AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227". Il D.L. n. 227/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1994). Art. 1. 1. Il comune di Roma e' autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della difesa, per periodi di durata trentennale rinnovabili a richiesta di detto Dicastero, l'immobile denominato "Casina delle rose", relative pertinenze ed annesso giardino delimitato nei tre lati da viale Goethe, viale della Pineta e viale San Paolo del Brasile, con esclusione del monumento a Goethe, allo scopo di destinarlo alle attivita' di rappresentanza militare, nonche' a sede del circolo ufficiali delle Forze armate. 2. L'assegnazione di cui al comma 1 avviene anche in deroga alle vigenti prescrizioni urbanistiche e ad ogni altro vincolo, fatte salve, per i lavori, i restauri, la conservazione e le evantuali future ristrutturazioni, le previsioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (a). 3. Agli oneri relativi ai lavori, al restauro e alla manutenzione, anche straordinaria della "Casina delle rose", valutati in complessivi 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
(a) La legge n. 1089/1939 reca norme a tutela delle cose di interesse artistico e storico.