Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine al formaggio "Valle d'Aosta Fromadzo" o "Valle'e d'Aoste Fromadzo" ha espresso parere favorevole al suo accolgimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento e al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio "Valle d'Aosta Fromadzo" o "Valle'e d'Aoste Fromadzo". Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 18 maggio 1994; Vista la domanda presentata dall'Associazione di produttori "Coopagrival" e da altri caseifici valdostani, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine "Valle d'Aosta Fromadzo" o "Valle'e d'Aoste Fromadzo" per un formaggio prodotto tradizionalmente in un territorio cui la detta denominazione geograficamente si richiama; Considerato che la denominazione di cui trattasi e' stata tradizionalmente utilizzata per definire il prodotto sopra indicato e che questo deve le sue caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerle; Ha espresso il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio "Valle d'Aosta Fromadzo", o "Valle'e d'Aoste Fromadzo", del quale le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione. Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ------------ Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Valle d'Aosta Fromadzo" o "Valle'e d'Aoste Fromadzo" Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Valle d'Aosta Fromadzo" o "Valle'e d'Aoste Fromadzo" il cui uso e' riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata, dal successivo art. 4 e dalle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.