
ordinarie prove di qualita', efficacia ed innocuita' o prove previste
dalla  farmacopea  ufficiale  o  da  linee guida o norme nazionali ed
internazionali  (art.  7,  comma  2). L'interessato dovra' presentare
apposita  richiesta  per  la  prosecuzione  della  sperimentazione al
Ministero  della  sanita'  un  anno prima della scadenza del triennio
originariamente prefissato.
Le autorizzazioni in deroga.
  Sono  di  seguito  elencate le diverse tipologie di sperimentazioni
soggette  a  preventiva  autorizzazione  in deroga del Ministro della
sanita'  a  norma  degli  articoli  8  e 9 del decreto legislativo n.
116/1992:
   1)   sperimentazioni   su   animali   senza  anestesia  in  deroga
all'obbligo  di  cui  all'art. 4, comma 3, secondo il quale tutti gli
esperimenti  devono essere effettuati in anestesia generale o locale,
incluse  le  sperimentazioni che comportano o rischiano di comportare
gravi   lesioni  (danni  durevoli)  o  forti  dolori  che  potrebbero
protrarsi dopo l'esperimento, quando questi siano prevedibili;
   2)  sperimentazioni  su  primati  non umani, su cani e su gatti in
deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 2;
   3)  sperimentazioni  su  animali in via di estinzione, di cui alla
legge  n.  150  del  7  febbraio  1992,  in  deroga al divieto di cui
all'art. 3, comma 3;
   4)  sperimentazioni a scopo didattico, in deroga all'art. 3, comma
1.
  Le predette autorizzazioni sono concesse a precise condizioni:
   l'esperimento  senza  preventiva anestesia e' ammissibile soltanto
quando quest'ultima e' piu' traumatica per l'animale dell'esperimento
stesso   e   quando   l'anestesia   e'   incompatibile  con  il  fine
dell'esperimento,   e,   qualora  lo  stesso  comporti  o  rischi  di
comportare  gravi lesioni o forti dolori, viene concessa solo in caso
di eccezionale importanza dell'esperimento;
   gli  esperimenti  su  primati non umani, cani e gatti sono ammessi
per  motivi  riconducibili  all'obiettivo della ricerca, devono cioe'
riguardare   verifiche  medico-biologiche  essenziali  sempreche'  il
ricorso ad altri animali non risponda agli scopi prefissati;
   gli  esperimenti  su animali in via di estinzione sono ammissibili
in  via eccezionale per verifiche medico-biologiche essenziali quando
la  specie  presa in considerazione e' l'unica adatta allo scopo o se
la  finalita' della ricerca e' intesa alla conservazione della specie
considerata;
   gli  esperimenti  a  scopo  didattico sono ammessi solo in caso di
inderogabile  necessita'  e  quando  risulti impossibile ricorrere ad
altri  sistemi  dimostrativi.  Non rientrano in tale tipologia quelle
pratiche  didattiche che prevedono dimostrazioni su animali soppressi
o  macellati con sistemi umanitari o riconosciuti, tuttavia anche per
questi   casi   si  raccomanda  di  preferire  pratiche  dimostrative
alternative  quando  egualmente  corrispondenti  agli  obiettivi  che
s'intendono perseguire.
  Gli  esperimenti di cui ai precedenti punti vengono consentiti solo
dopo  aver  valutato  la  procedura  e  le  tecniche che si intendono
utilizzare  nonche'  il  fine,  pertanto  le  relative  richieste  di
autorizzazione  devono  essere  supportate  da  idonea documentazione
tecnico-scientifica.
  Le  richieste  per  ottenere  le  predette autorizzazioni in deroga
devono  essere  avanzate  al  Ministero  della sanita', corredate del
relativo  progetto  di  ricerca  redatto in duplice copia seguendo il
modello  di cui all'allegato 4, e, quando rispondenti ad esigenze che
prevedibilmente  risultano  di  tipo  routinario  e  sistematico,  si
evadono in una unica autorizzazione.
Comunicazione.
  A  norma  dell'art.  7,  chiunque intenda effettuare esperimenti su
animali  deve  informarne  il Ministero della sanita', la regione, la
prefettura, il comune e l'unita' sanitaria locale.
  La  comunicazione  (v.  allegato  4) indirizzata al Ministero della
sanita'  deve  essere corredata di dichiarazione, documentata ad hoc,
che  il  progetto  e'  necessario per ricerche mirate ad uno dei fini
dell'art.  3,  comma  1,  inevitabile ai sensi dell'art. 4 e che sono
assicurate le condizioni previste dall'art. 5.
  L'utilizzo  di animali nell'ambito dei laboratori di analisi per le
prove  diagnostiche  mediche  o  medico-veterinarie che non rientrino
nella  pratica clinica-veterinaria e' soggetto all'obbligo della sola
comunicazione  alla  USL competente territorialmente, salvo che dette
prove  non  comportino i casi soggetti ad autorizzazioni in deroga di
cui agli articoli 4 e 9 del decreto legislativo.
  La comunicazione, redatta conformemente a quanto disposto dall'art.
