Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agritalia Conserve, con sede in Cesena (Forli'), unita' in Bagnoocavallo (Ravenna), Calisese (Forli') e Cesena (Forli'), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14352 del 17 marzo 1994, art. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asfalti Sintex S.A.A.S., con sede in Bologna, unita' in Bologna e unita' nazionali, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Dorico marca Lola, con sede in Falconara Marittima (Ancona), unita' in Falconara Marittima (Ancona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni metalliche Settala, con sede in Caleppio di Settala (Milano), unita' in Caleppio di Settala (Milano), per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dall'Efim in liquidazione, con sede in Roma, e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della legge n. 33/1993, dal 23 gennaio 1994 al 22 luglio 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Efimservizi S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della legge n. 33/1993, dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.B.M. Fabbrica bondenese macchine, con sede in Bondeno (Ferrara), unita' in Bondeno (Ferrara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 novembre 1993 al 26 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrero impianti e macchine, con sede in Vado Ligure (Savona), unita' in Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 9 dicembre 1993 all'8 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italia 93 gia' Brunati italiana, con sede in Lentate S/Seveso (Milano), unita' in Lentate S/Seveso (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Car gia' Zagato Car, con sede in Bergamo, unita' in Terrazzano di Rho (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea 3 confezioni, con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unita' in Torbole Casaglia (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariovilla, con sede in Milano, unita' in Gattico (Torino), Milano, Valenza (Alessandria), Vicenza, Bologna e Firenze, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Nuvolera (gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia), unita' in Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 9 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montei, con sede in Roma, unita' in Roma, per il periodo dal 26 aprile 1992 al 25 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nobili Dante Nobili Bruno "La Felsinea" Busti, con sede in Bologna, unita' in Bologna, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 agosto 1993 al 25 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Nuova Safim - Societa' per azioni finanziaria industria manifatturiera, con sede in Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della legge n. 33/1993, dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Odino Valperga Italeuropa, con sede in Genova, unita' in Brescia, Genova e Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia, unita' di Brescia, per il periodo dall'8 gennaio 1994 al 9 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Vittoria, con sede in Cassane (Ferrara), unita' in Cassane (Ferrara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 ottobre 1993 al 28 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano, unita' in Canegrate (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantrem, con sede in Pettoranello di Molise (Isernia), unita' in Pettoranello di Molise (Isernia) e uffici di Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 marzo 1994 al 10 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ragip, con sede in Poncarale (Brescia), unita' in Poncarale (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 novembre 1993 al 5 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Relub, con sede in Solaro (Milano), unita' in Solaro (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 ottobre 1993 al 21 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Safim Factor S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della legge n. 33/1993, dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.L.L. Societa' italiana lavorazione legno, con sede in Robbio (Pavia), unita' di Castelnovetto (Pavia) e Robbio (Pavia), dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.S.A.V. Societa' italiana sistemi avanzati, con sede in Milano, unita' in Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1993 al 3 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 dicembre 1994. Le proroghe del trattamento dei sopracitati commi non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui ai citati commi comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, con sede e unita' in Tivoli (Roma), per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 dicembre 1994. Le proroghe del trattamento dei sopracitati commi non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. I periodi di fruizione di cui ai citati commi comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia di Missaglia, con sede in Missaglia (Como), unita' in Missaglia (Como), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 gennaio 1994 al 20 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terzago Sistemi, con sede in Solto Collina (Bergamo), unita' in Gravellona Toce (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1994 al 3 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texim, con sede in Forli', unita' in Forli' e S. Carlo di Cesena (Forli'), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thermac, con sede in Isola della Scala (Verona), unita' in Isola della Scala (Verona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tuste fabbrica cavi elettrici ed affini, con sede in Villongo (Bergamo), unita' in Villongo (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zeta Weld, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), unita' in Bagnoli di Sopra (Padova), dal 31 ottobre 1993 al 30 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste, unita' in Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Trieste ed Udine, dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.