IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, ed in particolare gli articoli 4 e 57;
  Visto l'art. 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto l'art. 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146,  concernente  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993;
  Visto  il  trattato  sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7
febbraio 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454;
  Ritenuta  la  opportunita'  di   adeguare   agli   sviluppi   anche
giurisprudenziali  dell'ordinamento  italiano e di quello comunitario
il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
marzo 1980 che ha dettato disposizioni di indirizzo  e  coordinamento
delle attivita' all'estero delle regioni;
  Considerati gli indirizzi della Comunita' europea che prevedono una
partecipazione  attiva  delle  regioni  e  delle province autonome in
molteplici iniziative comunitarie;
  Sentita la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
Trento  e  di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19
marzo 1992,  n.  266,  recante  norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' di indirizzo e coordinamento;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 24 febbraio 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione  del  9  marzo  1994,  sulla  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche  comunitarie  e  gli  affari  regionali,  di concerto con i
Ministri degli affari esteri, del  bilancio  e  della  programmazione
economica e del commercio con l'estero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Attivita' promozionali all'estero:
               definizioni e procedure di svolgimento
  1.  Sono  considerate  attivita'  promozionali,  agli  effetti  del
presente decreto, quelle che sono svolte all'estero dalle  regioni  e
dalle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano nell'ambito delle
competenze proprie e delegate, e che sono intese a favorire  il  loro
sviluppo economico, sociale e culturale.
  2.   L'esercizio   delle   attivita'  promozionali  e'  subordinato
all'intesa governativa richiesta dall'articolo 4, secondo comma,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o
alla diversa forma  autorizzativa  che  sia  prevista  dagli  statuti
speciali, dalle norme di attuazione, o da disposizioni particolari. A
questo  fine  le  regioni e province autonome sono tenute a redigere,
con riguardo anche a quanto stabilito dall'art.  6  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  gennaio 1990, n. 49, il programma,
distinto per  settore,  delle  iniziative  che  intendono  realizzare
nell'anno  successivo,  con l'indicazione per ciascuna iniziativa dei
luoghi, dei tempi, delle modalita' di attuazione, degli scopi che  si
intendono  raggiungere  nonche'  della  spesa  prevista ripartita tra
impiego pubblico e concorso privato. Il programma e' comunicato entro
il mese di ottobre al Dipartimento per  gli  affari  regionali  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche' per conoscenza ai
Ministeri  degli  affari  esteri,  del  commercio  con  l'estero,  al
Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio, nonche' alle
altre  amministrazioni eventualmente interessate ed ai commissari del
Governo.
  3.  Allorquando,  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti,  siano
previsti  programmi  nazionali portati alla conoscenza delle regioni,
quelli regionali si coordinano con essi  in  modo  da  conseguire  la
migliore redditivita' dell'azione promozionale complessiva.
  4.  Il Ministro delegato preposto al Dipartimento, qualora ritenga,
ai sensi del  comma  10,  di  non  esprimere  l'intesa  con  riguardo
all'intero  programma  o  a  talune  parti  di  esso, ne da' motivata
comunicazione all'Ente proponente entro 45  giorni  dal  ricevimento.
Decorso  detto  termine  senza  alcuna  comunicazione  da  parte  del
Ministro, l'intesa si intende raggiunta.  Nel  caso  che  la  mancata
intesa  riguardi  talune  parti  del programma, le restanti parti del
medesimo si  intendono  assentite.  Ove  i  programmi  o  le  singole
iniziative  sulle  quali  non  e'  stata  raggiunta  l'intesa vengano
motivatamente riproposti tenuto  conto  delle  ragioni  del  dissenso
governativo,  il  Ministro  puo'  esprimere  l'intesa o confermare il
dissenso motivato entro venti  giorni  dal  ricevimento  della  nuova
proposta.  Decorso  tale termine senza alcuna comunicazione, l'intesa
si intende raggiunta.
  5. Le iniziative contenute nel programma  assentito  ai  sensi  dei
precedenti  commi  sono  svolte senza ulteriori forme autorizzatorie;
esse vengono di volta in volta comunicate al commissario del  Governo
nella  regione  o  provincia  autonoma  al  solo fine di informare il
Governo circa la loro appartenenza al programma.
  6. I programmi di cui ai precedenti commi possono essere aggiornati
nei sei mesi successivi al mese di ottobre dell'anno  precedente;  in
tal  caso  per  l'intesa  viene  adottata  la  stessa  procedura  dei
precedenti programmi.
  7.  Le  iniziative  che,  per  loro  eccezionalita'  riguardo  alla
specifica  natura o ai tempi particolari di attuazione, non sia stato
possibile comprendere nel programma, sono comunicate al  Dipartimento
per  gli affari regionali trenta giorni prima della data prevista per
la loro effettuazione. Decorso tale termine senza alcuna osservazione
governativa, l'intesa si intende raggiunta.
  8. Il Ministro delegato, ove riscontri che ai sensi  del  comma  10
non  possa  accordare  l'intesa  all'iniziativa  di  cui  al comma 7,
comunica  entro  dieci  giorni  alla  regione  o  provincia  autonoma
proponente  i  motivi della mancata intesa. Se la regione o Provincia
autonoma, tenuto conto delle ragioni della mancata intesa,  ripropone
motivatamente  le  iniziative su cui era stata raggiunta l'intesa, il
Ministro delegato comunica  il  suo  dissenso  motivato  entro  dieci
giorni  dal  ricevimento  della  nuova proposta. Decorso tale termine
senza alcuna comunicazione, l'intesa si intende raggiunta.
  9.  Le  comunicazioni  indicate  nei  commi  precedenti   sono   da
effettuare  con ricorso ai mezzi rapidi di trasmissione in modo che i
tempi stabiliti siano quelli di ricezione delle comunicazioni stesse.
  10.  In  sede  di  esame  dei programmi e delle iniziative proposte
dalle regioni o province autonome, sentite le amministrazioni statali
direttamente  interessate,  e'  valutata  la   compatibilita'   delle
attivita' proposte con gli indirizzi di politica estera anche per gli
aspetti   commerciali  e  finanziari.  La  valutazione  tiene  conto,
altresi', delle esigenze di coordinamento con le  omologhe  inizitive
di carattere nazionale o delle altre regioni e province autonome. Per
le  regioni  a  statuto  speciale  e per le province autonome vale il
disposto del comma 1 dell'art. 7.
  11. Le spese per le attivita' promozionali che siano svolte a  cura
dei  consigli  regionali  non possono essere imputate ai capitoli del
bilancio interno del  consiglio  regionale  indicati  dalla  legge  6
dicembre 1973, n. 853.