IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in particolare: l'art. 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento; l'art. 11, commi 3 e 4, relativo ai poteri attribuiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta del risparmio fra il pubblico; l'art. 59, comma 1, lettere b) e c), concernenti le definizioni adottate, a fini della vigilanza su base consolidata, in tema di societa' finanziarie e strumentali; l'art. 121, riguardante la nozione di credito al consumo; l'art. 155, comma 4, inerente la disciplina prevista per i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive modificazioni attuativo della direttiva CEE n. 86/635 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994 concernente la disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del testo unico; Vista la disposizione di cui all'art. 106, comma 4, lettera a), del testo unico in base alla quale il Ministro del tesoro specifica il contenuto delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorra l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, cosi' come previsto dalla citata disposizione di cui all'art. 106 del testo unico; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto si intende per: a) "testo unico" il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) "intermediari finanziari" i soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del testo unico; c) "carte di credito" le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione; d) "carte di debito" le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione.