AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .. ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 luglio 1993,  n.  215,
10 settembre 1993, n. 353, 12 novembre 1993, n. 449, 11 gennaio 1994,
n.  15, e 10 marzo 1994, n. 173".  I DD.LL. n. 215/1993, n. 353/1993,
n. 449/1993, n.  15/1994  e  n.  173/1994,  di  contenuto  pressoche'
analogo  al  presente decreto, non sono stati convertiti in legge per
decorrenza dei termini costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono
stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n.  209 del 6 settembre 1993, n. 267 del 13 novembre 1993,
n. 8 del 12 gennaio 1994, n. 60 del 14 marzo 1994 e  n.  111  del  14
maggio 1994.
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1990, n. 404 (a), sono ulteriormente prorogate fino
al 31 dicembre 1994.
  2.  Ai  soli  fini  dell'avanzamento,  ai  capitani  dell'Arma  dei
carabinieri  in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo
speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge
15 novembre 1988, n. 486 (b).
  3. In attesa della ristrutturazione  dei  ruoli  dei  sottufficiali
prevista  dall'articolo  3  del  decreto-legge  7 gennaio 1992, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216  (c),
ai  fini  dell'applicazione  del secondo comma dell'articolo 20 della
legge 10 maggio 1983, n. 212 (d), i termini  delle  ferme  volontarie
contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1983
(d)  ed  in  atto alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono prorogati sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito,
della  Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il
transito  nei  ruoli  del  servizio  permanente  ma  non   dichiarati
vincitori.  I  predetti  sergenti  sono trattenuti in servizio in via
temporanea, senza che cio' costituisca  titolo  alla  stabilizzazione
del  rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente
dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non  superiore
ai  valori  stabiliti  per  il  1993  e  possono  partecipare  a  due
successivi concorsi  straordinari  per  il  transito  nei  ruoli  del
servizio  permanente.  La  percentuale  delle  vacanze  organiche  da
attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita  con  decreto
del  Ministro  della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro.
 
             (a) La legge n. 404/1990 reca: "Nuove norme  in  materia
          di  avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
          armate e del Corpo della guardia di finanza". Si  trascrive
          il testo dei commi 2 e 3 del relativo art. 1:
             "2.  Le  proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del
          decreto-legge 23 settembre 1989, n.  325,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge, 15 novembre 1989, n. 374, hanno
          effetto fino al 31 dicembre 1992.
             3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del
          numero  delle  promozioni  al  grado  superiore dei tenenti
          colonnelli dei  ruoli  del  servizio  permanente  effettivo
          dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sara' disposta
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro della difesa, fermo  restando  che  il  totale
          delle  promozioni  da  conferire a tutti i ruoli in ciascun
          anno non potra' superare un terzo delle promozioni previste
          dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (recante  norme  per  il
          reclutamento  degli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti di
          complemento delle Forze armate e modifiche ed  integrazioni
          alla  legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
          e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e  della
          Guardia di finanza, n.d.r. ), per il triennio 1986-1988".
             Gli   articoli   1,   2   e  3  del  D.L.  n.  325/1/989
          soprarichiamati hanno prorogato fino al 31 dicembre 1990 il
          termine di validita' delle tabelle allegate alla  legge  20
          dicembre   1980,   n.   574,   concernente  unificazione  e
          riordinamento dei ruoli normali, speciali e di  complemento
          degli    ufficiali    dell'Esercito,    della    Marina   e
          dell'Aeronautica (gia' prorogate fino al 31  dicembre  1988
          con  legge n. 224/1986), riguardanti l'avanzamento al grado
          superiore degli ufficiali  appartenenti  al  ruolo  normale
          unico  delle  Armi  di  fanteria, cavalleria, artiglieria e
          genio (tabella A), l'avanzamento al grado  superiore  degli
          ufficiali  appartenenti al ruolo del Corpo tecnico (tabella
          B)  nonche'  le  aliquote  di   valutazione   dei   tenenti
          colonnelli e il numero di promozioni a colonnello nel Corpo
          tecnico nel quadriennio 1981-84 (tabella C).
             (b)  Il  comma  3  dell'art.  3  della legge n. 486/1988
          (Disposizioni  in  materia  di  coordinamento  della  lotta
          contro  la  delinquenza  di tipo mafioso a integrazione del
          decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726) prevede
          che:   "Il  servizio  prestato  alle  dipendenze  dell'Alto
          commissario  dal  personale  indicato  nel  comma   2,   e'
          riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso
          le  rispettive  amministrazioni  di  appartenenza, anche ai
          fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera,
          nonche' della progressione economica".
