1. Premessa.
  In applicazione  dell'art.  11  del  regolamento  CEE  n.  4253/88,
modificato  dal  regolamento  CEE  n.  2082/93,  la Commissione delle
Comunita' europee in data 2 giugno  1993  ha  notificato  agli  Stati
membri la Comunicazione n. 935393 del 28 maggio 1993, con la quale ha
fissato  le  linee  principali  di  una iniziativa comunitaria per la
riconversione di tutti i settori degli armamenti e le basi  militari,
denominato  KONVER  ed  ha  invitato  il  Governo  a  presentare  una
proposta.
  Il Governo italiano ha presentato alla  Commissione  il  26  agosto
1993  domanda di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e
del Fondo sociale europeo  per  le  province  di  Napoli  e  L'Aquila
(obiettivo  1), per la zona interessata dall'obiettivo 2 in provincia
di Genova e per il comprensorio di Colleferro (Roma), sotto forma  di
programma operativo plurifondo.
  A  seguito  di negoziato con le autorita' nazionali, la Commissione
in data 17 dicembre 1993 ha approvato,  con  decisione  n.  3766,  il
programma operativo plurifondo KONVER per l'anno 1993.
  Il  CIPE  con  delibera  13  aprile  1994  ha  assicurato  le quote
finanziarie nazionali  necessarie  all'attuazione  delle  misure  del
programma.
  La   misura   n.   3   del   programma  prevede,  per  l'attuazione
dell'intervento comunitario, l'attivazione di uno specifico regime di
aiuto per le imprese in provincia di Napoli, L'Aquila  e  nella  zona
obiettivo 2 in provincia di Genova.
  Tale  misura e' cofinanziata a livello nazionale con le risorse del
Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie
istituito presso il Ministero del tesoro dalla legge n. 183/87.
  Vengono   di   seguito   indicati   i   termini,  le  modalita'  di
presentazione delle domande e le procedure  per  la  concessione  dei
contributi,  nonche' quelle per le relative erogazioni concordate con
il Ministero del tesoro - Ispettorato generale del Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie.
2. Cofinanziamento dell'intervento agevolato.
  Ai fini dell'attuazione della decisione della  Commissione  CEE  n.
3766  in  data  17 dicembre 1993 (FESR n. 93.05.10.002), il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  che  sara'  di
seguito  indicato con il termine Ministero, puo' concedere contributi
in conto capitale secondo i criteri e  le  modalita'  indicati  nella
presente circolare.
  Le quote comunitarie e nazionali che concorrono alla determinazione
del contributo pubblico per la realizzazione degli interventi, di cui
al  successivo  punto  4,  sono determinate nel rispetto dei seguenti
limiti:
     dal 25% al 50% a carico della CEE;
     dal 75% al 50% a carico dello Stato italiano.
3. Soggetti beneficiari.
  Possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente circolare
le imprese artigiane ed industriali produttrici di beni ad uso civile
e le imprese di servizi ubicate nelle zone di cui all'allegato 1  che
amplino la propria tipologia di prodotti.
  Sono  altresi'  ammesse  le  piccole  e  medie imprese che, pur non
ampliando la propria tipologia di prodotti,  siano  pero'  costituite
successivamente al 1 gennaio 1993.
  Secondo  la  disciplina  comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese, e' definita:
  piccola impresa: l'impresa che ha un massimo di 50 dipendenti ed ha
un fatturato annuo non superiore ai 5  milioni  di  ECU  (pari  a  L.
8.879.550.000)   oppure   un  totale  dello  stato  patrimoniale  non
superiore ai 2 milioni di ECU (pari a L. 3.551.820.00);
  media impresa: l'impresa che ha da 51 a 250  dipendenti  ed  ha  un
fatturato  annuo  non  superiore  ai  20  milioni  di  ECU (pari a L.
35.518.200.000)  oppure  un  totale  dello  stato  patrimoniale   non
superiore ai 10 milioni di ECU (pari L. 17.759.100.000).
  Le  piccole  e  medie  imprese  devono  far capo per non piu' di un
quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione,
ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle  societa'  a
capitale  di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli
investitori istituzionali.
