Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30  dicembre  1991,
n.  413,  che disciplina le modalita' che devono essere osservate dai
sostituti di imposta per consentire l'adempimento degli  obblighi  di
dichiarazione  dei  redditi  ai lavoratori dipendenti e ai pensionati
che intendono avvalersi della loro assistenza;
   Visto il titolo I del decreto del Presidente  della  Repubblica  4
settembre   1992,   n.  395,  con  il  quale  e'  stata  disciplinata
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati  da  parte
dei sostituti d'imposta;
   Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 13
dicembre  1993,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 293  del  15  dicembre  1993,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  modello  730 da presentare nell'anno 1994 da parte dei
lavoratori  dipendenti   e   pensionati   che   intendono   avvalersi
dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;
   Visto  l'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio
1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
37  del 15 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il mod. 770
da presentare nel 1994 da parte dei sostituti d'imposta;
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973,  n. 600, che disciplina tra l'altro i termini e le modalita' di
presentazione delle dichiarazioni mod. 770;
   Ritenuta   la   necessita'   di   stabilire   il   contenuto,   le
caratteristiche    tecniche    e    le    modalita'    per    l'invio
all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta  dei
supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni mod. 770;
   Ritenuta, infine, la necessita' di stabilire le modalita' di invio
all'Amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta, che
hanno  prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, dei supporti
magnetici, contenenti i dati delle  dichiarazioni  dei  redditi  mod.
730, e delle buste contenenti il mod. 730-1;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  I sostituti d'imposta che presentano la dichiarazione mod. 770
su   supporto   magnetico  devono  predisporre  i  relativi  supporti
magnetici, secondo le specifiche tecniche stabilite  nell'allegato  A
del presente decreto.
   2.    I  supporti magnetici devono essere consegnati dai sostituti
d'imposta, unitamente al modello base, all'ufficio del  comune  nella
cui  circoscrizione  si trova il domicilio fiscale del sostituto, nei
termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione mod. 770.