IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA Visto l'art. 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448, il quale demanda al Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica l'approvazione di un apposito regolamento di attuazione della legge medesima, per le parti di competenza del Senato; Delibera: Art. 1. Delegati per i contributi elettorali 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui all'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati, prevista dall'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533, deve contenere altresi' l'indicazione di un delegato tenuto agli adempimenti di cui all'art. 12, comma 1, della predetta legge, ed abilitato alla riscossione. 2. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali, di cui all'art. 9, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533, deve contenere l'indicazione di un delegato abilitato alla riscossione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali. 3. I delegati di cui ai commi 1 e 2 debbono presentare istanza per l'erogazione dei contributi al Presidente del Senato entro quarantacinque giorni dalla data della prima riunione delle nuove Camere.