1. Premessa.
  In applicazione  dell'art.  11  del  regolamento  CEE  n.  4253/88,
modificato  dal  regolamento  CEE  n.  2082/93,  la Commissione delle
Comunita' europee ha notificato, in data 2 giugno  1993,  agli  Stati
membri la Comunicazione n. 935393 del 28 maggio 1993, con la quale ha
fissato  le  linee  principali  di  una iniziativa comunitaria per la
riconversione di tutti i settori degli armamenti e le basi  militari,
denominato  KONVER  ed  ha  invitato  il  Governo  a  presentare  una
proposta.
  Il Governo italiano ha presentato alla  Commissione  il  26  agosto
1993  domanda di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e
del Fondo sociale europeo  per  le  province  di  Napoli  e  L'Aquila
(obiettivo  1), per la zona interessata dall'obiettivo 2 in provincia
di Genova e per il comprensorio di Colleferro (Roma), sotto forma  di
programma operativo plurifondo.
  A  seguito  di negoziato con le autorita' nazionali, la Commissione
in data 17 dicembre 1993 ha approvato,  con  decisione  n.  3766,  il
programma operativo plurifondo KONVER per l'anno 1993.
  Il  CIPE  con  delibera  13  aprile  1994  ha  assicurato  le quote
finanziarie nazionali  necessarie  all'attuazione  delle  misure  del
programma.
  La   misura   n.   2   del   programma  prevede,  per  l'attuazione
dell'intervento comunitario, l'attivazione di uno specifico regime di
aiuto per i laboratori ed i centri di ricerca in provincia di Napoli,
L'Aquila e nella zona  obiettivo  2  di  Genova,  per  migliorare  le
prestazioni  relative alla certificazione ed al controllo di qualita'
delle  aziende  sub-fornitrici   del   settore   della   difesa   che
diversifichino la produzione a favore di quella ad uso civile.
  Tale  misura e' cofinanziata a livello nazionale con le risorse del
Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie
istituito presso il Ministero del tesoro dalla legge n.183/87.
  Vengono   di   seguito   indicati   i   termini,  le  modalita'  di
presentazione delle domande e le procedure  per  la  concessione  dei
contributi,  nonche' quelle per le relative erogazioni concordate con
il Ministero del tesoro - Ispettorato generale del Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie.
2. Cofinanziamento dell'intervento agevolato.
  Ai fini dell'attuazione della decisione della  Commissione  CEE  n.
3766  in  data  17 dicembre 1993 (FESR n. 93.05.10.002), il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  che  sara'  di
seguito  indicato con il termine Ministero, puo' concedere contributi
in conto capitale secondo i criteri e  le  modalita'  indicati  nella
presente circolare.
  Le quote comunitarie e nazionali che concorrono alla determinazione
del contributo pubblico per la realizzazione degli interventi, di cui
al  successivo  punto  4,  sono determinate nel rispetto dei seguenti
limiti:
     dal 25% al 50% a carico della CEE;
     dal 75% al 50% a carico dello Stato italiano.
3. Soggetti beneficiari.
  Possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente circolare
i  laboratori  di  prova,  collaudo e taratura ed i centri di ricerca
delle imprese ubicate nelle zone di cui  all'allegato  1,  che  siano
sub-fornitrici  del  settore  della  difesa  e  che diversifichino la
produzione a favore di quella ad uso civile.
  Sono escluse le imprese del settore militare.
  Secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti  di  Stato  a
favore delle piccole e medie imprese, e' definita:
  piccola impresa: l'impresa che ha un massimo di 50 dipendenti ed ha
un  fatturato  annuo  non  superiore  ai  5 milioni di ECU (pari a L.
8.879.550.000)  oppure  un  totale  dello  stato   patrimoniale   non
superiore ai 2 milioni di ECU (pari a L. 3.551.820.00);
  media  impresa:  l'impresa  che  ha da 51 a 250 dipendenti ed ha un
fatturato annuo non superiore  ai  20  milioni  di  ECU  (pari  a  L.
35.518.200.000)   oppure  un  totale  dello  stato  patrimoniale  non
superiore ai 10 milioni di ECU (pari L. 17.759.100.000).
