IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto, in particolare, l'art. 72 della predetta legge n. 295/1978;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale 7 febbraio  1990,  con  il  quale  la
Securitalia   S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  e'  stata  autorizzata
all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni;
  Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990, con il quale la S.p.a.
Adriatica  danni,  con  sede  in  Milano,  e'  stata  autorizzata  ad
esercitare  l'attivita'  assicurativa e riassicurativa in alcuni rami
danni;
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993,  con  il  quale  la
sopraindicata   Adriatica   danni  S.p.a.  e'  stata  autorizzata  ad
estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa al ramo assistenza;
  Viste  le  istanze  in  data  4  ottobre  1993  e   le   successive
integrazioni,   con  le  quali  le  predette  Securitalia  S.p.a.  ed
Adriatica   danni   S.p.a.   hanno   chiesto   l'approvazione   delle
deliberazioni   e   delle  condizioni  concernenti  il  trasferimento
parziale  alla  stessa  Adriatica  danni   S.p.a.   del   portafoglio
assicurativo  della  citata  Securitalia  S.p.a.,  ad eccezione delle
polizze  della  medesima  Securitalia  S.p.a.,  indicate  nell'elenco
depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e
di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Viste  le  deliberazioni  del 14 settembre 1993 e del 25 marzo 1994
del consiglio di amministrazione della ripetuta  Securitalia  S.p.a.,
concernenti il sopraindicato trasferimento parziale di portafoglio;
  Viste  le  deliberazioni  in data 14 settembre 1993 e 25 marzo 1994
del consiglio di amministrazione della citata Adriatica danni S.p.a.,
recanti l'acquisizione  del  sopraindicato  portafoglio  assicurativo
della predetta Securitalia S.p.a.;
  Visto   il   contratto   preliminare   di   cessione  parziale  del
sopraindicato portafoglio  sottoscritto  dalle  predette  Securitalia
S.p.a. e Adriatica danni S.p.a. in data 11 marzo 1994;
  Visti  i due elenchi, allegati al predetto contratto preliminare di
cessione parziale  del  sopraindicato  portafoglio,  nei  quali  sono
individuati,   rispettivamente,   i  contratti  di  assicurazione  da
trasferire alla  stessa  Adriatica  danni  S.p.a.  e  quelli  che  la
medesima Securitalia S.p.a. non cedera';
  Vista  la  lettera  n.  415650 in data 20 giugno 1994, con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha comunicato il proprio parere favorevole in
ordine al predetto trasferimento parziale di portafoglio;
  Ritenuto che per il ripetuto trasferimento parziale di  portafoglio
assicurativo   ricorrono   le   condizioni   previste  dalla  vigente
normativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate le deliberazioni e  le  condizioni,  nelle  premesse
citate,   riguardanti   il  trasferimento  parziale  del  portafoglio
assicurativo dalla S.p.a.  Securitalia,  con  sede  in  Milano,  alla
S.p.a. Adriatica danni, con sede in Milano.