E'  pubblicato qui di seguito il certificato di cui all'allegato I,
redatto secondo le modalita' previste dall'art. 16,  comma  2,  della
direttiva  CEE  90/426, approvato dal comitato veterinario permanente
con decisione 93/196/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  C.E.
del 6 aprile 1993, n. L 86.
  Tale  certificato  deve  scortare  gli equidi da macello che devono
raggiungere direttamente un mattatoio della Comunita'.
                            ____________
                             ALLEGATO I
                        CERTIFICATO SANITARIO
    per le importazioni di equidi da macello inviati direttamente
       ad un mattatoio nel territorio della Comunita' europea
                                 Numero del certificato: ...........
Paese terzo speditore (1):
 ....................................................................
Ministero competente: ..............................................
Riferimento al certificato di igiene animale: ......................
Numero di animali: .................................................
                               (in lettere)
 
I. Identificazione degli animali
_____________________________________________________________________
           |   Specie    |       |
  Numero   |   Equina,   | Razza |   Metodo di identificazione (**)
di animali | asino, mulo | Eta'  |   e identificazione
   (*)     |  bardotto   | Sesso |
___________|_____________|_______|___________________________________
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
           |             |       |
___________|_____________|_______|___________________________________
(*)  Il marchio speciale  e' costituito  dal simbolo "S" marchiato  a
     fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra.
(**) Al certificato puo' essere allegato un passaporto di identifica-
     zione dell'equino, purche' venga indicato il numero.
     (a) Numero del documento di identificazione (passaporto): ......
     ................................................................
     (b) Convalidato da: ............................................
                                (autorita' competente)
_____________________________________________________________________
 
II. Origine e destinazione degli animali
    Gli animali sono spediti da:      ...............................
                                         (luogo di esportazione)
          direttamente a: ...........................................
                          (Stato membro e mattatoio di destinazione)
    a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave (3): ........
 ....................................................................
            (indicare il mezzo di trasporto e il relativo
              numero di registrazione, numero del volo o
                nome depositato, a seconda del caso)
Nome e indirizzo dello speditore: ...................................
 ....................................................................
Nome e indirizzo del destinatario: ..................................
 ....................................................................
 