  Le piccole e medie imprese devono far  capo  per  non  piu'  di  un
quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione,
ad  eccezione  delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a
capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo,  degli
investitori istituzionali.
  Il superamento del limite massimo di uno dei requisiti dimensionali
(dipendenti    e    fatturato   o   stato   patrimoniale)   determina
l'inquadramento dell'impresa nella fascia  dimensionale  superiore  o
l'esclusione dalle agevolazioni.
  Il  tasso di conversione Ecu-Lira e' applicato sulla base del comma
3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 151 del 30 giugno 1993 ed e' pari a L.
1775,91.
4. Investimenti ammissibili e misure delle agevolazioni.
  4.1 Ai laboratori e centri di ricerca delle imprese di cui al punto
3 possono essere concesse le agevolazioni di cui al successivo  punto
4.2  per  la  realizzazione di investimenti concernenti l'acquisto di
attrezzature, apparecchiature e macchinari per prove  e  campioni  di
misura  nonche'  le  spese  inerenti  la  predisposizione del proprio
manuale di qualita'.
  4.2 Per la realizzazione dei suddetti investimenti  possono  essere
concessi contributi in conto capitale nella misura seguente:
    per la zona obiettivo 2 in provincia di Genova:
      20%  degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le
piccole imprese;
      10% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per  le
medie imprese;
    per la provincia di L'Aquila:
      40%  degli investimenti in equivalente sovvenzione netta per le
piccole e medie imprese;
      25% per le altre;
    per la provincia di Napoli:
      55% degli investimenti in equivalente sovvenzione netta per  le
piccole e medie imprese;
      40% per le altre.
  4.3  La  spesa  massima  ammissibile  ed  agevolabile  per ciascuna
iniziativa e' di L. 500.000.000.
  4.4 Sono ammesse al contributo le spese riguardanti:
    a)  l'acquisto  di attrezzature, apparecchiature e macchinari per
prove e campioni di misura di nuova fabbricazione;
    b) le opere murarie e di allacciamento, nel limite del 30%  degli
investimenti di cui alla lettera a);
    c)   la   posa  in  opera  ed  il  collaudo  delle  attrezzature,
apparecchiature e macchinari di cui alla lettera a);
    d) la taratura delle attrezzature  e  delle  apparecchiature  per
prove  da  parte di organismi che abbiano riferimenti metrologici nel
sistema nazionale di taratura, secondo la legge 11  agosto  1991,  n.
273, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 1991;
    e) le spese relative alla predisposizione del manuale di qualita'
dell'azienda.
  4.5 Sono escluse dalle agevolazioni le spese:
    a) diverse da quelle previste dal precedente punto 4.4;
    b)   relative   ad   investimenti   non  direttamente  funzionali
all'attivita' dei laboratori o centri di ricerca delle imprese;
    c)  destinati  ad  interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria;
    d) concernenti opere di urbanizzazione primaria o secondaria;
    e)  relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne
od oggetto di autofatturazione;
    f) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi,  oneri
accessori, trasporto, imballaggio;
    g) destinate all'acquisizione di macchinari ed attrezzature usati
o installati presso impresa diversa da quella richiedente.
  4.6  Ai  fini  della  concessione  del contributo, gli investimenti
devono essere stati effettuati non anteriormente al 1 gennaio 1993  e
devono essere completamente realizzati entro il 30 settembre 1995.
  L'inizio  e  la  fine  degli investimenti sono attestati dalla data
della  prima  e  dell'ultima  fattura  relativa   al   programma   di
investimenti.
  Non  sono  ammesse  le  voci  di  spesa  che  siano state fatturate
anteriormente al 1 gennaio 1993.
  4.7 I contributi sono concessi anche nel caso in cui le spese  sono
state sostenute tramite locazione finanziaria o acquisto con patto di
riservato  dominio  a  norma dell'art. 1523 del codice civile e della
legge 28 novembre  1965,  n.  1329,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  sempre  che  in  relazione  a  quest'ultima non vi sia
richiesta di contributo in conto interessi.
  Per tali operazioni il costo del bene,  ammissibile  a  contributo,
viene riconosciuto al netto di IVA, oneri accessori, ed interessi.
