IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  emanato  a
norma  dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n.  585,  emanato  a
norma dell'art. 3, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Considerato  che  con  l'art.  5  del citato decreto legislativo n.
585/1993 sono stati inseriti i commi 8-bis e 8-ter nell'art.  18  del
predetto  decreto  legislativo  n.  124/1993,  di  seguito denominato
decreto,  che  prevedono  che  siano   determinati   i   criteri   di
accertamento  della  situazione  di  rilevante squilibrio finanziario
derivante, per le forme pensionistiche complementari gestite  in  via
prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione,
dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi
3  e  5,  e  8,  comma  2, del decreto, al fine di consentire a dette
forme, per un periodo di otto anni, l'iscrizione di  nuovi  soggetti,
in  deroga  alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto
medesimo;
  Sentita, ai  sensi  dell'art.  18,  comma  8-bis  del  decreto,  la
commissione di cui all'art. 16 dello stesso decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
          Condizioni di ammissibilita' al regime di deroga
  1.  L'applicazione  delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 8-
bis,  del   decreto   e'   consentita   alle   forme   pensionistiche
complementari,  istituite  alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, per le quali si e' accertata  la  ricorrenza
delle seguenti condizioni:
    a)  l'esistenza  di un rapporto inferiore a 0,5 tra il patrimonio
registrato nell'ultimo bilancio redatto prima dell'entrata in  vigore
del  decreto  ovvero,  per  le  forme  istituite all'interno di enti,
societa' o gruppi, di cui al comma 1 dell'art. 18  del  decreto,  tra
gli  accantonamenti  registrati  nell'ultimo bilancio approvato prima
della predetta data e la somma della  riserva  dei  pensionati  e  di
quella  degli  attivi,  quest'ultima  calcolata  con riferimento alla
quota delle future prestazioni relativa  all'anzianita'  maturata  al
suddetto momento di rilevazione del patrimonio;
    b)    l'emersione,   in   conseguenza   dell'applicazione   delle
disposizioni di cui agli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma  2,  del
decreto:
    1)   di  un'aliquota  di  equilibrio  maggiore  dell'aliquota  di
equilibrio  calcolata   prescindendo   dall'applicazione   di   dette
disposizioni;
    2)  di  un'aliquota  di  equilibrio, conseguente all'approvazione
delle  medesime  disposizioni,  maggiore  dell'aliquota  contributiva
vigente;
    3)  di  un disavanzo tecnico superiore al 20 per cento alla somma
del patrimonio e del valore attuale medio dei contributi;
    c) l'esistenza di un piano di riequilibrio finanziario che,  alla
data  di  presentazione  della  documentazione  di  corredo,  risulti
recepito dalle fonti istitutive, ove previsto, ovvero approvato dagli
organi competenti per la modifica delle prestazioni e dei  contributi
del  fondo  pensione  e  che  assicuri  l'assolvimento  degli impegni
assunti, secondo le modalita' e  nei  termini  indicati  al  comma  5
dell'art. 2.