III. Informazioni sanitarie
     Il   sottoscritto   certifica  che  gli  animali  di  cui  sopra
     soddisfano i seguenti requisiti:
     a) provengono da un paese nel quale sono soggette a  obbligo  di
        denuncia  le  seguenti malattie: peste equina, durina, morva,
        encefalomielite equina (tutte le  forme,  compresa  la  VEE),
        anemia  infettiva,  stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio
        ematico;
     b) sono stati esaminati in data odierna e non  presentano  alcun
        segno clinico di malattia (2);
     c)  non  devono  essere  eliminati  nel  quadro  di un programma
        nazionale  di  eradicazione  di  una  malattia  contagiosa  o
        infettiva;
     d)  nei  90  giorni  immediatamente precedenti l'esportazione (o
        dalla nascita, se  di  eta'  inferiore  ai  90  giorni)  sono
        rimasti  in  allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria
        nel paese  di  spedizione  e  nei  30  giorni  precedenti  la
        spedizione  sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario
        non equivalente;
     e) provengono dal territorio ( o, nei casi di  regionalizzazione
        ufficiale  a  norma  della  legislazione  comunitaria, da una
        parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
        i)   negli ultimi due anni non sono stati registrati casi  di
             encefalomielite equina venezuelana;
        ii)  negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di
              durina;
        iii)  negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di
             morva;
        iv)- negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi  di
             stomatite vescicolosa (3),
             oppure
           -  gli  animali  hanno reagito negativamente (titolo 1/12)
             (3)  a  prove  di  neutralizzazione  del   virus   della
             stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il
             ...........(4),  vale a dire non piu' di 10 giorni prima
             dell'esportazione;
        v) - qualora si tratti di maschi non castrati,  negli  ultimi
             sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di
             arterite virale equina (AVE)(3),
             oppure
           - gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/4) (3)
             a  prove  di  neutralizzazione  del  virus dell'arterite
             virale  equina  su  campioni  di  sangue  prelevati   il
             ............   (4), vale a dire non piu' di dieci giorni
             prima dell'esportazione,
             oppure
           - lo sperma degli animali ha reagito negativamente (3)  ad
             una  prova  di isolamento del virus dell'arterite virale
             equina su prelievi effettuati il ............. (4), vale
             a   dire   non   piu'   di    ventuno    giorni    prima
             dell'esportazione;
     f)  non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di
        un paese terzo che, a norma della  legislazione  comunitaria,
        e' considerato infetto da peste equina e
        - non sono stati vaccinati contro la peste equina (3),
          oppure
        - sono stati vaccinati contro la peste equina il ............
        (3) (4);
     g)  non  provengono  da  un  allevamento cui si applicano misure
        restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto
        contatti con equidi di aziende nelle  quali  erano  applicate
        misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
        i)    con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo
             di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli
             equidi colpito dalla malattia;
        ii)  con riguardo all'anemia infettiva,  fino  alla  data  in
             cui,  dopo  l'abbattimento dei capi infetti, gli animali
             restanti abbiano reagito negativamente  a  due  test  di
             Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
        iii)  con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo
             di sei mesi;
        iv)  con riguardo alla rabbia, per un periodo di  un  mese  a
             decorrere dall'ultimo caso accertato;
        v)   con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15
             giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
        Se  tutti  gli  animali  dell'azienda  appartenenti  a specie
        sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono
        stati disinfettati, il periodo di divieto e' di 30 giorni,  a
        decorrere  dalla  data  di  eliminazione  degli  animali e di
        disinfezione  dei  locali,  tranne  in  caso  di   carbonchio
        ematico, con riguardo al quale la durata del divieto e' di 15
        giorni;
     h)  non  hanno,  a  quanto  mi consta, avuto contatti con equidi
        colpiti da malattie contagiose o infettive  nel  corso  degli
        ultimi quindici giorni;
     i) a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze
        tireostatiche,  estrogene,  androgene  o  gestagene a fini di
        ingrasso;
     j) hanno reagito negativamente ai seguenti test su  campioni  di
        sangue  prelevati il ........ (3), vale a dire non piu' di 10
        giorni prima dell'esportazione:
        - test di Coggins per l'anemia infettiva;
        -  test  di  fissazione  del complemento per la morva (titolo
          1/10) (5).
IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente
    pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato
    nel paese di spedizione e costruito in modo tale che  durante  il
    trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.
    La  seguente  dichiarazione  firmata  dal  proprietario o dal suo
    rappresentante, e' parte del certificato.
V.  Il presente certificato ha una validita' di dieci giorni. In caso
    di trasporto per  nave,  la  validita'  e'  prorogata  in  misura
    corrispondente alla durata del viaggio.
_____________________________________________________________________
   Data           |  Luogo  |  Timbro (*) e firma del veterinario
                  |         |             ufficiale
__________________|_________|________________________________________
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
__________________|_________|________________________________________
 
 ...................................................................
        (nome, in stampatello, qualifica e funzione)
(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta
    del certificato.
_____________________________________________________________________
 
                             DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ................................(nome in stampatello)
            (proprietario, o suo rappresentante (3),
                   dell'animale descritto
                         piu' sopra)
dichiara quanto segue:
1. Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizio-
   ne  al  luogo  di  destinazione senza venire in contatto con altri
   equidi non scortati da un certificato analogo.
   Il trasporto sara' effettuato in modo che le condizioni  sanitarie
   e   di  benessere  degli  animali  potranno  essere  efficacemente
   protette.
2. Gli animali sono rimasti in .............. (paese esportatore) fin
   dalla nascita oppure sono entrati nel paese esportatore almeno  90
   giorni prima della presente dichiarazione (5).
 
   .............................     ................................
       (luogo e data)                            (firma)
                             ___________
____________
(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della
    direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2)  Il  certificato  deve  essere  rilasciato  il  giorno in cui gli
    animali sono caricati sul mezzo di trasporto  per  la  spedizione
    verso  lo  Stato  membro  di  destinazione.  Esso  accompagna  la
    spedizione e riguarda  soltanto  gli  animali  trasportati  nello
    stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave e ritirati
    immediatamente in un mattatoio.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Indicare la data.
(5) I test della morva non sono necessari per gli animali provenienti
    dai  seguenti  paesi:  Austria,  Finlandia, Groenlandia, Islanda,
    Norvegia, Svezia, Svizzera,  Australia,  Nuova  Zelanda,  Canada,
    Stati Uniti d'America.