  Il superamento del limite massimo di uno dei requisiti dimensionali
(dipendenti   e   fatturato   o   stato    patrimoniale)    determina
l'inquadramento  dell'impresa  nella  fascia dimensionale superiore o
l'esclusione dalle agevolazioni.
  Il tasso di conversione Ecu-Lira e' applicato sulla base del  comma
3 dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 151 del 30 giugno 1993 ed e' pari a L.
1775,91.
4. Investimenti ammissibili e misure delle agevolazioni.
  4.1 Alle imprese di cui al  punto  3  possono  essere  concesse  le
agevolazioni  di  cui al successivo punto 4.2 per la realizzazione di
investimenti che comportino assunzione  di  personale  dipendente  in
esubero proveniente da societa' produttrici di beni d'uso militare.
  4.2  Per  la realizzazione dei suddetti investimenti possono essere
concessi contributi in conto capitale nella misura seguente:
    per la zona obiettivo 2 in provincia di Genova:
      20% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per  le
piccole imprese;
      10%  degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le
medie imprese;
    per la provincia di L'Aquila:
      40% degli investimenti in equivalente sovvenzione netta per  le
piccole e medie imprese;
      25% per le altre;
    per la provincia di Napoli:
      55%  degli investimenti in equivalente sovvenzione netta per le
piccole e medie imprese;
      40% per le altre.
  4.3 Il contributo non puo' superare la somma  di  due  miliardi  di
lire per ciascun soggetto interessato.
  4.4 Sono ammesse al contributo le spese riguardanti:
    a)   i   fabbricati,   gli   impianti,  le  opere  murarie  e  di
allacciamento;
    b) i macchinari e le attrezzature di nuova fabbricazione;
    c)  il terreno, nei limite dei 10% degli investimenti di cui alle
lettere a) e b);
    d)  i  pacchetti  di  programmi,  brevetti,  licenze   e   marchi
concernenti  nuove  tecnologie  di prodotti e processi produttivi nel
limite del 20% degli investimenti di cui alle lettere a) e b);
    e) le scorte nel limite del 20% degli investimenti  di  cui  alle
lettere a) e b)
  Le  agevolazioni  non  possono essere concesse per gli investimenti
riguardanti esclusivamente il terreno, l'acquisto  di  fabbricati  in
cui  l'impresa  opera  in  locazione,  i  pacchetti di programmi e le
scorte.
  4.5 Sono escluse dalle agevolazioni le spese:
    a) diverse da quelle previste dal precedente punto 4.4;
    b)  relative  ad   investimenti   non   direttamente   funzionali
all'attivita' produttiva dell'impresa;
    c)   destinati   ad   interventi   di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria;
    d) concernenti opere di urbanizzazione primaria o secondaria;
    e) relative ad investimenti realizzati mediante commesse  interne
od oggetto di autofatturazione;
    f)  relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri
accessori, trasporto, imballaggio, collaudo e montaggio;
    g) destinate all'acquisizione di macchinari ed attrezzature usati
o installati presso impresa diversa da quella richiedente.
  4.6 Ai fini della  concessione  del  contributo,  gli  investimenti
devono  essere stati effettuati non anteriormente al 1 gennaio 1993 e
devono essere completamente realizzati entro il 30 settembre 1995.
  L'inizio e la fine degli investimenti  sono  attestati  dalla  data
della   prima   e   dell'ultima  fattura  relativa  al  programma  di
investimenti.
  Non sono ammesse  le  voci  di  spesa  che  siano  state  fatturate
anteriormente al 1 gennaio 1993.
  4.7 I contributi sono concessi anche nel caso in cui le spese siano
state sostenute tramite locazione finanziaria o acquisto con patto di
riservato  dominio  a  norma dell'art. 1523 del codice civile e della
legge 28 novembre  1965,  n.  1329,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  sempre  che  in  relazione  a  quest'ultima non vi sia
richiesta di contributo in conto interessi.
  Per tali operazioni il costo del bene,  ammissibile  a  contributo,
viene riconosciuto al netto di IVA, oneri accessori, ed interessi.
  4.8 Gli investimenti si intendono realizzati ove risulti che:
    l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;
    i beni siano stati tutti consegnati;
    le opere siano state tutte realizzate.