4  e  sottoscritta,  deve  contenere nome, cognome, titolo di studio,
residenza e codice fiscale del responsabile del progetto di ricerca e
deve esservi dichiarata la sede dello stabilimento autorizzato in cui
si effettuano gli esperimenti.
  Le  sperimentazioni  propedeutiche  che  sono  parte essenziale del
progetto di ricerca principale devono essere riportate nella medesima
comunicazione.
  La  comunicazione  deve infine indicare la durata del progetto ed i
nominativi   del   personale   che   attende  alla  esecuzione  degli
esperimenti  e/o al controllo degli animali e del medico veterinario.
E'  inteso  che  l'esecuzione  degli esperimenti o la responsabilita'
degli  stessi  resta  attribuita  a  laureati nelle discipline di cui
all'art.  4,  comma  5.  Allo  stato  attuale  sono  contemplate solo
medicina  e  chirurgia,  medicina  veterinaria,  biologia  e  scienze
naturali.
  La    comunicazione    abilita   ad   esercitare   l'attivita'   di
sperimentazione,  salvo  che  la  stessa non contempli deroghe, senza
alcun  atto  da parte del Ministero della sanita', che puo' chiedere,
ove  ne  ravvisi  l'opportunita',  ulteriori  chiarimenti o impartire
specifici indirizzi e prescrizioni.
  I  comuni  che  ricevono copia delle comunicazioni sono interessati
per  le  attribuzioni  e  le  competenze ad essi spettanti quali enti
pubblici  locali  preposti  alla  protezione  degli  animali  e per i
compiti  loro  demandati  dalla legge del 14 agosto 1991, n. 281, con
particolare   riguardo   ai   controlli  sull'impiego  di  randagi  e
selvatici;  essi  si  avvalgono  eventualmente  delle associazioni di
volontariato   maggiormente  rappresentative  e  di  guardie  zoofile
espressamente qualificate ed abilitate.
Responsabile dello stabilimento: compiti e responsabilita'.
  In relazione al tipo di struttura, al numero ed alle specie animali
stabulate  ed  alla  natura  delle  ricerche,  ogni stabilimento deve
avvalersi   di   personale   qualificato  in  numero  sufficiente  ad
assicurare  il benessere ed il controllo degli animali, l'adeguatezza
delle   attrezzature   e  l'idoneita'  dell'ambiente  in  cui  vivono
(articoli 4, 5, 10, 11 e 12).
  Devono pertanto essere individuati il responsabile o i responsabili
che   si   occupano   della   gestione  e  dell'organizzazione  dello
stabilimento  in  tutti  gli aspetti, sia di carattere amministrativo
(tenuta  ed  aggiornamento  dei  registri di carico e scarico come da
art.   12,  comma  3,  ecc.),  sia  sanitario  ed  organizzativo.  Il
responsabile deve essere persona qualificata e competente e possedere
una  adeguata conoscenza delle specie animali stabulate nell'impianto
e  delle  necessita'  derivanti  dai  protocolli  delle  ricerche che
vengono espletate nello stabilimento.
  Il  responsabile  o  i  responsabili  devono  essere specificamente
indicati   nella   istanza   per   l'ottenimento  dell'autorizzazione
ministeriale.
  Compatibilmente con il tipo di struttura, il responsabile si avvale
di  tecnici,  in numero adeguato, addetti alla cura ed al trattamento
degli  animali  ed  alla  sanificazione  degli  ambienti e di tecnici
addetti  alla  manutenzione  degli impianti. E' cura del responsabile
promuovere e consentire l'aggiornamento e la formazione professionale
del personale tecnico e sanitario.
Medico veterinario.
  Il   controllo   delle   condizioni   di  salute  degli  animali  e
l'assistenza   sanitaria   devono  essere  assicurate  da  un  medico
veterinario che svolge, inoltre, funzioni di consulenza sul benessere
degli animali nelle diverse fasi, ivi compresa quella d'impiego (art.
5; art. 6, comma 4; art. 12, comma 2).
 E'  infatti previsto all'art. 5, punto d), che un medico veterinario
controlli  le  condizioni di benessere e di salute degli animali allo
scopo  di  evitare danni durevoli, inutili sofferenze ed angoscia: in
questo  caso  il  medico  veterinario puo' essere un dipendente della
struttura  (stabilimento produttore od utilizzatore) ovvero un medico
veterinario libero professionista (con rapporto di consulenza) e tale
controllo   si  esercita  nell'ambito  della  verifica  generale  del
protocollo  di  sperimentazione  quando  ricorrano,  nel  corso delle
singole   prove,  le  circostanze  predette  (possibilita'  di  danni
durevoli, dolore, inutili sofferenze od angoscia).
  L'art.  6,  comma 4, stabilisce che un medico veterinario controlli
la  buona  esecuzione  delle  procedure  di  esperimento  e decida se
l'animale debba o possa essere tenuto in vita.
  Quest'ultima   esigenza   decisionale   ricorre   comunque  quando,
terminata   la  procedura  sperimentale,  permangano  o  rischino  di
permanere  gravi  dolori  e sofferenza. Se non ricorre tale ipotesi e
l'animale e' mantenuto in vita devono essere assicurate le condizioni
di  cui  all'art.  5  presso  lo  stesso  stabilimento utilizzatore o
facendo ricorso a strutture esterne, anche private.
