IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto, in particolare, l'art. 17 della citata legge n. 990/1969; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto, in particolare, l'art. 72 della predetta legge n. 295/1978; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1988, con il quale la SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni; Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, con il quale la predetta SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a. e' stata autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1994, con il quale la sopraindicata SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a. e' stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa ai rischi grandine, brina e gelo del ramo altri danni ai beni; Vista l'istanza in data 17 dicembre 1993, inoltrata dalla Ticino - Compagnia italiana di asicurazioni e riassicurazioni S.p.a. e sottoscritta per adesione dalla SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con la quale la stessa Ticino S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento parziale alla predetta SIS S.p.a. del proprio portafoglio assicurativo, ad eccezione di quello acquisito direttamente o tramite l'agenzia Dipras S.p.a.; Viste le deliberazioni del 16 settembre 1993 e del 26 ottobre 1993 del consiglio di amministrazione della ripetuta Ticino S.p.a. concernenti il sopraindicato trasferimento parziale di portafoglio; Vista la deliberazione in data 24 settembre 1993 del consiglio di amministrazione della citata SIS S.p.a., recante l'acquisizione del sopraindicato portafoglio assicurativo trasferito dalla Ticino S.p.a.; Visto il contratto preliminare di cessione parziale del sopraindicato portafoglio e della relativa rete agenziale sottoscritto dalle predette Ticino S.p.a. e SIS S.p.a. in data 11 novembre 1993 e successivamente integrato in data 23 marzo 1994; Visto l'elenco predisposto dalla predetta Ticino S.p.a. e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel quale sono individuate le agenzie della stessa Ticino S.p.a. aventi in carico il portafoglio da trasferire alla ripetuta SIS S.p.a.; Vista la lettera n. 410821 in data 20 maggio 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo, ha comunicato che non emergono elementi ostativi al predetto trasferimento parziale di portafoglio; Ritenuto che per il ripetuto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa; Decreta: Art. 1. Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, nelle premesse citate, riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo dalla Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, alla SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.