  Le   spese  si  intendono  sostenute  ove  siano  stati  effettuati
pagamenti dall'impresa beneficiaria  pari  almeno  al  50  per  cento
dell'ammontare complessivo degli investimenti ai netto di IVA.
  Le  spese  relative  ai  canoni,  comprensivi  di  interessi,  sono
riconosciute fino ad un massimo del 100% del costo netto del bene.
5. Modalita' di concessione del contributo.
  5.1 Ai fini  del  calcolo  dei  contributi,  le  spese  ammissibili
vengono  computate  al  netto  dell'IVA. Per i beni d'importazione il
costo e' determinato sulla base del tasso di cambio della  valuta  di
fatturazione rilevato dalla dichiarazione definitiva d'importazione.
  5.2  I  macchinari,  le attrezzature, i pacchetti di programmi e le
scorte oggetto del contributo devono essere:
    a) di nuova fabbricazione;
    b) installati in unita' locali della ditta beneficiaria.
  5.3 Alla data delle domande di  concessione  e  di  erogazione  del
contributo  la  ditta  non  deve  essere  soggetta ad amministrazione
controllata, ad  amministrazione  straordinaria  senza  continuazione
dell'esercizio  d'impresa,  a  concordato  preventivo, a fallimento o
liquidazione.
  5.4 Eventuali variazioni del costo complessivo  degli  investimenti
sono  considerate prive di efficacia, in caso di aumento, mentre sono
considerate valide in caso di diminuzione.
  5.5  I  beni  acquisiti  non  possono  essere  alienati,  ceduti  o
distratti   nei   tre  anni  successivi  alla  data  del  decreto  di
liquidazione dei contributi.
  5.6 Il programma ammesso al contributo non puo'  essere  presentato
ai fini di altre agevolazioni.
  5.7 L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti punti determina
la  revoca  del  contributo.  In caso di erogazione gia' avvenuta, il
relativo importo deve essere  restituito  dalla  ditta  beneficiaria,
gravato  di  un  interesse  pari al tasso ufficiale di sconto vigente
alla data del decreto di liquidazione dei contributi.
  5.8 Il contributo puo' essere altresi' revocato qualora in sede  di
accertamenti   e   verifiche  degli  investimenti  agevolati  vengano
riscontrate irregolarita' o mancanza di requisiti.
  5.9  L'effettiva  realizzazione  degli   investimenti   ammessi   a
contributo sara' verificata tramite ispezioni effettuate a cura degli
organi  centrali  o  periferici  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e del Ministero dell'ambiente per quanto
di competenza.
  Nel caso di finanziamenti bancari  pari  ad  almeno  il  50%  degli
investimenti  oggetto  del  contributo, la realizzazione degli stessi
puo' essere attestata dall'istituto finanziatore.
  L'accertamento della realizzazione degli investimenti sara'  esteso
anche  alla verifica del possesso e della proprieta' dei beni e delle
opere incluse nel programma oggetto dell'agevolazione.
  5.10 La concessione del contributo deve essere chiesta con  domanda
in  carta  legale  resa  come  dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, dal rappresentante legale dell'impresa, secondo lo  schema  di
cui all'allegato 2.
  La  domanda  deve  essere  inviata al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in quattro copie (un originale in  carta
legale e tre fotocopie non autenticate).
  La  domanda  deve  essere trasmessa a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento entro i  quindici  giorni  successivi  alla
data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente
circolare.
  5.11 I contributi sono concessi dal Ministero previa istruttoria da
parte dell'ufficio competente.
  L'ufficio  valuta  l'ammissibilita'  delle  domande  e  propone  la
graduatoria   iniziale   delle   richieste  agevolabili  riconoscendo
prioritari i programmi  che  presentino  uno  o  piu'  dei  requisiti
indicati ed assegnando il punteggio secondo il seguente schema:
    nascita di nuova impresa  . . . . . . . . . . . . . .   punti 20
    sviluppo dell'occupazione superiore al 10%. . . . . .      "  15
    collegamento logistico e funzionale con aree
attrezzate o siti recuperati per effetto di
interventi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "  15
    realizzazione di corsi di riqualificazione
professionale (finanziabili anche mediante la
misura n. 4 del programma KONVER) . . . . . . . . . . . .      "  15
    riduzione delle incidenze dell'attivita'
sulle componenti ambientali per la diminuzione
dell'inquinamento rispetto ai limiti fissati
dalle vigenti leggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "  15
    acquisizione di un portafoglio di ordini,
per prodotti e/o servizi, di durata triennale,
da parte di prodotti duali  . . . . . . . . . . . . . . .      "  20
  Ai fini della formazione della graduatoria, a parita' di punteggio,
e' utilizzata la data di spedizione della domanda.
