IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 4 e 57; Visto l'art. 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993; Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454; Ritenuta la opportunita' di adeguare agli sviluppi anche giurisprudenziali dell'ordinamento italiano e di quello comunitario il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 che ha dettato disposizioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' all'estero delle regioni; Considerati gli indirizzi della Comunita' europea che prevedono una partecipazione attiva delle regioni e delle province autonome in molteplici iniziative comunitarie; Sentita la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' di indirizzo e coordinamento; Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 febbraio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero; Decreta: Art. 1. Attivita' promozionali all'estero: definizioni e procedure di svolgimento 1. Sono considerate attivita' promozionali, agli effetti del presente decreto, quelle che sono svolte all'estero dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze proprie e delegate, e che sono intese a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 2. L'esercizio delle attivita' promozionali e' subordinato all'intesa governativa richiesta dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o alla diversa forma autorizzativa che sia prevista dagli statuti speciali, dalle norme di attuazione, o da disposizioni particolari. A questo fine le regioni e province autonome sono tenute a redigere, con riguardo anche a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, il programma, distinto per settore, delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, con l'indicazione per ciascuna iniziativa dei luoghi, dei tempi, delle modalita' di attuazione, degli scopi che si intendono raggiungere nonche' della spesa prevista ripartita tra impiego pubblico e concorso privato. Il programma e' comunicato entro il mese di ottobre al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' per conoscenza ai Ministeri degli affari esteri, del commercio con l'estero, al Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio, nonche' alle altre amministrazioni eventualmente interessate ed ai commissari del Governo. 3. Allorquando, sulla base delle disposizioni vigenti, siano previsti programmi nazionali portati alla conoscenza delle regioni, quelli regionali si coordinano con essi in modo da conseguire la migliore redditivita' dell'azione promozionale complessiva. 4. Il Ministro delegato preposto al Dipartimento, qualora ritenga, ai sensi del comma 10, di non esprimere l'intesa con riguardo all'intero programma o a talune parti di esso, ne da' motivata comunicazione all'Ente proponente entro 45 giorni dal ricevimento. Decorso detto termine senza alcuna comunicazione da parte del Ministro, l'intesa si intende raggiunta. Nel caso che la mancata intesa riguardi talune parti del programma, le restanti parti del medesimo si intendono assentite. Ove i programmi o le singole iniziative sulle quali non e' stata raggiunta l'intesa vengano motivatamente riproposti tenuto conto delle ragioni del dissenso governativo, il Ministro puo' esprimere l'intesa o confermare il dissenso motivato entro venti giorni dal ricevimento della nuova proposta. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione, l'intesa si intende raggiunta. 5. Le iniziative contenute nel programma assentito ai sensi dei precedenti commi sono svolte senza ulteriori forme autorizzatorie; esse vengono di volta in volta comunicate al commissario del Governo nella regione o provincia autonoma al solo fine di informare il Governo circa la loro appartenenza al programma. 6. I programmi di cui ai precedenti commi possono essere aggiornati nei sei mesi successivi al mese di ottobre dell'anno precedente; in tal caso per l'intesa viene adottata la stessa procedura dei precedenti programmi. 7. Le iniziative che, per loro eccezionalita' riguardo alla specifica natura o ai tempi particolari di attuazione, non sia stato possibile comprendere nel programma, sono comunicate al Dipartimento per gli affari regionali trenta giorni prima della data prevista per la loro effettuazione. Decorso tale termine senza alcuna osservazione governativa, l'intesa si intende raggiunta. 8. Il Ministro delegato, ove riscontri che ai sensi del comma 10 non possa accordare l'intesa all'iniziativa di cui al comma 7, comunica entro dieci giorni alla regione o provincia autonoma proponente i motivi della mancata intesa. Se la regione o Provincia autonoma, tenuto conto delle ragioni della mancata intesa, ripropone motivatamente le iniziative su cui era stata raggiunta l'intesa, il Ministro delegato comunica il suo dissenso motivato entro dieci giorni dal ricevimento della nuova proposta. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione, l'intesa si intende raggiunta. 9. Le comunicazioni indicate nei commi precedenti sono da effettuare con ricorso ai mezzi rapidi di trasmissione in modo che i tempi stabiliti siano quelli di ricezione delle comunicazioni stesse. 10. In sede di esame dei programmi e delle iniziative proposte dalle regioni o province autonome, sentite le amministrazioni statali direttamente interessate, e' valutata la compatibilita' delle attivita' proposte con gli indirizzi di politica estera anche per gli aspetti commerciali e finanziari. La valutazione tiene conto, altresi', delle esigenze di coordinamento con le omologhe inizitive di carattere nazionale o delle altre regioni e province autonome. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome vale il disposto del comma 1 dell'art. 7. 11. Le spese per le attivita' promozionali che siano svolte a cura dei consigli regionali non possono essere imputate ai capitoli del bilancio interno del consiglio regionale indicati dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.