  4.8 Gli investimenti si intendono realizzati ove risulti che:
    l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;
    i beni siano stati tutti consegnati;
    le opere siano tutte realizzate.
  Le   spese  si  intendono  sostenute  ove  siano  stati  effettuati
pagamenti dall'impresa beneficiaria  pari  almeno  al  50  per  cento
dell'ammontare complessivo degli investimenti al netto di IVA.
  Le  spese  relative  ai  canoni,  comprensivi  di  interessi,  sono
riconosciute fino ad un massimo del 100% del costo netto del bene.
5. Modalita' di concessione del contributo.
  5.1 Ai fini  del  calcolo  dei  contributi,  le  spese  ammissibili
vengono  computate  al  netto  dell'IVA. Per i beni d'importazione il
costo e' determinato sulla base del tasso di cambio della  valuta  di
fatturazione rilevato dalla dichiarazione definitiva d'importazione.
  5.2 I beni oggetto di contributo devono essere:
    a) di nuova fabbricazione;
    b) installati in unita' locali della ditta beneficiaria.
  5.3  Alla  data  delle  domande  di concessione e di erogazione del
contributo la ditta  non  deve  essere  soggetta  ad  amministrazione
controllata,  ad  amministrazione  straordinaria  senza continuazione
dell'esercizio d'impresa, a concordato  preventivo,  a  fallimento  o
liquidazione.
  5.4  Eventuali  variazioni del costo complessivo degli investimenti
sono considerate prive di efficacia, in caso di aumento, mentre  sono
considerate valide in caso di diminuzione.
  5.5  I  beni  relativi  al  programma agevolato di investimenti non
possono essere alienati, ceduti o distratti nei tre  anni  successivi
alla data del decreto di liquidazione dei contributi.
  5.6  Il  programma ammesso al contributo non puo' essere presentato
ai fini di altre agevolazioni.
  5.7 L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti punti determina
la revoca del contributo. In caso di  erogazione  gia'  avvenuta,  il
relativo  importo  deve  essere  restituito dalla ditta beneficiaria,
gravato di un interesse pari al tasso  ufficiale  di  sconto  vigente
alla data del decreto di liquidazione dei contributi.
  5.8  Il contributo puo' essere altresi' revocato qualora in sede di
accertamenti  e  verifiche  degli  investimenti   agevolati   vengano
riscontrate irregolarita' o mancanza di requisiti.
  5.9   L'effettiva   realizzazione   degli  investimenti  ammessi  a
contributo sara' verificata tramite ispezioni effettuate a cura degli
organi  centrali  o  periferici  del  Ministero   e   del   Ministero
dell'ambiente per quanto di competenza.
  Nel  caso  di  finanziamenti  bancari  pari  ad almeno il 50% degli
investimenti oggetto del contributo, la  realizzazione  degli  stessi
puo' essere attestata dall'istituto finanziatore.
  L'accertamento  della realizzazione degli investimenti sara' esteso
anche alla verifica del possesso e della proprieta' dei beni e  delle
opere incluse nel programma oggetto dell'agevolazione.
  5.10  La concessione del contributo deve essere chiesta con domanda
in carta legale resa  come  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968,
n.  15,  dal rappresentante legale dell'impresa, secondo lo schema di
cui all'allegato 2.
  La domanda deve essere inviata al Ministero in  quattro  copie  (un
originale in carta legale e tre fotocopie non autenticate).
  La  domanda  deve  essere trasmessa a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento entro i  quindici  giorni  successivi  alla
data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente
circolare.
  5.11 I contributi sono concessi dal Ministero previa istruttoria da
parte dell'ufficio competente.
  L'ufficio  valuta  l'ammissibilita'  delle  domande  e  propone  la
graduatoria   iniziale   delle   richieste  agevolabili  riconoscendo
prioritari i programmi  che  presentino  uno  o  piu'  dei  requisiti
indicati ed assegnando il punteggio secondo il seguente schema:
    sviluppo dell'occupazione . . . . . . . . . . . . . .   punti 25
    collegamento logistico e funzionale con aree
attrezzate o siti recuperati per effetto di
interventi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   punti 25
    realizzazione di corsi di riqualificazione
professionale (finanziabili anche mediante la
misura n. 4 del programma KONVER)   . . . . . . . . . . .   punti 25
    riduzione delle incidenze dell'attivita' sulle componenti
ambientali per la diminuzione dell'inquinamento rispetto ai limiti
fissati dalle vigenti leggi . . . . . . . . . . . . . . .   punti 25
  Ai fini della formazione della graduatoria, a parita' di punteggio,
e' utilizzata la data di spedizione della domanda.
