1. Premessa. In applicazione dell'art. 11 del regolamento CEE n. 4253/88, modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, la Commissione delle Comunita' europee ha notificato, in data 2 giugno 1993, agli Stati membri la Comunicazione n. 935393 del 28 maggio 1993, con la quale ha fissato le linee principali di una iniziativa comunitaria per la riconversione di tutti i settori degli armamenti e le basi militari, denominato KONVER ed ha invitato il Governo a presentare una proposta. Il Governo italiano ha presentato alla Commissione il 26 agosto 1993 domanda di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo per le province di Napoli e L'Aquila (obiettivo 1), per la zona interessata dall'obiettivo 2 in provincia di Genova e per il comprensorio di Colleferro (Roma), sotto forma di programma operativo plurifondo. A seguito di negoziato con le autorita' nazionali, la Commissione in data 17 dicembre 1993 ha approvato, con decisione n. 3766, il programma operativo plurifondo KONVER per l'anno 1993. Il CIPE con delibera 13 aprile 1994 ha assicurato le quote finanziarie nazionali necessarie all'attuazione delle misure del programma. La misura n. 2 del programma prevede, per l'attuazione dell'intervento comunitario, l'attivazione di uno specifico regime di aiuto per i laboratori ed i centri di ricerca in provincia di Napoli, L'Aquila e nella zona obiettivo 2 di Genova, per migliorare le prestazioni relative alla certificazione ed al controllo di qualita' delle aziende sub-fornitrici del settore della difesa che diversifichino la produzione a favore di quella ad uso civile. Tale misura e' cofinanziata a livello nazionale con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito presso il Ministero del tesoro dalla legge n.183/87. Vengono di seguito indicati i termini, le modalita' di presentazione delle domande e le procedure per la concessione dei contributi, nonche' quelle per le relative erogazioni concordate con il Ministero del tesoro - Ispettorato generale del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. 2. Cofinanziamento dell'intervento agevolato. Ai fini dell'attuazione della decisione della Commissione CEE n. 3766 in data 17 dicembre 1993 (FESR n. 93.05.10.002), il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che sara' di seguito indicato con il termine Ministero, puo' concedere contributi in conto capitale secondo i criteri e le modalita' indicati nella presente circolare. Le quote comunitarie e nazionali che concorrono alla determinazione del contributo pubblico per la realizzazione degli interventi, di cui al successivo punto 4, sono determinate nel rispetto dei seguenti limiti: dal 25% al 50% a carico della CEE; dal 75% al 50% a carico dello Stato italiano. 3. Soggetti beneficiari. Possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente circolare i laboratori di prova, collaudo e taratura ed i centri di ricerca delle imprese ubicate nelle zone di cui all'allegato 1, che siano sub-fornitrici del settore della difesa e che diversifichino la produzione a favore di quella ad uso civile. Sono escluse le imprese del settore militare. Secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e' definita: piccola impresa: l'impresa che ha un massimo di 50 dipendenti ed ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU (pari a L. 8.879.550.000) oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU (pari a L. 3.551.820.00); media impresa: l'impresa che ha da 51 a 250 dipendenti ed ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU (pari a L. 35.518.200.000) oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU (pari L. 17.759.100.000). Le piccole e medie imprese devono far capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. Il superamento del limite massimo di uno dei requisiti dimensionali (dipendenti e fatturato o stato patrimoniale) determina l'inquadramento dell'impresa nella fascia dimensionale superiore o l'esclusione dalle agevolazioni. Il tasso di conversione Ecu-Lira e' applicato sulla base del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 1993 ed e' pari a L. 1775,91. 4. Investimenti ammissibili e misure delle agevolazioni. 4.1 Ai laboratori e centri di ricerca delle imprese di cui al punto 3 possono essere concesse le agevolazioni di cui al successivo punto 4.2 per la realizzazione di investimenti concernenti l'acquisto di attrezzature, apparecchiature e macchinari per prove e campioni di misura nonche' le spese inerenti la predisposizione del proprio manuale di qualita'. 4.2 Per la realizzazione dei suddetti investimenti possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura seguente: per la zona obiettivo 2 in provincia di Genova: 20% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le piccole imprese; 10% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le medie imprese; per la provincia di L'Aquila: 40% degli investimenti in equivalente sovvenzione netta per le piccole e medie imprese; 25% per le altre; per la provincia di Napoli: 55% degli investimenti in equivalente sovvenzione netta per le piccole e medie imprese; 40% per le altre. 