  In  caso  di insufficienza di fondi e di domande con uguale data di
spedizione  ed  uguale  punteggio,  la  disponibilita'   residua   e'
ripartita in quota proporzionale.
  La graduatoria ha validita' fino ad esaurimento dei fondi.
  L'esito  dell'istruttoria  e'  sottoposto al parere del Comitato di
sorveglianza del programma KONVER, costituito in data 15 aprile  1994
ed incaricato a seguire l'esecuzione del programma stesso.
  Il   Ministero   da'   comunicazione   dell'esito  dell'istruttoria
all'impresa.
  L'impresa, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione
medesima, invia la documentazione indicata nell'allegato 3.
  Il Ministero verificata la  validita'  e  la  corrispondenza  della
predetta   documentazione   con   quanto  precedentemente  dichiarato
dall'impresa, definisce  la  graduatoria  decrescente  delle  domande
secondo  i  punteggi  assegnati  e concede o nega il contributo e, in
caso positivo, resta in attesa della domanda di liquidazione.
  5.12 Ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti  alle
imprese,  i  contributi  non possono essere concessi per investimenti
relativi ai seguenti settori e comparti produttivi:
    a) produzioni siderurgiche di cui  all'allegato  1  del  trattato
CECA (codice NACE 221 e 222);
    b) costruzioni e riparazioni navali (codice NACE 361,1 e 361,2);
    c) produzioni di fibre tessili artificiali (codice NACE 260).
6. Modalita' di liquidazione ed erogazione del contributo.
  6.1  La  domanda di liquidazione del contributo puo' essere inviata
soltanto a seguito dell'avvenuta  realizzazione  degli  investimenti,
che  non  possono  essere  tipologicamente diversi da quelli previsti
nelle domande di concessione  e  deve  essere  predisposta  in  carta
legale  secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato  4 e corredata dei
documenti indicati nell'allegato 5.
  La  domanda,  in  carta  legale resa come dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge  4
gennaio  1968,  n.  15, deve essere trasmessa al Ministero in quattro
copie (un originale in carta legale e tre fotocopie non  autenticate)
mediante  raccomandata  postale  con  avviso  di ricevimento entro il
termine del 31 ottobre 1995.
  6.2 La liquidazione dei contributi e' disposta con appositi decreti
del Ministero.
  6.3 In conformita'  ai  decreti  di  liquidazione,  l'I.G.F.O.R.  -
Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per
l'attuazione   delle   politiche   comunitarie,  operante  presso  il
Ministero del tesoro -  Ragioneria  generale  dello  Stato,  effettua
l'erogazione dei contributi sulla base di quanto disposto dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.
  L'erogazione   della  quota-parte  di  contributo  a  carico  della
Comunita' europea e' subordinata all'avvenuto accredito  delle  rela-
tive risorse al suddetto Fondo di rotazione.
  Qualora  il  programma  oggetto  del contributo venga realizzato in
misura pari o superiore al 50% dal costo complessivo ammesso, ma  non
risulti  ultimato  entro il 30 settembre 1995, il contributo concesso
sara'  proporzionalmente  ridotto  a  condizione  che  sia   comunque
raggiunta  la  finalita'  relativa  all'assunzione  dei dipendenti in
esubero provenienti da aziende produttrici di beni d'uso militare.
  L'eventuale realizzazione parziale degli investimenti e'  riferita,
in  termini  di  costi,  ai beni consegnati ed alle opere realizzate,
fermo  restando  l'obbligo  dell'avvenuto  pagamento  di  almeno   il
cinquanta  per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti al
netto di IVA.
  Il Ministero si riserva di richiedere ogni  ulteriore  documento  o
chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell'istruttoria
sia per la concessione che per la liquidazione del contributo.
    Roma, 27 giugno 1994
                                     Il direttore generale: AMMASSARI