IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(di seguito "testo  unico"  ovvero,  in  forma  abbreviata,  "T.U."),
emanato  con  decreto  legislativo  1  settembre  1993, n. 385, ed in
particolare:
   l'art. 106, che  prevede  l'obbligo  dell'iscrizione  nell'"elenco
generale" dei soggetti operanti nel settore finanziario;
   l'art. 113, che prevede un'apposita sezione dell'"elenco generale"
dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico;
   l'art.  155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su
pegno, previste dal terzo comma dell'art. 32 della  legge  10  maggio
1938,  n.  745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 dello
stesso testo unico;
   l'art. 155, comma 4, che stabilisce che  i  consorzi  di  garanzia
collettiva  fidi,  previsti  dagli  articoli  29  e  30 della legge 5
ottobre  1991,  n.  317,  sono  iscritti  in  una  apposita   sezione
dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo;
   l'art.  156,  comma  2, che sostituisce la lettera c) dell'art. 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
   l'art. 132 che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolge
una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106,  comma
1,  senza  essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo
ovvero nell'apposita sezione del medesimo  elenco  indicata  all'art.
113;
   l'art.  106,  comma  5,  il  quale  prevede  che  le  modalita' di
iscrizione nell'elenco generale sono disciplinate  dal  Ministro  del
tesoro, sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
  Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Modalita' di iscrizione
  1.  Le  domande  di iscrizione nell'elenco generale di cui all'art.
106  T.U.  o  nell'apposita  sezione  dello  stesso  elenco  generale
previsto  dal  successivo  art.  113 T.U. devono essere presentate, a
firma del legale rappresentante della societa', all'Ufficio  italiano
dei cambi, in conformita' dell'allegato modulo UIC/AR-A.
  2.  Le  domande  di  iscrizione  nella sezione dell'elenco generale
prevista dall'art. 155, comma 4 T.U. devono essere presentate, sempre
a  firma  del  legale  rappresentante  della  societa',   all'Ufficio
italiano dei cambi, in conformita' dell'allegato modulo UIC/AR-B.