  In  caso  di insufficienza di fondi e di domande con uguale data di
spedizione  ed  uguale  punteggio,  la  disponibilita'   residua   e'
ripartita in quota proporzionale.
  La graduatoria ha validita' fino ad esaurimento dei fondi.
  L'esito  dell'istruttoria  e'  sottoposto al parere del Comitato di
sorveglianza del programma KONVER, costituito in data 15 aprile  1994
ed incaricato a seguire l'esecuzione del programma stesso.
  Il   Ministero   da'   comunicazione   dell'esito  dell'istruttoria
all'impresa.
  L'impresa, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione
medesima, invia la documentazione indicata nell'allegato 3.
  Il Ministero, sulla base delle proposte del Comitato, verificata la
validita' e  la  corrispondenza  della  predetta  documentazione  con
quanto   precedentemente   dichiarato   dall'impresa,   definisce  la
graduatoria decrescente delle domande secondo i punteggi assegnati  e
concede  o  nega  il  contributo e, in caso positivo, resta in attesa
della domanda di liquidazione.
  5.12 Ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti  alle
imprese,  i  contributi  non possono essere concessi per investimenti
relativi ai seguenti settori e comparti produttivi:
    a) produzioni siderurgiche di cui  all'allegato  1  del  trattato
CECA (codice NACE 221);
    b) costruzioni e riparazioni navali (codice NACE 361,1 e 361,2);
    c) produzioni di fibre tessili artificiali (codice NACE 260).
6. Modalita' di liquidazione ed erogazione del contributo.
  6.1  La  domanda di liquidazione del contributo puo' essere inviata
soltanto a seguito dell'avvenuta  realizzazione  degli  investimenti,
che  non  possono  essere  tipologicamente diversi da quelli previsti
nelle domande di concessione  e  deve  essere  predisposta  in  carta
legale  secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato  4 e corredata dei
documenti indicati nell'allegato 5.
  La domanda, in carta legale  resa  come  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di notorieta' ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, deve essere trasmessa al  Ministero  in  quattro
copie  (un originale in carta legale e tre fotocopie non autenticate)
mediante raccomandata postale con  avviso  di  ricevimento  entro  il
termine del 31 ottobre 1995.
  6.2 La liquidazione dei contributi e' disposta con appositi decreti
del Ministero.
  6.3  In  conformita'  ai  decreti  di liquidazione, l' I.G.F.O.R. -
Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,   operante   presso   il
Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria  generale dello Stato, effettua
l'erogazione dei contributi sulla base di quanto disposto dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.
  L'erogazione  della  quota  parte  di  contributo  a  carico  della
Comunita'  europea  e' subordinata all'avvenuto accredito delle rela-
tive risorse al suddetto Fondo di rotazione.
  Qualora il programma oggetto  di  contributo  venga  realizzato  in
misura  pari o superiore al 50% del costo complessivo ammesso, ma non
risulti ultimato entro il 30 settembre 1995, il  contributo  concesso
sara'   proporzionalmente  ridotto  a  condizione  che  sia  comunque
raggiunta  la  finalita'   relativa   alla   diversificazione   della
produzione a favore di quella ad uso civile.
  L'eventuale  realizzazione parziale degli investimenti e' riferita,
in termini di costi, ai beni consegnati  ed  alle  opere  realizzate,
fermo   restando  l'obbligo  dell'avvenuto  pagamento  di  almeno  il
cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti  al
netto di IVA.
  Il  Ministero  si  riserva di richiedere ogni ulteriore documento o
chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell'istruttoria
sia per la concessione che per la liquidazione del contributo.
    Roma, 27 giugno 1994
Il direttore generale: AMMASSARI