AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1993, n. 252,
24 settembre 1993, n. 376, 26 novembre 1993, n. 474, 25 gennaio 1994,
n. 57, e 23 marzo 1994, n.  192". I DD.LL. sopracitati, di  contenuto
pressoche'  analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in
legge  per  decorrenza  dei  termini   costituzionali   (i   relativi
comunicati  sono  stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 226 del 25 settembre 1993, n. 277 del
25 novembre 1993, n. 20 del 26 gennaio 1994, n. 72 del 28 marzo  1994
e n. 119 del 24 maggio 1994).
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  10  del  decreto-legge  23  gennaio  1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75  (a),
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "  ((  2-bis.  ))  La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di
lire e quello dei crediti di cui e' stato  chiesto  il  rimborso,  ai
sensi   del   comma   1,  e'  destinata  all'estinzione,  secondo  le
disposizioni dei commi  1  e  2,  dei  crediti  relativi  al  periodo
d'imposta  chiuso  entro  il  31 dicembre 1987 di ammontare, al netto
degli interessi, non inferiore a cento  milioni  di  lire  risultanti
dalla  liquidazione  delle  dichiarazioni  dei redditi. Gli interessi
relativi a  ciascun  credito  devono  essere  computati  fino  al  31
dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura
degli interessi e' fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli
di  Stato decorre dal 1 gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti e'
effettuata  sulla  base  delle  richieste  presentate  entro  il   20
settembre   1993  direttamente  agli  uffici  delle  imposte  dirette
competenti in base al domicilio  fiscale  dei  soggetti  interessati.
Sulla  base  delle  predette richieste, l'Amministrazione finanziaria
procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti  indicati  nelle
dichiarazioni  e  dei  relativi interessi; il residuo ammontare viene
estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le  ordinarie
procedure  di  rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti,
si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  43  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602 (b). Con
decreto del Ministro del tesoro, da  emanarsi  entro  il  10  ottobre
1993,  saranno  determinate  le  caratteristiche  e le modalita', ivi
compresa  la  misura  dell'interesse,   nonche'   le   procedure   di
assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di
cui   viene   chiesta   l'estinzione  risulti  superiore  all'importo
disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti  a  partire
da quelli di importo meno elevato.".
 
             (a) Il D.L. n. 16/1993 reca: "Disposizioni in materia di
          imposte  sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili di
          civile abitazione, di termini per la definizione  agevolata
          delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
          della  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri frutti
          derivanti  da  depositi  e  conti  correnti   interbancari,
          nonche'  altre  disposizioni  tributarie".  Si trascrive il
          testo del relativo art. 10, come sopra modificato:
             "Art. 10. - 1. Le richieste presentate con le  modalita'
          indicate  nel  decreto del Ministro delle finanze 27 aprile
          1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  114  del  18
          maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla
          liquidazione   delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  delle
          dichiarazioni annuali  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          relativi  ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre
          1985, il cui  ammontare,  al  netto  degli  interessi,  non
          risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e
          per  ciascun  periodo  di imposta, mediante assegnazione ai
          creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo  da
          parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo
          quanto  disposto  dal  predetto  decreto del Ministro delle
          finanze; con le operazioni di riscontro, e'  effettuato  il
          calcolo   degli   interessi  relativi  a  ciascun  credito,
          computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni
          vigenti per ciascuna imposta.
             2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal  comma
          1, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli
          di Stato aventi libera circolazione con godimento 1 gennaio
          1993  ad  un  tasso  di  interesse  non  inferiore a quello
          riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di
          imposta, fino all'importo massimo di lire  4.500  miliardi,
          le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro
          del   tesoro  con  proprio  decreto,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale entro il 1  marzo  1993,  ed  a  versare
          all'entrata  del  bilancio  dello Stato il ricavo netto dei
          titoli emessi, con  imputazione  della  relativa  spesa  ad
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del tesoro per  l'anno  finanziario  1993.  Con  lo  stesso
          decreto  sono  determinate  le  modalita' e le procedure di
          assegnazione dei titoli di cui al presente comma.
             2-bis. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi  di
          lire  e  quello  dei  crediti  di  cui  e' stato chiesto il
          rimborso,   ai   sensi   del   comma   1,   e'    destinata
          all'estinzione,  secondo  le  disposizioni dei commi 1 e 2,
          dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso  entro  il
          31  dicembre  1987  di ammontare, al netto degli interessi,
          non inferiore a cento  milioni  di  lire  risultanti  dalla
          liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.