  Nel  caso  di prove di tipo routinario e sistematico non implicanti
tecniche  sperimentali a rischio per la tutela del benessere animale,
la  cui  esecuzione  e'  realizzata  secondo  prassi  consolidate  di
laboratorio,  non  e'  necessaria la presenza del medico veterinario.
Tale  valutazione  di  rischio  e'  comunque a discrezione del medico
veterinario.
Registrazione degli animali.
  Il  responsabile  dello  stabilimento  d'allevamento,  fornitore od
utilizzatore,  deve  annotare  in apposito registro, costituito da un
numero  noto di fogli numerati progressivamente, gli animali presenti
ed i relativi movimenti.
  Se  trattasi  di  stabilimento  d'allevamento  (art.  11,  comma 1)
verranno  annotati  il  numero  degli animali nati, morti e di quelli
forniti, il contrassegno di identificazione (numero di lotto od altro
per  piccoli  animali  da laboratorio, matricola od altro marchio per
cani,  gatti e primati non umani) e la specie, nonche' le date, e per
quelli  forniti  nome  e indirizzo del destinatario. Gli stabilimenti
fornitori annoteranno pure i dati dell'allevamento di provenienza. Il
registro,  vidimato  dall'autorita'  comunale, deve essere conservato
presso lo stabilimento per tre anni almeno.
  Nel caso di stabilimento utilizzatore a norma dell'art. 12, commi 3
e  4,  il  registro,  preventivamente  vidimato  dal  Ministero della
sanita'  attraverso  gli  uffici della Direzione generale dei servizi
veterinari  o gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE (allegato
1),  deve essere strutturato in modo tale da poter seguire il destino
di  ogni  singolo  animale  o  lotto di animali. Deve pertanto essere
prevista  una  sezione  nella  quale venga registrato il numero degli
animali  introdotti, la data, il loro contrassegno di identificazione
(numero  di  lotto  od altro per i piccoli animali da laboratorio, la
matricola  o  altro  marchio per cani, gatti e primati non umani), la
specie di tutti gli animali nonche' la loro provenienza. Nella stessa
sezione  o  altra distinta occorre annotare la data di utilizzo ed il
destino  finale.  Attraverso  la  registrazione  deve comunque essere
possibile  seguire  le  fasi di impiego degli animali con le relative
date  all'interno  dello  stabilimento  e,  nel  caso  di particolari
ricerche  sul  campo, anche fuori. Le nascite che possono verificarsi
negli   stabilimenti   utilizzatori,   non   previste  da  protocolli
sperimentali, debbono essere registrate.
  Qualora  uno stabilimento utilizzatore impieghi a fini sperimentali
animali  nati  nell'ambito  dello stabilimento stesso al di fuori dei
protocolli   sperimentali   e'   tenuto  a  configurarsi  anche  come
stabilimento  d'allevamento, ottemperando a quanto previsto dall'art.
10.
   Anche  in  questo  caso i registri devono essere tenuti almeno tre
anni a disposizione delle autorita' di vigilanza e controllo.
Relazione.
  Entro il 31 marzo di ogni anno gli stabilimenti utilizzatori devono
inviare  al  Ministero  della sanita', Direzione generale dei servizi
veterinari  una  relazione  complessiva e sintetica nella quale siano
indicati   i   dati   relativi   all'impiego  degli  animali  a  fini
sperimentali nell'anno precedente, ed in particolare a:
    a) numero e specie animali utilizzate;
    b) numero di animali utilizzati, distinti per specie e categoria,
negli esperimenti effettuati per i fini di cui all'art. 3 e suddivisi
per la lettera a), paragrafi 1) e 2), e per la lettera b);
    c)  numero animali, utilizzati distinti per specie e categoria, e
suddivisi  per  tipo  di  prova,  ordinati  secondo  lo schema di cui
all'allegato n. 2.
  I   dati   di   cui   sopra  costituiranno  base  essenziale  delle
informazioni  che  debbono  essere  trasmesse  alla Commissione delle
Comunita'  europee  e  verranno  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale
cosi' come prescritto agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo.
Controlli.
  I controlli e le ispezioni degli stabilimenti utilizzatori spettano
al  Ministero  della  sanita'  sulla  base dell'art. 6 della legge n.
833/1978,  e  per  effetto  degli  articoli  7,  8, 9, 12 del decreto
legislativo in questione.
  In  tale  veste  il  Ministero  svolge  tutti  i  controlli  e  gli
accertamenti   ritenuti  necessari  per  verificare  la  corretta  ed
uniforme applicazione del decreto legislativo.
  I  controlli  sugli  stabilimenti  d'allevamento  e  fornitori sono
esercitati dal comune in base all'art. 10.
Vigilanza.
  La  vigilanza  veterinaria  permanente su tutti gli stabilimenti e'
svolta,  come  da  propria  competenza,  dai servizi veterinari delle
unita' sanitarie locali.
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA