IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1, terzo comma, della legge sopra
richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi  ivi
specificamente  indicati,  si applicano le disposizioni della legge 1
marzo 1986, n. 64;
  Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218;
  Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi'
come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi  7,  8  e  9,  della
legge n. 64/1986;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del  1978  che  prevede, per le iniziative industriali che comportano
investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma  7,
lettera  b),  della  legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni
predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visto il decreto del Ministro per gli interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la
concessione    delle   agevolazioni   finanziarie   alle   iniziative
industriali di grande dimensione;
  Viste le direttive per  la  concessione  dei  contributi  in  conto
capitale  e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa
sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il
trasferimento  dei  soppressi   Dipartimento   per   gli   interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste le direttive del 22 aprile  1993  relative  alla  concessione
delle  agevolazioni  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Vista la nota del  23  dicembre  1993  con  la  quale  il  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI
- ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle  agevolazioni
finanziarie  del  programma  di  investimenti  della societa' UNIL-IT
S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria  svolta
dall'Agenzia  per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si
e' avvalsa dell'Isveimer;
  Ravvisata la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione  prevista
dall'art.   74   del  testo  unico  n.  218/1978  stante  l'imminente
soppressione di questo Comitato e  i  ritardi  nell'iter  procedurale
derivanti  dalla  soppressione  dell'intervento straordinario e degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato  che  la  UNIL-IT  S.p.a.  ha  presentato  domanda  per
l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo
unico  n.  218/1978  del programma di investimenti, gia' ultimato nel
dicembre  1991,  concernente  l'ampliamento  dello  stabilimento   di
Caivano  (Napoli)  preordinato  alla produzione di gelati comportante
investimenti fissi ammissibili per 29.500  milioni  di  lire  ed  una
occupazione  a  regime  di  996 unita' con un decremento di 45 unita'
rispetto all'occupazione precedente;
  Su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il   programma  di  investimento  concernente  l'ampliamento  dello
stabilimento di Caivano (Napoli) presentato dalla UNIL-IT  S.p.a.  e'
ammesso  alle  agevolazioni  finanziarie di cui agli articoli 63 e 69
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati, tra  l'altro,  dall'art.
9, commi 7, 8 e 9, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
  L'importo   del   contributo   in   conto  capitale,  tenuto  conto
dell'ammontare degli  investimenti  fissi  ammissibili  e  di  quelli
preesistenti  pari a 18.965,9 milioni di lire, e' determinato in lire
6.647.958.000.
  Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art.
63 del  testo  unico  n.  218/1978,  come  modificato,  tra  l'altro,
dall'art.  9,  commi  8 e 9, della legge n. 64/1986 e' determinato in
12.000 milioni di lire, di cui 200  milioni  di  lire  per  scorte  e
materie prime semilavorate.
  Il   contributo   in   conto   interessi   e'   determinato  in  L.
4.760.253.000.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 87 milioni di lire.
  I  predetti  importi  devono  intendersi   quali   limiti   massimi
dell'onere  a  carico  dello Stato. Il Ministro dell'industria dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa   provvedendo   a  confermare  o  a  ridurre  ovvero  anche
eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte,  dandone
comunicazione   al  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 179