IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante interventi
correttivi di finanza pubblica;
  Visti, in particolare, i commi 9, 10, 11 e  12  dell'art.  9  della
predetta  legge  n.  537/1993, concernenti disposizioni in materia di
dismissione  del  patrimonio  immobiliare  da  reddito  dell'Istituto
nazionale   della   previdenza   sociale   (I.N.P.S.),  dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(I.N.A.I.L.) e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.);
  Vista  la normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
  Ritenuto, ai sensi del comma 12 dell'art. 9  della  soprarichiamata
legge  n.  537/1993,  di dover determinare particolari disposizioni a
tutela dei conduttori di beni immobili ad uso abitativo, con riguardo
alle loro condizioni economiche, nonche' definire le procedure per la
valutazione dei relativi beni immobili da dismettere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I conduttori  delle  unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo  da
dismettere  ai  sensi del comma 9 dell'art. 9 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, che fossero tali alla data del 1  gennaio  1993,  hanno
diritto  all'acquisto  delle  unita' stesse, sempre che, alla data di
presentazione  della  relativa  domanda,  siano  in  regola  con   il
pagamento  di  canoni,  spese  ed  oneri  accessori. Detto diritto va
esercitato entro il termine perentorio di novanta giorni  dalla  data
di  pubblicazione  del  bando  o  dell'avviso di vendita delle unita'
stesse.
  2. Ai fini di cui al comma precedente gli istituti interessati o la
societa' di cui al comma 10 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, sono tenuti ad adottare le opportune misure di pubblicita'.