IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che all'art. 16 istituisce
il Comitato interministeriale per la programmazione economica;
  Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che, all'art. 4 istituisce
il Fondo speciale per la ricerca applicata;
  Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652, integrativa e  modificativa
della precedente;
  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che all'art. 1 istituisce il
CIPI;  all'art. 2 assegna al Comitato competenza ad emanare direttive
per la gestione del Fondo speciale  ricerca  applicata,  all'art.  10
integra e modifica le disposizioni di cui alle leggi sopra citate;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982, n. 46, che agli articoli 8-13
prevede l'approvazione da parte del CIPI di "Programmi  nazionali  di
ricerca"  e  ne  determina  la disciplina ed il finanziamento, cui e'
destinata una apposita sezione del fondo speciale ricerca applicata;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 15, terzo  comma,
prevede   che   una  quota  non  superiore  al  10  per  cento  delle
disponibilita' del Fondo venga utitlizzata per finanziare l'attivita'
di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;
  Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, modificativa  ed  integrativa
della legge n. 46 del 1982;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  500,  che,  alla  tabella  F,
assegna  al  Fondo speciale ricerca applicata importi pari a miliardi
di lire 150 per il 1993, 150 per il 1994,  50  per  il  1995  e  che,
all'art.  2,  punto  8, prevede la possibilita' di impegnare entro il
1993 anche le quote previste per gli anni 1994 e successivi;
  Vista la legge 23 dicembre  1992,  n.  501  (Bilancio  dello  Stato
1993);
  Vista  la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 1, comma 21,
prevede  la  soppressione  del  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione industriale (CIPI) e dispone la regolamentazione della
materia ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto-legge  7  febbraio 1994, n. 95, che, all'art. 6,
comma 7, sopprime tutte le riserve di destinazione del Fondo speciale
ricerca applicata;
 Vista la deliberazione  del  CIPI  del  27  ottobre  1988,  n.  502,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  273 del 21 novembre 1988,
recante direttive per il finanziamento  dei  progetti  di  formazione
professionale  di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare,
il punto n. 6, che indica le modalita' di attivazione  dei  programmi
di formazione nell'ambito dei Programmi nazionali di ricerca;
  Vista  la  deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, concernente
direttive  per  la  gestione  del  Fondo  speciale  per  la   ricerca
applicata;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 7 aprile 1993, con il quale, all'art. 4
a, si assegna al finanziamento di programmi nazionali di  ricerca  la
somma  di  L. 339.227.959.468 proveniente da rientri, rinunce, minori
utilizzi ed interessi su giacenze della gestione del  Fondo  speciale
ricerca applicata per l'anno 1992;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 9  aprile  1993,  con  il  quale  viene
istituito  il  "Comitato per i sistemi di produzione innovativi", con
il compito di  predisporre  gli  elementi  necessari  a  definire  un
Programma nazionale di ricerca per i sistemi di produzione innovativi
e di elaborare proposte per le relative attivita' di formazione;
  Vista  la  relazione  illustrativa  del  Programma, predisposta dal
predetto Comitato;
  Vista la proposta del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica trasmessa con nota n. 922 del 16 febbraio
1994;
  Condivisa l'esigenza di  potenziare  l'impegno  di  ricerca  in  un
settore  come  quello  della  meccanica strumentale e dei processi di
supporto,  nel  quale  l'industria  nazionale  detiene   al   momento
condizioni di vantaggio competitivo;
  Considerata  l'opportunita'  di  attivare  rapidamente il Programma
nazionale  di  ricerca  e  formazione  sui  sistemi   di   produzione
innovativi;
  Ritenuto   che  fino  alla  ridefinizione  delle  competenze  nella
materia, le attribuzioni del soppresso CIPI ricadano  nelle  generali
competenze  del  CIPE  in  materia di programmazione economica, quali
previste dalla vigente legislazione;
  Udita la relazione del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Delibera:
  E'  approvato il Programma nazionale di ricerca e di formazione sui
sistemi di produzione innovativi di cui in premessa,  per  una  spesa
complessiva di 154 miliardi di lire.
