IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica; Visti, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 9 della predetta legge n. 537/1993, concernenti disposizioni in materia di dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.); Vista la normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; Ritenuto, ai sensi del comma 12 dell'art. 9 della soprarichiamata legge n. 537/1993, di dover determinare particolari disposizioni a tutela dei conduttori di beni immobili ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonche' definire le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili da dismettere; Decreta: Art. 1. 1. I conduttori delle unita' immobiliari ad uso abitativo da dismettere ai sensi del comma 9 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che fossero tali alla data del 1 gennaio 1993, hanno diritto all'acquisto delle unita' stesse, sempre che, alla data di presentazione della relativa domanda, siano in regola con il pagamento di canoni, spese ed oneri accessori. Detto diritto va esercitato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso di vendita delle unita' stesse. 2. Ai fini di cui al comma precedente gli istituti interessati o la societa' di cui al comma 10 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono tenuti ad adottare le opportune misure di pubblicita'.