E' pubblicato qui di seguito il certificato di cui all'allegato II,
redatto  secondo  le  modalita' previste dall'art. 16, comma 2, della
direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato  veterinario  permanente
con  decisione 93/196/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E.
del 6 aprile 1993, n. L 86.
  Tale certificato deve scortare  i  cavalli  registrati  per  corse,
competizioni  e manifestazioni culturali, reintrodotti nel territorio
della Comunita', dopo la loro esportazione per un  periodo  inferiore
ai trenta giorni nei Paesi sottoelencati.
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                             ALLEGATO I
Gruppo A
Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera
Gruppo B
Australia,   Belarus,  Bulgaria,  Repubblica  Ceca,  Cipro,  Croazia,
Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica  iugoslava  di  Macedonia,
Montenegro,  Nuova  Zelanda,  Polonia,  Romania,  Russia (1), Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.
Gruppo C
Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America
Gruppo D
Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile  (1),  Cile,  Colombia
(1),  Costa Rica (1), Cuba, Equador (1), Giamaica, Messico, Paraguay,
Peru' (1), Uruguay, Venezuela (1)
Gruppo E
Algeria,  Bahrein,  Egitto  (1),  Emirati  arabi  uniti,   Giordania,
Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia (1).
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(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della
    direttiva   90/426/CEE   del   Consiglio,  come  stabilito  dalla
    decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.
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                             ALLEGATO II
                        CERTIFICATO SANITARIO
per la reintroduzione  nel  territorio  della  Comunita'  di  cavalli
registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo la
loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a trenta giorni
in
Gruppo A
Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera
Gruppo B
Australia,   Belarus,  Bulgaria,  Repubblica  Ceca,  Cipro,  Croazia,
Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica  iugoslava  di  Macedonia,
Montenegro,  Nuova  Zelanda,  Polonia,  Romania,  Russia (1), Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.
Gruppo C
Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America
Gruppo D
Argentina,  Barbados,  Bermuda,  Bolivia, Brasile (1), Cile, Colombia
(1), Costa Rica (1), Cuba, Equador (1), Giamaica, Messico,  Paraguay,
Peru' (1), Uruguay, Venezuela (1)
Gruppo E
Algeria,   Bahrein,  Egitto  (1),  Emirati  arabi  uniti,  Giordania,
Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia (1).
                                 Numero del certificato: ............
Paese terzo speditore (1): ..........................................
Ministero competente: ...............................................
 
I.  Identificazione del cavallo
    a) Numero del documento di identificazione (passaporto):.........
    b) Convalidato da: ..............................................
                             (autorita' competente)
 
