L'art. 6, comma 10, lettera e), della legge n. 223/90,  come  noto,
attribuisce  al  Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  la
"vigilanza" sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto
delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.
  Nella  prima  fase  di  applicazione  della  specifica  disciplina,
rivolta,  tra l'altro, ad un universo di operatori radiotelevisivi in
via di definizione, l'Ufficio del Garante ha orientato l'espletamento
dei propri compiti avendo riguardo alle singole iniziative  di  tempo
in tempo espresse in materia dal mercato.
  La   crescente  rilevanza  che  le  attivita'  in  questione  vanno
assumendo, la sistematicita' delle iniziative intraprese  in  materia
da  parte  di  istituti  specializzati,  il  definirsi  del  contesto
soggettivo degli operatori  radiotelevisivi  a  seguito  dell'avviato
processo  di  rilascio delle concessioni, suggeriscono l'opportunita'
di procedere, ora, ad individuare in  via  generale  primi  strumenti
minimali  di regolamentazione dello specifico fenomeno, da osservarsi
da parte di tutti  coloro  (operatori  radiotelevisivi,  istituti  di
ricerca,  ecc.) che intendano procedere ad attivita' di rilevazione e
pubblicazione di indici di ascolto allo scopo di garantire:
   la scrupolosa osservanza e la corretta applicazione dei protocolli
metodologici di indagine preventivamente stabiliti  e  convalidati  a
livello statistico (fase di rilevazione);
   una  divulgazione  chiara  e  precisa degli indici cosi' rilevati,
tale cioe' da non consentire interpretazioni difformi  ed  incoerenti
del significato degli stessi dati (fase della pubblicazione).
  La  preventiva  individuazione  dei metodi e di tutte le condizioni
cui deve rispondere la ricerca costituisce  elemento  fondamentale  e
pregiudiziale  per  ogni indagine i cui esiti debbano poi essere resi
disponibili per una generalita' di soggetti.
  Gli  aspetti  legati  ad  una  corretta  informazione  appaiono  di
particolare  rilievo  nello  specifico  settore,  considerato che gli
indici di ascolto radio televisivo svolgono un ruolo  importante  sia
per  il  mercato  pubblicitario (va sottolineata al riguardo anche la
loro  valenza  "pubblica"  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 255/92 e dell'art. 11-bis della legge
n. 422/93, che prevedono la ripartizione  di  una  determinata  quota
delle risorse finanziarie da parte degli enti pubblici destinate alla
pubblicita'  secondo "criteri di economicita'") che di programmazione
dei palinsesti.
  Tutto cio' posto, quest'Ufficio reputa  necessario  predisporre  un
particolare sistema caratterizzato da una serie di regole "minime" di
informazione sia preventiva che successiva, a carico dei soggetti che
assumono iniziative del tipo in discorso.
  A tal fine, ai sensi del citato art. 6, comma 10, lettera e), della
legge n. 223/90, si dispone quanto segue.
  Chiunque  intende  intraprendere  indagini  volte al rilevamento di
indici di ascolto di cui in oggetto, o autonomamente o su commissione
di  terzi,  deve  darne  tempestiva  comunicazione  all'Ufficio   del
Garante.
  Contestualmente,  i  medesimi  soggetti  sono  tenuti  altresi'  ad
indicare puntualmente in un apposito rapporto o documento  almeno  le
indicazioni di seguito riportate e concernenti per la:
  1. RILEVAZIONE DEI DATI:
    a) i committenti dell'indagine;
    b) l'eventule organismo incaricato della ricerca:
    con  l'indicazione  di ogni elemento utile a conoscerne la natura
giuridica, le caratteristiche  operative  ed  organizzative,  nonche'
eventuali criteri di ripartizione dei conseguenti oneri economici;
    c)   gli   obiettivi  della  ricerca,  con  specificazione  delle
condizioni  e  modalita'  eventualmente  convenute  tra  e/o  con   i
committenti;
    d)  la  dettagliata  descrizione della metodologia che si intende
utilizzare precisando in particolare:
     d.1) l'universo di riferimento;
     d.2) la dimensione e la stratificazione del campione;
     d.3) lo strumento di rilevazione (meter, interviste telefoniche,
ecc.) e le modalita' di rilevazione;
     d.4) il periodo della rilevazione;
     d.5)  l'indicazione  e  la  definizione  dei  parametri  che  si
intendono utilizzare (ascoltatori nel giorno medio, nel minuto medio,
share, permanenza media, ecc.);
     d.6) il questionario da sottoporre agli intervistati (in caso di
utilizzo dell'intervista);
     d.7) il metodo di elaborazione dei dati;
     d.8) le modalita' e i tempi di pubblicazione previsti;
    e)  eventuali  controlli da parte di istituti esterni e/o interni
sull'attivita' di ricerca, specificandone le caratteristiche.
  I soggetti  interessati  sono  tenuti  a  fornire  con  la  massima
sollecitudine  ogni  altra  informazione  che l'Ufficio si riserva di
chiedere ai sensi della richiamata disposizione, nonche'  ad  inviare
copia   delle   convocazioni   delle  riunioni  di  eventuali  organi
collegiali  chiamati  a  decidere  aspetti  attinenti  le   indagini.
L'Ufficio  si  riserva  la  facolta'  di  far assistere alle relative
riunioni un proprio rappresentante, nonche' di richiedere l'invio dei
verbali delle riunioni, indipendentemente dall'intervento o  meno  di
un proprio rappresentante.
  Gli  stessi  soggetti sono tenuti altresi' a comunicare all'Ufficio
del Garante qualsiasi variazione apportata al protocollo metodologico
comunicato,  ivi  comprese  quelle  eventualmente  resesi   utili   e
necessarie in un secondo tempo; nonche' ogni altra notizia o elemento
che possa essere rilevante nella valutazione di quanto precede:
  2. PUBBLICAZIONE DEI DATI:
    a) la dimensione del campione effettivo;
    b) le fasce d'eta' considerate;
    c) la copertura delle aree geografiche;
    d) le modalita' di produzione dei dati;
    e) le modalita' di pubblicazione dei dati;
    f) i probabili margini di errore statistico;
    g) i livelli di significativita' statistica;
    h)  le eventuali anomalie intervenute (cattiva ricezione, cattiva
penetrazione, ecc.).
  Tali   informazioni,   dovranno   essere   comunicate   all'Ufficio
contestualmente alla pubblicazione dei risultati medesimi.
  3. DIFFUSIONE DEI DATI:
  Si  richiama  inoltre  l'attenzione  di  tutti coloro che intendano
dare, a qualunque scopo  ed  attraverso  l'uso  di  qualsiasi  mezzo,
diffusione   a   dati   emergenti   dalle   indagini   in  questione,
sull'opportunita' di attenersi a  criteri  tali  da  assicurarne  una
presentazione corretta e che non induca in erronee interpretazioni.
  Si confida che i soggetti piu' volte richiamati vogliano attenersi,
alle  indicazioni  contenute  nella presente circolare della quale le
associazioni di categoria indirizzatarie  vorranno  dare  la  massima
diffusione tra i propri associati.
  I  CORERAT,  dal  canto loro, sono pregati, nell'ambito dei compiti
loro attribuibili ai sensi dell'art. 7  della  legge  n.  223/90,  di
segnalare all'Ufficio ogni iniziativa di cui venissero a conoscenza o
di  cui  si  rendessero promotori, nonche' ogni notizia o elemento di
giudizio utile all'esercizio delle funzioni di vigilanza  in  materia
da parte dell'Ufficio.
                                              Il Garante: SANTANIELLO