IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                E CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 "Linee
guida per il contenimento delle emissioni inquinanti  degli  impianti
industriali   e   la  fissazione  dei  valori  minimi  e  massimi  di
emissione";
  Considerato che per talune categorie di impianti  l'adeguamento  ai
limiti di emissione richiede l'impiego di tecnologie complesse la cui
installazione  comporta tempi piu' lunghi rispetto ai termini fissati
dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;
  Considerata inoltre l'esigenza di garantire il rispetto dei  limiti
delle  emissioni  dagli  impianti  industriali mediante le migliori e
affidabili tecnologie disponibili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al comma 1-ter dell'art. 5 del decreto del  Ministro  dell'ambiente
12 luglio 1990, e' aggiunto il seguente comma 1-quater:
  "1-quater.  Per  gli  impianti  di  cui  al  (Paragrafo)  47 di cui
all'allegato 2, limitatamente alle sostanze di  cui  all'allegato  1,
(Paragrafo)  1.1,  Tabella  A1, classe I: benzo (a) pirene, benzo (b)
fluorantene, benzo (j) fluorantene, benzo (k) fluorantene e benzo (a)
antracene, il termine entro  il  quale  devono  essere  rispettati  i
valori limite di emissione e' differito al 30 maggio 1995".