            Gli  interessi  relativi  a ciascun credito devono essere
          computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi  al
          secondo  semestre 1993 la misura degli interessi e' fissata
          nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre
          dal 1 gennaio 1994.
            L'estinzione di tali crediti  e'  effettuata  sulla  base
          delle  richieste  presentate  entro  il  20  settembre 1993
          direttamente agli uffici delle imposte  dirette  competenti
          in  base  al  domicilio  fiscale  dei soggetti interessati.
          Sulla  base  delle  predette  richieste,  l'Amministrazione
          finanziaria  procede  all'estinzione  dell'80 per cento dei
          crediti  indicati  nelle  dichiarazioni  e   dei   relativi
          interessi;  il  residuo  ammontare viene estinto al termine
          delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure
          di rimborso. Ai fini del recupero di somme  non  spettanti,
          si  applicano  le disposizioni dell'art. 43 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  Con
          decreto  del  Ministro  del tesoro, da emanarsi entro il 10
          ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche  e  le
          modalita',  ivi  compresa la misura dell'interesse, nonche'
          le  procedure   di   assegnazione   dei   titoli.   Qualora
          l'ammontare  dei  crediti  d'imposta  di  cui viene chiesta
          l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile  per
          i  rimborsi,  i  crediti  stessi  sono estinti a partire da
          quelli di importo meno elevato.
             3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo,  valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed
          in annue  lire  585  miliardi  a  decorrere  dal  1994,  si
          provvede,  quanto  a  lire  4.500  miliardi  per il 1993, a
          carico del capitolo 6856  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo
          utilizzando parte dell'accantonamento "Rimborso dei crediti
          di imposta (regolazione debitoria)  ed  eliminazione  della
          ritenuta  sugli interessi dei conti interbancari"; quanto a
          lire 256 miliardi per il 1993 e a  lire  512  miliardi  per
          ciascuno  degli  anni  1994 e 1995, mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di
          previsione   per   l'anno   finanziario   1993,    all'uopo
          utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero
          del  tesoro;  quanto  a  lire 36,5 miliardi per il 1993 e a
          lire 73 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1994  e  1995,
          mediante   utilizzo   delle  maggiori  entrate  rinvenienti
          dall'applicazione delle ritenute  relative  agli  interessi
          sui titoli di Stato di cui al comma 2.
             4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Il D.M. 27 aprile 1992 (sopracitato)  reca:  "Estinzione
          dei    crediti    risultanti   dalla   liquidazione   delle
          dichiarazioni uniche  dei  redditi  e  delle  dichiarazioni
          annuali  dell'IVA,  mediante  assegnazione  ai creditori di
          titoli di Stato".
             (b) L'art. 43 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla
          riscossione delle imposte  sul  reddito),  come  sostituito
          dall'art.  2  della  legge 31 maggio 1977, n. 247, e' cosi'
          formulato:
             "Art. 43 (Recupero di somme erroneamente rimborsate).  -
          L'ufficio  delle  imposte  procede  mediante  iscrizione in
          ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del  secondo  anno
          successivo  a  quello  in cui fu eseguito il rimborso o, se
          piu' ampio, non oltre il termine di  cui  al  primo  comma,
          dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600  (entro il 31 dicembre del quinto
          anno successivo a quello in  cui  e'  stata  presentata  la
          dichiarazione,   n.d.r.   ),   al   recupero   delle  somme
          erroneamente rimborsate  e  degli  interessi  eventualmente
          corrisposti, dandone comunicazione al contribuente.
             Se  successivamente  al rimborso viene notificato avviso
          di accertamento ai  sensi  dell'art.  42  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
          somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente
          rimborsate, anche  in  dipendenza  della  imposta  o  della
          maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale
          unitamente  agli interessi eventualmente corrisposti, ferma
          restando per la imposta o  la  maggiore  imposta  accertata
          l'applicazione  degli  interessi,  ai  sensi  dell'art. 20.
          Nell'avviso  di  accertamento,  deve  essere  espressamento
          indicato  l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi
          interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
             L'intendente di finanza  da'  comunicazione  all'ufficio
          delle  imposte  competente  dei  rimborsi eseguiti mediante
          ordinativo di pagamento".