E' pubblicato qui di seguito il certificato di cui  al  modello  A,
redatto  secondo  le  modalita' previste dall'art. 16, comma 2, della
direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato  veterinario  permanente
con  decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E.
del 15 maggio 1992, n. L 130.
  Tale  certificato  deve   scortare   i   cavalli   registrati   per
l'ammissione  temporanea  nel  territorio  della  Comunita',  per  un
periodo inferiore ai novanta giorni, provenienti dai seguenti  Paesi:
Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera
                            ____________
                                - A -
                        CERTIFICATO SANITARIO
per  l'ammissione  temporanea  nel territorio della Comunita', per un
periodo  inferiore  ai  novanta   giorni,   di   cavalli   registrati
provenienti  da  Austria,  Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia,
Svezia o Svizzera
                                 N. del certificato: ................
Paese terzo speditore (1): ..........................................
Ministero competente: ...............................................
 
I.  Identificazione del cavallo
    a) Numero del documento di identificazione (passaporto):.........
    b) Convalidato da: ..............................................
                             (autorita' competente)
 
II. Origine e destinazione del cavallo
    Il cavallo e' spedito da: .......................................
                                       (luogo di esportazione)
                          a: ........................................
                              (Stato membro e luogo di destinazione)
Nome e indirizzo dello speditore: ...................................
 ....................................................................
Nome e indirizzo del destinatario: ..................................
 ....................................................................
 
III. Informazioni sanitarie
     Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i
     seguenti requisiti:
     a) proviene da un paese nel quale sono  soggette  a  obbligo  di
        denuncia  le  seguenti malattie: peste equina, durina, morva,
        encefalomielite equina (tutte le  forme,  compresa  la  VEE),
        anemia  infettiva,  stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio
        ematico;
     b) e' stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno
        clinico di malattia (2);
     c)  non  deve  essere  eliminato  nel  quadro  di  un  programma
        nazionale  di  eradicazione  di  una  malattia  contagiosa  o
        infettiva;
     d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti  l'esportazione
        e'   rimasto   in   allevamenti   posti   sotto  sorveglianza
        veterinaria:
        - nel paese di spedizione
          e/o
        - in uno Stato membro della Comunita'
          e/o
        - in Australia, Austria, Belarus,  Bulgaria,  Canada,  Cipro,
          Cecoslovacchia,   Croazia,  Estonia,  Finlandia,  Giappone,
          Groenlandia,  Hong  Kong,  Islanda,  Iugoslavia,  Lettonia,
          Lituania,  Nuova  Zelanda,  Norvegia,    Polonia,  Romania,
          Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria,  USA
          (1).
        se  il  cavallo  e' giunto nel paese di spedizione da uno dei
        paesi elencati al terzo trattino, l'importazione e'  avvenuta
        nell'osservanza  di  condizioni  di  polizia sanitaria almeno
        altrettanto  rigorosa  di  quelle  che  si  sarebbero  dovute
        rispettare   se  fosse  stato  importato  direttamente  nella
        Comunita' europea;
     e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione
        ufficiale a norma  della  legislazione  comunitaria,  da  una
        parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
        i)      negli  ultimi  due anni sono stati registrati casi di
             encefalomielite equina venezuelana,
        ii)   negli ultimi sei mesi sono  stati  registrati  casi  di
             durina,
        iii)  negli  ultimi  sei  mesi sono stati registrati casi dei
             morva,
        iv)   negli ultimi sei mesi sono  stati  registrati  casi  di
             stomatite  vescicolosa  (3),  a meno che l'animale abbia
             reagito negativamente (titolo  1:12)  ad  una  prova  di
             neutralizzazione  del  virus della stomatite vescicolosa
             effettuata il ..... (5), vale a dire  nei  dieci  giorni
             precedenti l'esportazione (3)(4);
        v)      qualora  si  tratti di un maschio non castrato, negli
             ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi
             di arterite virale equina  (3),  a  meno  che  l'animale
             abbia reagito negativamente (titolo 1:4) ad una prova di
             neutralizzazione    del   virus   dell'arterite   equina
             effettuata il ...... (5), vale a dire nei  dieci  giorni
             precedenti  l'esportazione,  (3)(4),  oppure  lo  sperma
             dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di
             isolamento del virus dell'arterite equina effettuata  il
             ......    (5), vale a dire nei ventuno giorni precedenti
             l'esportazione (3)(4);
     f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un
        paese terzo che, a norma della legislazione  comunitaria,  e'
        considerato infetto da peste equina
        - non e' stato vaccinato contro la peste equina (3),
          oppure
        - e' stato vaccinato contro la peste equina il .......(3) (4)
          (5);
     g)  non  proviene  da  un  allevamento  cui  si applicano misure
        restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto
        contatti con equidi di aziende nelle  quali  erano  applicate
        misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
        i)    con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo
             di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli
             equidi colpiti dalla malattia,
        ii)  con riguardo all'anemia infettiva,  fino  alla  data  in
             cui,  dopo  l'abbattimento dei capi infetti, gli animali
             restanti abbiano reagito negativamente  a  due  test  di
             Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
        iii)  con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo
             di sei mesi,
        iv)  con riguardo alla rabbia, per un periodo di  un  mese  a
             decorrere dall'ultimo caso accertato,
        v)     con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei
             quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso  accertato,
             oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a
             specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i
             locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta
             giorni  a  decorrere  dalla  data  di eliminazione degli
             animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso  di
             carbonchio  ematico, con riguardo al quale la durata del
             divieto e' di quindici giorni;
     h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti
        da malattie contagiose o infettive  nel  corso  degli  ultimi
        quindici giorni;
IV.  Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o
    del suo rappresentante (3) nella quale si precisa che
    -  il  cavallo  sara'  trasferito  direttamente  dal   luogo   di
      spedizione  al  luogo  di destinazione senza venire in contatto
      con  altri  equini  non  scortati  da  certificato  analogo  al
      presente  e  il  trasporto  sara'  effettuato  con  un  veicolo
      preventivamente pulito  e  disinfettato  con  un  disinfettante
      ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
    - le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.
                             DICHIARAZIONE:
Il sottoscritto .....................................................
                      (proprietario o suo rappresentante (3)),
del cavallo sopra descritto:
1)  dichiara  che  il cavallo rimarra' nella Comunita' europea per un
   periodo non superiore a novanta giorni;
2) conferma quanto dichiarato al punto IV;
3) dichiara che il cavallo e' rimasto in ..................... (paese
   esportatore) sin dalla nascita oppure e' entrata in ..............
   ...  (paese esportatore) il ............... (3)(5).
 