  Il   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  assicurera'   l'attuazione   del   programma   attivando
contratti  di  ricerca e formazione entro i limiti dell'importo sopra
indicato e secondo il riparto fra  aree  e  temi  di  ricerca  e  fra
attivita' di ricerca e formazione indicato in dettaglio nella tabella
seguente:
                                             Spesa massima prevista
                                                  (miliardi)
     Aree e temi di ricerca                  Ricerca     Formazione
                -                               -             -
AREA PROCESSI OPERATIVI:
  Settore maccanica - macchine utensili:
Tema 1
  Metodologie innovative per la realiz-        21,5          2,4
zazione di stazioni di lavorazione
meccaniche
Tema 2
  Sistemi innovativi per lavorazioni           12,0          1,2
ad alta efficienza
Tema 3
  Stazioni di montaggio modulari                7,0          0,7
Tema 4
  Strumentazione del processo industriale      16,5          1,5
di generazione e produzione di forme
  Settore carpenteria:
Tema 5
  Sistema automatizzato flessibile e            8,5          0,8
adattativo di saldatura
  Settore calzaturiero:
Tema 6
  Sistema automatizzato e integrato per        12,0          1,1
la produzione di calzature
  Settore legno mobili:
Tema 7
  Sistema integrato per la progettazione       12,0          1,1
e produzione di prodotti in legno
  Settore materie plastiche:
Tema 8
  Sistema modulare per lo stampaggio di        12,0          1,1
prodotti in materiali plastici
AREA SISTEMI INFRASTRUTTURALI:
  Settore trasversale:
Tema 9
  Sistema di progettazione integrata           13,5          1,3
basato sulla conoscenza (knowledge
Based-K.B.) per l'ingegneria simul-
tanea applicata ai sistemi di
produzione
 Tema 10
  Sistemi per la verifica di produci-          10,5          0,9
bilita'
Tema 11
  Sistema infrastrutturale di supporto         14,5          1,9
per ambienti produttivi caratterizzati
dalla presenza di agenti autonomi
                                             ------       ------
                            Totale. . .       140,0         14,0
   -  al  finanziamento  del  suddetto  programma  si provvede con le
modalita' di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
   - il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  puo'  altresi'  provvedere,  nei  limiti  complessivi di
spesa, alle  compensazioni  occorrenti  tra  le  varie  tematiche  di
ricerca previste dal programma;
   -  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'andamento
della gestione dei singoli contratti e sui risultati conseguiti,  con
particolare  riferimento alle azioni da attivarsi nel Mezzogiorno, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982;
                            I m p e g n a
il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica:
    a)  ad assicurare i necessari raccordi operativi tra le attivita'
di ricerca di cui  alla  presente  delibera  e  quelle  in  corso  di
esecuzione  o  da  attivarsi  nel  quadro  dei Programmi nazionali di
ricerca,  nonche'  il  collegamento   funzionale   con   i   progetti
finalizzati  del  C.N.R.  e  con  eventuali ricerche avviate da altre
amministrazioni, che possano presentare elementi di complementarieta'
con i Programmi in questione;
    b)  a  verificare  puntualmente,  attraverso periodici controlli,
l'attuazione  dei  Programmi  nazionali  di  ricerca   al   fine   di
individuare   gli   eventuali   opportuni   aggiustamenti  anche  con
riferimento a possibili nuove prospettive di mercato;
    c) a promuovere altresi' l'utilizzazione dei risultati conseguiti
con i singoli contratti di ricerca, al fine  di  conseguire  positive
ricadute  per  la  pubblica  amministrazione e di realizzare una piu'
incisiva  presenza  sul  mercato  interno  ed  internazionale   anche
attraverso l'opportuna industrializzazione;
    d)  a prevedere nella stipulazione dei singoli contratti adeguate
clausole che assicurino la massima qualificazione delle attivita'  di
formazione professionale.
   Roma, 25 febbraio 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 187