IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il  quale  sono
state   fissate  le  modalita'  per  la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi per i liberi professionisti;
  Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo  alle
modalita'  per  la  copertura  di  periodi  assicurativi scoperti per
omesso versamento di contributi da parte dei datori di lavoro;
  Visto il decreto  ministeriale  27  gennaio  1964,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 13 marzo
1964, con il quale sono state approvate le  tariffe  per  il  calcolo
della riserva matematica prevista dalla predetta norma;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  febbraio 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129  del  13  maggio
1981,  con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato
decreto ministeriale 27 gennaio 1964;
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state
fissate le tariffe per la regolarizzazione dei  periodi  scoperti  di
contribuzione per i lavoratori autonomi;
  Vista  la  legge  12 aprile 1991, n. 136, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1991, concernente la riforma  dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
  Sulla proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale
di  previdenza ed assistenza veterinari, il quale nelle sedute del 26
novembre 1993 e del 27 aprile 1994  ha  deliberato  di  approvare  le
tariffe  per  il  calcolo  della riserva matematica di cui all'art. 2
della legge 5 marzo 1990 e le  istruzioni  per  l'uso  delle  tabelle
contenenti   le   citate   tariffe,  da  applicare  alle  domande  di
ricongiunzione  presentate  dagli  iscritti  all'Ente  nazionale   di
previdenza ed assistenza dei veterinari;
  Preso atto del parere del Consiglio di Stato il quale, nella seduta
del  26  febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione dei decreti
ministeriali di approvazione delle tariffe di cui  all'art.  2  della
legge  5  marzo  1990, n. 45, non debba essere applicata la procedura
prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  all'emanazione   delle
tariffe  per  la  determinazione  della  riserva  matematica  di  cui
all'art. 2 della legge 5 marzo 1990  da  applicare  alle  domande  di
ricongiunzione   presentate  dagli  iscritti  all'Ente  nazionale  di
previdenza ed assistenza veterinari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le tariffe  per  la  determinazione  della  riserva  matematica  in
attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo
1990 per gli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed  assistenza
dei veterinari che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi
assicurativi,  sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti
nelle allegate tabelle che, vistate ed allegate al presente  decreto,
ne costituiscono parte integrante.
  Sono altresi' approvate le allegate istruzioni per il calcolo della
riserva matematica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 giugno 1994
                                                Il Ministro: MASTELLA