AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1993, n. 252, 24 settembre 1993, n. 376, 26 novembre 1993, n. 474, 25 gennaio 1994, n. 57, e 23 marzo 1994, n. 192". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 25 settembre 1993, n. 277 del 25 novembre 1993, n. 20 del 26 gennaio 1994, n. 72 del 28 marzo 1994 e n. 119 del 24 maggio 1994). Art. 1. 1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (a), dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: " (( 2-bis. )) La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi e' fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti e' effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (b). Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.".
(a) Il D.L. n. 16/1993 reca: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie". Si trascrive il testo del relativo art. 10, come sopra modificato: "Art. 10. - 1. Le richieste presentate con le modalita' indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, e' effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. 2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1 gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 1 marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma. 2-bis. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi e' fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti e' effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari"; quanto a lire 256 miliardi per il 1993 e a lire 512 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il D.M. 27 aprile 1992 (sopracitato) reca: "Estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni uniche dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'IVA, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato". (b) L'art. 43 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 2 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e' cosi' formulato: "Art. 43 (Recupero di somme erroneamente rimborsate). - L'ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se piu' ampio, non oltre il termine di cui al primo comma, dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, n.d.r. ), al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi, ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento, deve essere espressamento indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto. L'intendente di finanza da' comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento".