IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
emanato  con  decreto  legislativo  1  settembre  1993, n. 385, ed in
particolare:
   l'art. 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita' ammesse  al
mutuo riconoscimento;
   l'art.  11, commi 3 e 4, relativo ai poteri attribuiti al Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio al fine di  stabilire
limiti e criteri inerenti la raccolta del risparmio fra il pubblico;
   l'art.  59,  comma  1, lettere b) e c), concernenti le definizioni
adottate, a fini della vigilanza su  base  consolidata,  in  tema  di
societa' finanziarie e strumentali;
   l'art. 121, riguardante la nozione di credito al consumo;
   l'art.  155,  comma  4,  inerente  la  disciplina  prevista  per i
consorzi di garanzia collettiva fidi di  cui  alla  legge  5  ottobre
1991, n. 317;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive
modificazioni attuativo della direttiva CEE  n.  86/635  relativa  ai
conti  annuali  ed  ai  conti  consolidati delle banche e degli altri
istituti finanziari;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  il
credito  e  il  risparmio  del 3 marzo 1994 concernente la disciplina
della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del testo unico;
  Vista la disposizione di cui all'art. 106, comma 4, lettera a), del
testo unico in base alla quale il Ministro del  tesoro  specifica  il
contenuto   delle  attivita'  di  assunzione  di  partecipazioni,  di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di
servizi di pagamento e  di  intermediazione  in  cambi  ed  in  quali
circostanze   ricorra   l'esercizio   delle  suddette  attivita'  nei
confronti del pubblico;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio  italiano  dei  cambi,  cosi'
come previsto dalla citata disposizione di cui all'art. 106 del testo
unico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente decreto si intende per:
    a)  "testo  unico"  il  decreto  legislativo 1 settembre 1993, n.
385;
    b) "intermediari finanziari" i soggetti  iscritti  all'elenco  di
cui all'art. 106 del testo unico;
    c) "carte di credito" le carte che, quali strumenti di pagamento,
danno  luogo  ad  un  regolamento in moneta posticipato rispetto alla
transazione;
    d) "carte di debito" le carte che realizzano una mera funzione di
trasmissione della moneta dando luogo ad un  regolamento  contestuale
alla transazione.