IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto, in particolare, l'art. 17 della citata legge n. 990/1969;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio   delle   assicurazioni  private  contro  i  danni  e  le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto, in particolare, l'art. 72 della predetta legge n. 295/1978;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa   rilasciate  alla  Ticino  -  Compagnia  italiana  di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1988, con il quale la SIS -
Compagnia di assicurazioni S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  e'  stata
autorizzata  all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami
danni;
  Visto il decreto ministeriale 21 gennaio  1994,  con  il  quale  la
predetta SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a. e' stata autorizzata
ad  esercitare  l'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa nel ramo
assistenza;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  giugno  1994, con il quale la
sopraindicata SIS  -  Compagnia  di  assicurazioni  S.p.a.  e'  stata
autorizzata  ad  estendere  l'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa ai rischi grandine, brina e gelo del ramo altri  danni
ai beni;
  Vista  l'istanza in data 17 dicembre 1993, inoltrata dalla Ticino -
Compagnia  italiana  di  asicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a.   e
sottoscritta  per  adesione  dalla  SIS  - Compagnia di assicurazioni
S.p.a.,  con  la  quale  la   stessa   Ticino   S.p.a.   ha   chiesto
l'approvazione  delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il
trasferimento  parziale  alla  predetta  SIS   S.p.a.   del   proprio
portafoglio   assicurativo,   ad   eccezione   di   quello  acquisito
direttamente o tramite l'agenzia Dipras S.p.a.;
  Viste le deliberazioni del 16 settembre 1993 e del 26 ottobre  1993
del   consiglio  di  amministrazione  della  ripetuta  Ticino  S.p.a.
concernenti il sopraindicato trasferimento parziale di portafoglio;
  Vista la deliberazione in data 24 settembre 1993 del  consiglio  di
amministrazione  della  citata SIS S.p.a., recante l'acquisizione del
sopraindicato  portafoglio  assicurativo  trasferito   dalla   Ticino
S.p.a.;
  Visto   il   contratto   preliminare   di   cessione  parziale  del
sopraindicato   portafoglio   e   della   relativa   rete   agenziale
sottoscritto  dalle  predette  Ticino  S.p.a. e SIS S.p.a. in data 11
novembre 1993 e successivamente integrato in data 23 marzo 1994;
  Visto  l'elenco  predisposto  dalla  predetta   Ticino   S.p.a.   e
depositato  presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato nel quale sono individuate le agenzie  della  stessa
Ticino  S.p.a.  aventi  in  carico  il portafoglio da trasferire alla
ripetuta SIS S.p.a.;
  Vista la lettera n. 410821 in data 20 maggio  1994,  con  la  quale
l'ISVAP  -  Istituto  per  la vigilanza sulle assicurazioni private e
d'interesse collettivo,  ha  comunicato  che  non  emergono  elementi
ostativi al predetto trasferimento parziale di portafoglio;
  Ritenuto  che per il ripetuto trasferimento parziale di portafoglio
assicurativo  ricorrono  le   condizioni   previste   dalla   vigente
normativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate  le  deliberazioni  e le condizioni, nelle premesse
citate,  riguardanti  il  trasferimento  parziale   del   portafoglio
assicurativo  dalla  Ticino  -  Compagnia italiana di assicurazioni e
riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, alla  SIS  -  Compagnia  di
assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.