4.3 La spesa massima ammissibile ed agevolabile per ciascuna iniziativa e' di L. 500.000.000. 4.4 Sono ammesse al contributo le spese riguardanti: a) l'acquisto di attrezzature, apparecchiature e macchinari per prove e campioni di misura di nuova fabbricazione; b) le opere murarie e di allacciamento, nel limite del 30% degli investimenti di cui alla lettera a); c) la posa in opera ed il collaudo delle attrezzature, apparecchiature e macchinari di cui alla lettera a); d) la taratura delle attrezzature e delle apparecchiature per prove da parte di organismi che abbiano riferimenti metrologici nel sistema nazionale di taratura, secondo la legge 11 agosto 1991, n. 273, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 1991; e) le spese relative alla predisposizione del manuale di qualita' dell'azienda. 4.5 Sono escluse dalle agevolazioni le spese: a) diverse da quelle previste dal precedente punto 4.4; b) relative ad investimenti non direttamente funzionali all'attivita' dei laboratori o centri di ricerca delle imprese; c) destinati ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; d) concernenti opere di urbanizzazione primaria o secondaria; e) relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne od oggetto di autofatturazione; f) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, trasporto, imballaggio; g) destinate all'acquisizione di macchinari ed attrezzature usati o installati presso impresa diversa da quella richiedente. 4.6 Ai fini della concessione del contributo, gli investimenti devono essere stati effettuati non anteriormente al 1 gennaio 1993 e devono essere completamente realizzati entro il 30 settembre 1995. L'inizio e la fine degli investimenti sono attestati dalla data della prima e dell'ultima fattura relativa al programma di investimenti. Non sono ammesse le voci di spesa che siano state fatturate anteriormente al 1 gennaio 1993. 4.7 I contributi sono concessi anche nel caso in cui le spese sono state sostenute tramite locazione finanziaria o acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi. Per tali operazioni il costo del bene, ammissibile a contributo, viene riconosciuto al netto di IVA, oneri accessori, ed interessi. 4.8 Gli investimenti si intendono realizzati ove risulti che: l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse; i beni siano stati tutti consegnati; le opere siano tutte realizzate. Le spese si intendono sostenute ove siano stati effettuati pagamenti dall'impresa beneficiaria pari almeno al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti al netto di IVA. Le spese relative ai canoni, comprensivi di interessi, sono riconosciute fino ad un massimo del 100% del costo netto del bene. 5. Modalita' di concessione del contributo. 5.1 Ai fini del calcolo dei contributi, le spese ammissibili vengono computate al netto dell'IVA. Per i beni d'importazione il costo e' determinato sulla base del tasso di cambio della valuta di fatturazione rilevato dalla dichiarazione definitiva d'importazione. 5.2 I beni oggetto di contributo devono essere: a) di nuova fabbricazione; b) installati in unita' locali della ditta beneficiaria. 5.3 Alla data delle domande di concessione e di erogazione del contributo la ditta non deve essere soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio d'impresa, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione. 5.4 Eventuali variazioni del costo complessivo degli investimenti sono considerate prive di efficacia, in caso di aumento, mentre sono considerate valide in caso di diminuzione. 5.5 I beni relativi al programma agevolato di investimenti non possono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data del decreto di liquidazione dei contributi. 5.6 Il programma ammesso al contributo non puo' essere presentato ai fini di altre agevolazioni. 5.7 L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti punti determina la revoca del contributo. In caso di erogazione gia' avvenuta, il relativo importo deve essere restituito dalla ditta beneficiaria, gravato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione dei contributi. 5.8 Il contributo puo' essere altresi' revocato qualora in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati vengano riscontrate irregolarita' o mancanza di requisiti. 5.9 L'effettiva realizzazione degli investimenti ammessi a contributo sara' verificata tramite ispezioni effettuate a cura degli organi centrali o periferici del Ministero e del Ministero dell'ambiente per quanto di competenza. Nel caso di finanziamenti bancari pari ad almeno il 50% degli investimenti oggetto del contributo, la realizzazione degli stessi puo' essere attestata dall'istituto finanziatore. L'accertamento della realizzazione degli investimenti sara' esteso anche alla verifica del possesso e della proprieta' dei beni e delle opere incluse nel programma oggetto dell'agevolazione. 