IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "testo unico" ovvero, in forma abbreviata, "T.U."), emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in particolare: l'art. 106, che prevede l'obbligo dell'iscrizione nell'"elenco generale" dei soggetti operanti nel settore finanziario; l'art. 113, che prevede un'apposita sezione dell'"elenco generale" dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico; l'art. 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 dello stesso testo unico; l'art. 155, comma 4, che stabilisce che i consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo; l'art. 156, comma 2, che sostituisce la lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52; l'art. 132 che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolge una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata all'art. 113; l'art. 106, comma 5, il quale prevede che le modalita' di iscrizione nell'elenco generale sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'Ufficio italiano dei cambi; Sentito l'Ufficio italiano dei cambi; Decreta: Art. 1. Modalita' di iscrizione 1. Le domande di iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. o nell'apposita sezione dello stesso elenco generale previsto dal successivo art. 113 T.U. devono essere presentate, a firma del legale rappresentante della societa', all'Ufficio italiano dei cambi, in conformita' dell'allegato modulo UIC/AR-A. 2. Le domande di iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 4 T.U. devono essere presentate, sempre a firma del legale rappresentante della societa', all'Ufficio italiano dei cambi, in conformita' dell'allegato modulo UIC/AR-B.