AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 aprile 1994, n.  227".
Il  D.L.  n.  227/1994,  di  contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1994).
                               Art. 1.
  1. Il comune di Roma e' autorizzato a concedere in uso gratuito  al
Ministero della difesa, per periodi di durata trentennale rinnovabili
a  richiesta  di detto Dicastero, l'immobile denominato "Casina delle
rose", relative pertinenze ed annesso  giardino  delimitato  nei  tre
lati  da  viale  Goethe,  viale  della  Pineta  e viale San Paolo del
Brasile, con  esclusione  del  monumento  a  Goethe,  allo  scopo  di
destinarlo  alle attivita' di rappresentanza militare, nonche' a sede
del circolo ufficiali delle Forze armate.
  2. L'assegnazione di cui al comma 1 avviene anche  in  deroga  alle
vigenti  prescrizioni  urbanistiche  e  ad  ogni altro vincolo, fatte
salve, per i lavori, i restauri,  la  conservazione  e  le  evantuali
future  ristrutturazioni, le previsioni della legge 1 giugno 1939, n.
1089 (a).
  3. Agli oneri relativi ai lavori, al restauro e alla  manutenzione,
anche   straordinaria   della   "Casina   delle  rose",  valutati  in
complessivi  14  miliardi,  si   provvede   mediante   corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di
previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.
 
             (a) La legge n. 1089/1939 reca norme a tutela delle cose
          di interesse artistico e storico.