AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .. )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 luglio 1993, n. 215, 10 settembre 1993, n. 353, 12 novembre 1993, n. 449, 11 gennaio 1994, n. 15, e 10 marzo 1994, n. 173". I DD.LL. n. 215/1993, n. 353/1993, n. 449/1993, n. 15/1994 e n. 173/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 209 del 6 settembre 1993, n. 267 del 13 novembre 1993, n. 8 del 12 gennaio 1994, n. 60 del 14 marzo 1994 e n. 111 del 14 maggio 1994. Art. 1. 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (a), sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994. 2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486 (b). 3. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 (c), ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (d), i termini delle ferme volontarie contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1983 (d) ed in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che cio' costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
(a) La legge n. 404/1990 reca: "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza". Si trascrive il testo dei commi 2 e 3 del relativo art. 1: "2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge, 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto fino al 31 dicembre 1992. 3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sara' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potra' superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (recante norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, n.d.r. ), per il triennio 1986-1988". Gli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 325/1/989 soprarichiamati hanno prorogato fino al 31 dicembre 1990 il termine di validita' delle tabelle allegate alla legge 20 dicembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (gia' prorogate fino al 31 dicembre 1988 con legge n. 224/1986), riguardanti l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali appartenenti al ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (tabella A), l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali appartenenti al ruolo del Corpo tecnico (tabella B) nonche' le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli e il numero di promozioni a colonnello nel Corpo tecnico nel quadriennio 1981-84 (tabella C). (b) Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 486/1988 (Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726) prevede che: "Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2, e' riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonche' della progressione economica". (c) Il D.L. n. 5/1992 reca: "Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia". Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3. - 1. Al personale dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, nonche' al personale sottufficiale del Corpo forestale dello Stato e' attribuito, con le medesime decorrenze previste per il personale dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e 2, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi: vice sovrintendenti . . . . . . . . . . . . . . . . livello VI vice brigadiere sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . livello VI brigadiere maresciallo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . livello VI sovrintendente principale . . . . . . . . . . . livello VI-bis maresciallo capo maresciallo (del Corpo forestale dello Stato) sovrintendente capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . livello VII maresciallo maggiore maresciallo maggiore aiutante maresciallo maggiore aiutante carica speciale 1- bis. Al medesimo personale spettano altresi' l'indennita' pensionabile di cui all'art. 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e gli altri trattamenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni di legge nelle misure rispettivamente spettanti, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al sovrintendente capo, al vice ispettore, all'ispettore, all'ispettore principale e all'ispettore capo della Polizia di Stato. 1- ter. Ai fini della corresponsione delle competenze spettanti a norma dei commi 1 e 1-bis si osservano le disposizioni dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312". Il terzo comma dell'art. 43 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), sopracitato, prevede che: "Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio". La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Si trascrive il testo del relativo art. 172, soprarichiamato: "Art. 172 (( (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico) )) . - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso". (d) La legge n. 212/1983 reca: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza". Si trascrive il testo dell'art. 4 e del secondo comma dell'art. 20 di detta legge: "Art. 4. - In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'art. 1, il Ministro della difesa ha facolta' di indire uno o piu' bandi annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma di tre anni e sei mesi". "Art. 20, secondo comma. - I concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, sono ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. Qualora risultino idonei nel successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai pari grado con i quali hanno partecipato al suddetto concorso e ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi avanzamenti".