Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1973, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento e del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola, Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a D.O.C. "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" e' riservata al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Malvasia di Schierano. Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve provenienti dal vitigno Freisa, presente nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti. Art. 3. La zona di produzione del vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" comprende i territori dei comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Berzano, Moncucco. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" devono rispondere a quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche. Sono pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti preminentemente in terreni argilloso-calcarei, esclusi quelli di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. E' consentito, tenuto conto della situazione tradizionale della zona, che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti. E' altresi' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio delle provincie di Torino, Alessandria e Cuneo su richiesta al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali da parte delle aziende interessate che devono avere come specifico requisito la sede di lavorazione nei territori delle tre province suddette. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10 per cento. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: parziale fermentazione dell'uva ammostata senza graspi fino a trasformazione in alcol per almeno 5,5% di gradi svolti e comunque non superiore a 7%; decantazione del mosto dalla massa fecciosa e torchiatura; filtrazione del vino con conseguente aggiunta di gelatina ed altri chiarificanti ammessi; stabilita' del vino ottenuta mediante ripetute rifermentazioni lente, filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, che devono essere tempestivamente e ripetutamente effettuate durante tutto il periodo di conservazione e quindi fino all'imbottigliamento. Art. 6. Il vino a D.O.C. "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso cerasuolo; odore: aroma fragrante dell'uva in origine; sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Art. 7. Il vino a D.O.C. "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" messo in commercio in bottiglie ed altri recipienti chiusi fino a 5 litri puo' presentarsi piu' o meno frizzante, caratteristica che viene ottenuta con la rifermentazione entro detti recipienti o con rifermentazione in autoclave. Art. 8. La denominazione di origine controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello spumante, siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti. E' altresi' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio delle province di Torino, Alessandria e Cuneo su richiesta al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali da parte delle aziende interessate che devono avere come specifico requisito la sede di lavorazione nei territori delle tre province suddette. Il vino a D.O.C. "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" spumante deve essere immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore all'11 per cento.