  ..............................     ................................
        (luogo e data)                            (firma)
V.  Il presente certificato ha una validita' di dieci giorni. In caso
    di trasporto per  nave,  la  validita'  e'  prorogata  in  misura
    corrispondente alla durata del viaggio.
_____________________________________________________________________
   Data           |  Luogo  |  Timbro e firma del veterinario
                  |         |           ufficiale
__________________|_________|________________________________________
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
                  |         |
__________________|_________|________________________________________
 
  ..................................................................
               (Nome, in stampatello, e qualifica)
_____________________________________________________________________
 
VI.  Data e luogo di entrata nel territorio della Comunita': ........
     ................................................................
     ................................................................
                      (timbro e firma del veterinario ufficiale)
     Data di esportazione: ..........................................
 
VII.  Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato
     membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validita'
     del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un
     veterinario ufficiale dello Stato membro speditore.  Il  periodo
     globale  di  permanenza  della  Comunita'  non  deve  superare i
     novanta giorni.
     ________________________________________________________________
 
     Il sottoscritto esaminato il cavallo in data odierna,  certifica
     che  l'animale  rispetta  le  condizioni  di  cui alla direttiva
     90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di  cui  al
     punto III, lettere b), c), g) e h) del presente certificato.
         ____________________________________________________________
            Data   | Luogo     | Luogo di     | Timbro e firma del
         dell'esame|dell'esame | destinazione | veterinario ufficiale
                   |           |              |
         __________|___________|______________|______________________
                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
                   |           |              |
         __________|___________|______________|______________________
 
         ............................................................
                   (cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche
         ____________________________________________________________
     ____________
(1)  O  parte  del  territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2
    della direttiva 90/426/CEE.
(2) Il certificato viene rilasciato il giorno  in  cui  l'animale  e'
    caricato  sul  mezzo di trasporto in vista della spedizione verso
    lo Stato membro di destinazione,  o  l'ultimo  giorno  lavorativo
    precedente;   esso   dev'essere  accompagnato  dal  documento  di
    identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del
    cavallo nella Comunita'.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4)  Dopo  l'esecuzione  delle  prove,  i  relativi  risultati  e  le
    vaccinazioni   effettuate   sono   iscritti   nel   documento  di
    identificazione (passaporto).
(5) Indicare la data.