II. Origine e destinazione del cavallo
    Il cavallo e' spedito da: .......................................
                                       (luogo di esportazione)
    a:                        .......................................
                               (Stato membro e luogo di destinazione)
     - a piedi (2)
       oppure
     - a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .........
       ..............................................................
                (Indicare il mezzo di trasporto e il relativo
                  numero di registrazione, numero del volo o
                    nome depositato, a seconda del caso (2)
Nome e indirizzo dello speditore: ...................................
 ....................................................................
 ....................................................................
Nome e indirizzo del destinatario: ..................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 
III. Informazioni sanitarie
     Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i
     seguenti requisiti:
     a) proviene da un paese nel quale sono  soggette  a  obbligo  di
        denuncia  le  seguenti malattie: peste equina, durina, morva,
        encefalomielite equina (tutte le  forme,  compresa  la  VEE),
        anemia  infettiva,  stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio
        ematico;
     b) e' stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno
        clinico di malattia (3);
     c)  non  deve  essere  eliminato  nel  quadro  di  un  programma
        nazionale  di  eradicazione  di  una  malattia  contagiosa  o
        infettiva;
     d) non e' rimasto al di fuori del territorio CEE per un  periodo
        ininterrotto  superiore a trenta giorni ed e' stato importato
        nel paese di spedizione (1)  il  .......  (4)  da  uno  Stato
        membro  CEE  o  da  un  paese appartenente allo stesso gruppo
        (vedi sopra); inoltre, dalla sua uscita  dal  territorio  CEE
        non  e'  mai stato in un paese diverso da quelli dello stesso
        gruppo; e' rimasto in allevamenti  posti  sotto  sorveglianza
        veterinaria,  alloggiato  in stalle isolate e senza venire in
        contatto con  equidi  di  stato  sanitario  inferiore,  salvo
        durante corse, competizioni o manifestazioni culturali;
     e)  proviene  dal  territorio  (o, nei casi di regionalizzazione
        ufficiale a norma  della  legislazione  comunitaria,  da  una
        parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
        i)    negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di
             encefalomielite equina venezuelana;
        ii)  negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi  di
             durina;
        iii)  negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di
             morva;
     f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un
        paese terzo che, a norma della legislazione  comunitaria,  e'
        considerato infetto da peste equina;
     g)  non  proviene  da  un  allevamento  cui  si applicano misure
        restrittive per motivi di polizia sanitaria e  non  ha  avuto
        contatti  con  equidi  di aziende nelle quali erano applicate
        misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
        i)   con riguardo all'encefalomielite equina, per un  periodo
             di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli
             equidi colpiti dalla malattia;
        ii)    con  riguardo  all'anemia infettiva, fino alla data in
             cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti,  gli  animali
             restanti  abbiano  reagito  negativamente  a due test di
             Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
        iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un  periodo
             di sei mesi,
        iv)   con riguardo all'arterite virale equina, per un periodo
             di sei mesi,
        v)   con riguardo alla rabbia, per un periodo di  un  mese  a
             decorrere dall'ultimo caso accertato;
        vi)  con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15
             giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
        Se  tutti  gli  animali  dell'azienda  appartenenti  a specie
        sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono
        stati disinfettati,  il  periodo  di  divieto  e'  di  trenta
        giorni,  a decorrere dalla data di eliminazione degli animali
        e di disinfezione dei locali, tranne in  caso  di  carbonchio
        ematico,  con  riguardo  al  quale la durata del divieto e'di
        quindici giorni;
     h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti
        da malattie contagiose o infettive  nel  corso  degli  ultimi
        quindici giorni;
IV.  Il  cavallo  sara'  trasferito  con  un  veicolo preventivamente
    pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato
    nel paese di spedizione e costruito in modo tale che  durante  il
    trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.
    La  seguente  dichiarazione,  firmata  dal proprietario o dal suo
    rappresentante (2), e' parte del certificato.
V.  Il presente certificato ha una validita' di dieci giorni. In caso
    di trasporto per  nave,  la  validita'  e'  prorogata  in  misura
    corrispondente alla durata del viaggio.
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   Data           |  Luogo  |  Timbro (*) e firma del veterinario
                  |         |             ufficiale
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                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
__________________|_________|________________________________________
 
 ...................................................................
         (Nome, in stampatello, qualifica e funzione)
(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta
    del certificato.
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                             DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ................................(nome in stampatello)
        proprietario, o suo rappresentante (2), del cavallo
                        sopra descritto
dichiara quanto segue:
1.  Il  cavallo sara' trasferito direttamente dal luogo di spedizione
   al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi
   di stato sanitario non equivalente.
2.  Le  condizioni  di  cui  alla  lettera  d)  del  punto  III  sono
   soddisfatte.
   3. Il cavallo e' stato esportato dal territorio CEE il ......... (
 
    ...............................     .............................
          (luogo e data)                            (firma)
                                ___________
   ____________
(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della
    direttiva   90/426/CEE   del   Consiglio,  come  stabilito  dalla
    decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui  l'animale
    e'  caricato  sul  mezzo  di  trasporto in vista della spedizione
    verso il luogo di destinazione oppure l'ultimo giorno  lavorativo
    precedente l'imbarco.
(4) Indicare la data.