Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina le modalita' che devono essere osservate dai sostituti di imposta per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza; Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stata disciplinata l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta; Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993, con il quale e' stato approvato il modello 730 da presentare nell'anno 1994 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta; Visto l'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il mod. 770 da presentare nel 1994 da parte dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina tra l'altro i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni mod. 770; Ritenuta la necessita' di stabilire il contenuto, le caratteristiche tecniche e le modalita' per l'invio all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni mod. 770; Ritenuta, infine, la necessita' di stabilire le modalita' di invio all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta, che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, dei supporti magnetici, contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi mod. 730, e delle buste contenenti il mod. 730-1; Decreta: Art. 1. 1. I sostituti d'imposta che presentano la dichiarazione mod. 770 su supporto magnetico devono predisporre i relativi supporti magnetici, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A del presente decreto. 2. I supporti magnetici devono essere consegnati dai sostituti d'imposta, unitamente al modello base, all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del sostituto, nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione mod. 770.