IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1, terzo comma, della legge sopra
richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi  ivi
specificamente  indicati,  si applicano le disposizioni della legge 1
marzo 1986, n. 64;
  Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218;
  Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi'
come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi  7,  8  e  9,  della
legge n. 64/1986;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del  1978  che  prevede, per le iniziative industriali che comportano
investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma  7,
lettera  b),  della  legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni
predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visto il decreto del Ministro per gli interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la
concessione    delle   agevolazioni   finanziarie   alle   iniziative
industriali di grande dimensione;
  Viste le direttive per  la  concessione  dei  contributi  in  conto
capitale  e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa
sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986  e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 1993, n. 96 riguardante il
trasferimento  dei  soppressi   Dipartimento   per   gli   interventi
straodinari  nel  Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la  promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste le direttive del 22 aprile  1993  relative  alla  concessione
delle  agevolazioni  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Vista la nota del  23  dicembre  1993  con  la  quale  il  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI
- ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle  agevolazioni
finanziarie  del  programma  di investimenti della societa' Italaquae
S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria  svolta
dall'Agenzia  per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si
e' avvalsa dell'Isveimer;
  Ravvisata la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione  prevista
dall'art.   74   del  testo  unico  n.  218/1978  stante  l'imminente
soppressione di questo Comitato e  i  ritardi  nell'iter  procedurale
derivanti  dalla  soppressione  dell'intervento straordinario e degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato che la  Italaquae  S.p.a.  ha  presentato  domanda  per
l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo
unico  n.  218/1978  del programma di investimenti, gia' ultimato nel
giugno 1991, concernente l'ampliamento dello stabilimento ubicato nei
comuni  di  Riardo  e  Teano (Caserta) preordinato alla produzione di
imbottigliamento  acque  minerali  comportante   investimenti   fissi
ammissibili per 21.905 milioni di lire ed una occupazione a regime di
452  unita'  con  un decremento di 24 unita' rispetto all'occupazione
precedente;
  Su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il   programma  di  investimento  concernente  l'ampliamento  dello
stabilimento di Riardo e Teano (Caserta) presentato  dalla  Italaquae
S.p.a.  e' ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli
63 e 69 del testo unico approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati, tra l'altro,
dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
  L'importo  del  contributo  in   conto   capitale,   tenuto   conto
dell'ammontare  degli  investimenti  fissi  ammissibili  e  di quelli
preesistenti pari a 37.570,9 milioni di lire, e'  determinato  in  L.
3.285.750.000.
  Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art.
63  del  testo  unico  n.  218/1978,  come  modificato,  tra l'altro,
dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986  e'  determinato  in
9.896  milioni  di  lire,  di  cui 1.134 milioni di lire per scorte e
materie prime semilavorate.
  Il contributo in c/interessi e' determinato in lire 3.714.713.700.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 73 milioni di lire.
  I  predetti  importi  devono  intendersi   quali   limiti   massimi
dell'onere  a  carico  dello Stato. Il Ministro dell'industria dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa   provvedendo   a  confermare  o  a  ridurre  ovvero  anche
eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte,  dandone
comunicazione   al  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174