IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione"; Considerato che per talune categorie di impianti l'adeguamento ai limiti di emissione richiede l'impiego di tecnologie complesse la cui installazione comporta tempi piu' lunghi rispetto ai termini fissati dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990; Considerata inoltre l'esigenza di garantire il rispetto dei limiti delle emissioni dagli impianti industriali mediante le migliori e affidabili tecnologie disponibili; Decreta: Art. 1. Al comma 1-ter dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, e' aggiunto il seguente comma 1-quater: "1-quater. Per gli impianti di cui al (Paragrafo) 47 di cui all'allegato 2, limitatamente alle sostanze di cui all'allegato 1, (Paragrafo) 1.1, Tabella A1, classe I: benzo (a) pirene, benzo (b) fluorantene, benzo (j) fluorantene, benzo (k) fluorantene e benzo (a) antracene, il termine entro il quale devono essere rispettati i valori limite di emissione e' differito al 30 maggio 1995".