IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto, in particolare, l'art. 1, terzo  comma,  della  legge  sopra
richiamata,  il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi
specificamente indicati, si applicano le disposizioni della  legge  1
marzo 1986, n. 64;
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218;
  Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi'
come  modificati,  tra  l'altro,  dall'art.  9, commi 7, 8 e 9, della
legge n. 64/1986;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del 1978 che prevede, per le iniziative  industriali  che  comportano
investimenti  eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7,
lettera b), della legge n. 64/1986,  l'ammissione  alle  agevolazioni
predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visto  il  decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie   alle    iniziative
industriali di grande dimensione;
  Viste  le  direttive  per  la  concessione  dei contributi in conto
capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla  normativa
sopra  richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  riguardante  il
trasferimento   dei   soppressi   Dipartimento   per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste  le  direttive  del  22 aprile 1993 relative alla concessione
delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Vista  la  nota  del  23  dicembre  1993  con  la quale il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al  CIPI
-  ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle agevolazioni
finanziarie del programma di  investimenti  della  societa'  Cementir
S.p.a.  comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta
dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che  si
e' avvalsa del Mediocredito di Roma;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione prevista
dall'art.  74  del  testo  unico  n.  218/1978   stante   l'imminente
soppressione  di  questo  Comitato  e i ritardi nell'iter procedurale
derivanti dalla soppressione dell'intervento  straordinario  e  degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato  che  la  Cementir  S.p.a.  ha  presentato  domanda per
l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo
unico n. 218/1978 del programma di investimenti,  gia'  ultimato  nel
dicembre  1992,  concernente  l'ammodernamento  dello stabilimento di
Maddaloni   (Caserta)   preordinato   alla   produzione   di  cemento
comportante investimenti fissi ammissibili per 58.775 milioni di lire
ed una occupazione a regime di 292 unita' con  un  decremento  di  18
unita' rispetto all'occupazione precedente;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il programma di  investimento  concernente  l'ammodernamento  dello
stabilimento  di Maddaloni (Caserta) presentato dalla Cementir S.p.a.
e' ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati, tra  l'altro,  dall'art.
9, commi 7, 8 e 9, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
  L'importo   del   contributo   in   conto  capitale,  tenuto  conto
dell'ammontare degli  investimenti  fissi  ammissibili  e  di  quelli
preesistenti  pari  a  31.978  milioni  di lire, e' determinato in L.
9.419.550.000.
  Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art.
63 del  testo  unico  n.  218/1978,  come  modificato,  tra  l'altro,
dall'art.  9,  commi  8 e 9, della legge n. 64/1986 e' determinato in
24.532 milioni di lire, di cui 712 milioni  di  lire  per  scorte  di
materie prime semilavorate.
  Il contributo in conto interessi e' determinato in 4.857 milioni di
lire.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 111 milioni di lire.
  I   predetti   importi   devono  intendersi  quali  limiti  massimi
dell'onere a carico dello Stato. Il  Ministro  dell'industria  dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa  provvedendo  a  confermare  o  a  ridurre   ovvero   anche
eventualmente  a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 157