IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
  Visto  l'art.  20-bis  della  legge  10  dicembre  1993,  n.   515,
introdotto  dall'art.  1 della legge 15 luglio 1994, n. 448, il quale
demanda al  Consiglio  di  Presidenza  del  Senato  della  Repubblica
l'approvazione  di  un apposito regolamento di attuazione della legge
medesima, per le parti di competenza del Senato;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                Delegati per i contributi elettorali
  1. Ai fini dell'erogazione dei contributi  per  il  rimborso  delle
spese  elettorali  per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui
all'art. 9, comma 2,  della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  la
dichiarazione  di  presentazione  del  gruppo dei candidati, prevista
dall'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  20
dicembre  1993,  n.  533, deve contenere altresi' l'indicazione di un
delegato tenuto agli adempimenti di cui all'art. 12, comma  1,  della
predetta legge, ed abilitato alla riscossione.
  2. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali,
di  cui  all'art.  9,  comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533, deve  contenere
l'indicazione   di   un   delegato  abilitato  alla  riscossione  dei
contributi per il rimborso delle spese elettorali.
  3. I delegati di cui ai commi 1 e 2 debbono presentare istanza  per
l'erogazione   dei   contributi   al   Presidente  del  Senato  entro
quarantacinque giorni dalla data della  prima  riunione  delle  nuove
Camere.