IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Visto l'art. 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi' come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91; Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti superiori a trenta miliardi di lire, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI; Visti i decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 10 novembre 1979, del 23 giugno 1983 e del 3 maggio 1989, n. 233, relativi alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione; Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPE del 31 maggio 1977 e dal CIPI del 2 maggio 1985; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992; Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI - ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della societa' Enichem fibre S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si e' avvalsa del CIS; Ravvisata la necessita' di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti; Considerato che la Enichem fibre S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, gia' ultimato nel giugno 1989, concernente l'ammodernamentodello stabilimento di Porto Torres (Sassari) preordinato alla produzione di fibre acriliche ed ammine comportante investimenti fissi ammissibili per 58.507 milioni di lire ed una occupazione a regime di 297 unita' con un decremento di 19 unita' rispetto all'occupazione precedente; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Porto Torres (Sassari) presentato dalla Enichem fibre S.p.a. e' ammesso alla agevolazione finanziaria di cui all'art. 69 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91. L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 74.163,3 milioni di lire, e' determinato in 11.701,4 milioni di lire. L'onere di collaudo e' stabilito in 08,6 milioni di lire. I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovra' verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Roma, 28 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 156