5.10 La concessione del contributo deve essere chiesta con domanda in carta legale resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal rappresentante legale dell'impresa, secondo lo schema di cui all'allegato 2. La domanda deve essere inviata al Ministero in quattro copie (un originale in carta legale e tre fotocopie non autenticate). La domanda deve essere trasmessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare. 5.11 I contributi sono concessi dal Ministero previa istruttoria da parte dell'ufficio competente. L'ufficio valuta l'ammissibilita' delle domande e propone la graduatoria iniziale delle richieste agevolabili riconoscendo prioritari i programmi che presentino uno o piu' dei requisiti indicati ed assegnando il punteggio secondo il seguente schema: sviluppo dell'occupazione . . . . . . . . . . . . . . punti 25 collegamento logistico e funzionale con aree attrezzate o siti recuperati per effetto di interventi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 25 realizzazione di corsi di riqualificazione professionale (finanziabili anche mediante la misura n. 4 del programma KONVER) . . . . . . . . . . . punti 25 riduzione delle incidenze dell'attivita' sulle componenti ambientali per la diminuzione dell'inquinamento rispetto ai limiti fissati dalle vigenti leggi . . . . . . . . . . . . . . . punti 25 Ai fini della formazione della graduatoria, a parita' di punteggio, e' utilizzata la data di spedizione della domanda. In caso di insufficienza di fondi e di domande con uguale data di spedizione ed uguale punteggio, la disponibilita' residua e' ripartita in quota proporzionale. La graduatoria ha validita' fino ad esaurimento dei fondi. L'esito dell'istruttoria e' sottoposto al parere del Comitato di sorveglianza del programma KONVER, costituito in data 15 aprile 1994 ed incaricato a seguire l'esecuzione del programma stesso. Il Ministero da' comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'impresa. L'impresa, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, invia la documentazione indicata nell'allegato 3. Il Ministero, sulla base delle proposte del Comitato, verificata la validita' e la corrispondenza della predetta documentazione con quanto precedentemente dichiarato dall'impresa, definisce la graduatoria decrescente delle domande secondo i punteggi assegnati e concede o nega il contributo e, in caso positivo, resta in attesa della domanda di liquidazione. 5.12 Ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, i contributi non possono essere concessi per investimenti relativi ai seguenti settori e comparti produttivi: a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA (codice NACE 221); b) costruzioni e riparazioni navali (codice NACE 361,1 e 361,2); c) produzioni di fibre tessili artificiali (codice NACE 260). 6. Modalita' di liquidazione ed erogazione del contributo. 6.1 La domanda di liquidazione del contributo puo' essere inviata soltanto a seguito dell'avvenuta realizzazione degli investimenti, che non possono essere tipologicamente diversi da quelli previsti nelle domande di concessione e deve essere predisposta in carta legale secondo lo schema di cui all'allegato 4 e corredata dei documenti indicati nell'allegato 5. La domanda, in carta legale resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve essere trasmessa al Ministero in quattro copie (un originale in carta legale e tre fotocopie non autenticate) mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine del 31 ottobre 1995. 6.2 La liquidazione dei contributi e' disposta con appositi decreti del Ministero. 6.3 In conformita' ai decreti di liquidazione, l' I.G.F.O.R. - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, operante presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, effettua l'erogazione dei contributi sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. L'erogazione della quota parte di contributo a carico della Comunita' europea e' subordinata all'avvenuto accredito delle rela- tive risorse al suddetto Fondo di rotazione. Qualora il programma oggetto di contributo venga realizzato in misura pari o superiore al 50% del costo complessivo ammesso, ma non risulti ultimato entro il 30 settembre 1995, il contributo concesso sara' proporzionalmente ridotto a condizione che sia comunque raggiunta la finalita' relativa alla diversificazione della produzione a favore di quella ad uso civile. L'eventuale realizzazione parziale degli investimenti e' riferita, in termini di costi, ai beni consegnati ed alle opere realizzate, fermo restando l'obbligo dell'avvenuto pagamento di almeno il cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti al netto di IVA. Il Ministero si riserva di richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell'istruttoria sia per la concessione che per la liquidazione del contributo. Roma, 27 giugno 1994 Il direttore generale: AMMASSARI