Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e  tipiche  dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10
aprile 1954, n. 125, esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento  della  denominazione  di  origine al formaggio "Valle
d'Aosta Fromadzo" o "Valle'e d'Aoste  Fromadzo"  ha  espresso  parere
favorevole  al  suo  accolgimento, proponendo ai fini dell'emanazione
del relativo  decreto  ministeriale  il  testo  del  disciplinare  di
produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento  e  al  disciplinare  di  produzione  dovranno  essere
inviate  dagli  interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  entro   trenta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Parere  del  Comitato  nazionale per la tutela delle denominazioni di
  origine e tipiche dei formaggi sulla  richiesta  di  riconoscimento
  della   denominazione  di  origine  del  formaggio  "Valle  d'Aosta
  Fromadzo" o "Valle'e d'Aoste Fromadzo".
 
   Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per  gli  effetti  degli
articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del
18 maggio 1994;
   Vista   la  domanda  presentata  dall'Associazione  di  produttori
"Coopagrival" e da altri caseifici valdostani, intesa ad ottenere  il
riconoscimento   della   denominazione   di  origine  "Valle  d'Aosta
Fromadzo" o "Valle'e d'Aoste  Fromadzo"  per  un  formaggio  prodotto
tradizionalmente   in   un  territorio  cui  la  detta  denominazione
geograficamente si richiama;
   Considerato  che  la  denominazione  di  cui  trattasi  e'   stata
tradizionalmente utilizzata per definire il prodotto sopra indicato e
che   questo   deve   le   sue   caratteristiche  chimico-fisiche  ed
organolettiche  all'ambiente  dal  quale  deriva  il  latte  ed  alle
metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerle;
                             Ha espresso
il   parere   che   sussistono  le  condizioni  ed  i  requisiti  per
l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della  denominazione
di origine del formaggio "Valle d'Aosta Fromadzo", o "Valle'e d'Aoste
Fromadzo",   del   quale   le   caratteristiche   chimico-fisiche  ed
organolettiche  e  la  zona  di  produzione  sono   quelle   indicate
nell'annesso schema di disciplinare di produzione.
   Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del Comitato
nazionale  per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei
formaggi potranno essere presentate dagli  interessati  al  Ministero
delle  risorse  agricole, alimentari e forestali - Direzione generale
delle politiche agricole e agroindustriali  nazionali,  entro  trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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 Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione
  di origine "Valle d'Aosta Fromadzo" o "Valle'e d'Aoste Fromadzo"
                               Art. 1.
   E'  riconosciuta  la denominazione di origine del formaggio "Valle
d'Aosta  Fromadzo"  o  "Valle'e  d'Aoste  Fromadzo"  il  cui  uso  e'
riservato  al  prodotto  avente  i  requisiti  fissati  nel  presente
disciplinare  di  produzione  con   riguardo   alle   caratteristiche
organolettiche  e  merceologiche  derivanti  dall'ambiente  specifico
della zona di produzione delimitata, dal successivo art.  4  e  dalle
metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.