             (c) Il D.L. n. 5/1992 reca: "Autorizzazione di spesa per
          la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
          dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza  della
          Corte   costituzionale  n.  277  del  3-12  giugno  1991  e
          all'esecuzione  di  giudicati,  nonche'  perequazione   dei
          trattamenti   economici   relativi   al   personale   delle
          corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia".  Si
          trascrive il testo del relativo art. 3:
             "Art.  3. - 1. Al personale dei ruoli dei sovrintendenti
          e corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e  della
          Polizia  penitenziaria,  nonche' al personale sottufficiale
          del Corpo forestale  dello  Stato  e'  attribuito,  con  le
          medesime decorrenze previste per il personale dell'Arma dei
          carabinieri  agli  articoli 1 e 2, il trattamento economico
          corrispondente ai seguenti livelli retributivi:
    vice sovrintendenti . . . . . . . . . . . . . . . .    livello VI
    vice brigadiere
    sovrintendente  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    livello VI
    brigadiere
    maresciallo ordinario . . . . . . . . . . . . . . .    livello VI
    sovrintendente principale . . . . . . . . . . .    livello VI-bis
    maresciallo capo maresciallo (del Corpo forestale dello Stato)
sovrintendente capo . . . . . . . . . . . . . . . . . .   livello VII
    maresciallo maggiore
    maresciallo maggiore aiutante
    maresciallo maggiore aiutante carica speciale
             1-  bis.  Al  medesimo   personale   spettano   altresi'
          l'indennita'  pensionabile di cui all'art. 43, terzo comma,
          della  legge  1  aprile  1981,   n.   121,   e   successive
          modificazioni,  e  gli altri trattamenti accessori previsti
          dalle  vigenti   disposizioni   di   legge   nelle   misure
          rispettivamente   spettanti,  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,   al   sovrintendente  capo,  al  vice  ispettore,
          all'ispettore,  all'ispettore  principale  e  all'ispettore
          capo della Polizia di Stato.
             1-  ter.  Ai  fini della corresponsione delle competenze
          spettanti a norma dei commi  1  e  1-bis  si  osservano  le
          disposizioni  dell'art.  172 della legge 11 luglio 1980, n.
          312".
             Il terzo comma dell'art.  43  della  legge  n.  121/1981
          (Nuovo   ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza),  sopracitato,  prevede  che:  "Il   trattamento
          economico  del personale che espleta funzioni di polizia e'
          costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una
          indennita' pensionabile, determinata in base alle  funzioni
          attribuite,  ai  contenuti  di  professionalita' richiesti,
          nonche' alla  responsabilita'  e  al  rischio  connessi  al
          servizio".
             La    legge    n.    312/1980   reca:   "Nuovo   assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello  Stato". Si trascrive il testo del relativo art. 172,
          soprarichiamato:
             "Art. 172 (( (Disposizioni per la sollecita liquidazione
          del nuovo trattamento economico) ))  .  -  Gli  uffici  che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento  dei  nuovi   trattamenti   economici,   in   via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base dei dati  in  possesso  o  delle  comunicazioni  degli
          uffici  presso cui presta servizio il personale interessato
          relative agli elementi necessari per la determinazione  del
          trattamento stesso".
             (d)  La legge n. 212/1983 reca: "Norme sul reclutamento,
          gli   organici   e    l'avanzamento    dei    sottufficiali
          dell'Esercito,   della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della
          Guardia di finanza". Si trascrive il testo  dell'art.  4  e
          del secondo comma dell'art. 20 di detta legge:
             "Art.  4.  -  In rapporto alle consistenze massime degli
          organici dei sottufficiali delle tre Forze armate  previste
          dall'art. 1, il Ministro della difesa ha facolta' di indire
          uno  o  piu' bandi annuali per l'arruolamento volontario di
          sottufficiali     nell'Esercito,     nella     Marina     e
          nell'Aeronautica con ferma di tre anni e sei mesi".
             "Art.  20,  secondo  comma.  -  I  concorrenti giudicati
          idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare per
          una sola volta al primo concorso utile  successivo.  A  tal
          fine,  sono ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno.
          Qualora  risultino  idonei  nel  successivo  concorso  sono
          scrutinati  seguendo  la  relativa  graduatoria  di  merito
          unitamente ai pari grado con i quali hanno  partecipato  al
          suddetto   concorso   e   ne   seguono  le  sorti  ai  fini
          dell'immissione nel servizio permanente  e  dei  successivi
          avanzamenti".