IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  565,  reiterato,  da
ultimo,  con  il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, riguardante la
gestione  di  ammasso   dei   prodotti   agricoli   e   campagne   di
commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, ed,
in particolare, l'art. 1, ove si prevede, fra l'altro, che:
   per   la  regolazione  del  debito  dello  Stato,  riveniente  dai
finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza  delle  campagne
di   ammasso   obbligatorio  o  di  commercializzazione  di  prodotti
agricoli, e' autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di
Stato  con  godimento  1  febbraio  1994,  senza  corresponsione   di
interesse,  in  sostituzione  dei  titoli  di  credito detenuti dallo
stesso istituto di emissione;
   il rilascio dei citati titoli e' subordinato all'approvazione, con
provvedimenti definitivi ed esecutivi, dei rendiconti delle  gestioni
alle quali i medesimi si riferiscono;
   contestualmente al rilascio dei suddetti titoli, la Banca d'Italia
provvede  all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di
credito detenuti;
   il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  ad  emettere  i  suddetti
titoli    di    Stato   stabilendone,   con   proprio   decreto,   le
caratteristiche, la durata massima - non superiore a trenta anni - ed
il piano di rimborso;
 Visto il proprio decreto n. 397070 del 12 gennaio  1994,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 24 del 31
gennaio 1994, come risulta modificato  dal  decreto  ministeriale  n.
397939 del 27 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156
del  6  luglio  1994,  con il quale, in attuazione e per le finalita'
della  suddetta   disposizione   legislativa,   e'   stata   disposta
un'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali di durata trentennale,
con godimento 1 febbraio 1994, da rilasciare alla Banca d'Italia  per
l'importo iniziale di L. 2.724.718.000.000;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  non  procedere, per un primo periodo,
alla stampa dei buoni suddetti, e di provvedere  all'allestimento  di
un  unico  certificato globale provvisorio, rappresentativo dei buoni
stessi;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
  All'art. 2 del decreto ministeriale 12 gennaio 1994,  citato  nelle
premesse, e' aggiunto il seguente capoverso:
  "I  buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono
rappresentati, inizialmente, da  un  unico  titolo  al  portatore  di
valore  pari  all'importo emesso; a richiesta della Banca d'Italia il
predetto titolo potra' essere sostituito con altri titoli  nei  tagli
di  cui  al  presente  articolo,  secondo  il  piano  di riparto e di
avviamento che sara' predisposto dalla Banca d'Italia stessa,  a  cui
verra' data esecuzione dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio
II, per il tramite del Provveditorato generale dello Stato".
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 13 luglio 1994
                                                    Il Ministro: DINI