AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di  quelle  modificate  o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27  settembre  1993,  n.
380,  26  novembre  1993,  n. 476, 25 gennaio 1994, n. 58, e 23 marzo
1994, n. 193". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche'  analogo
al  presente decreto (i primi due contenevano anche norme riguardanti
i termini per il condono previdenziale), non sono stati convertiti in
legge  per  decorrenza  dei  termini   costituzionali   (i   relativi
comunicati  sono  stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1993, n.  20  del
26  gennaio  1994,  n.  72  del  28 marzo 1994 e n. 119 del 24 maggio
1994).
                               Art. 1.
  1.  La  disposizione  di  cui  all'articolo   7,   comma   1,   del
decreto-legge   9   settembre   1992,   n.   372,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 (a) ,  si  applica
fino   all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di  riordino  del
trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi  diversi
di  cui  all'articolo 81, comma 1, lettere (( c), c-bis) e c-ter), ))
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b) .
 
             (a)  Il  comma  1  dell'art.  7  del  D.L.  n.  372/1992
          (Disposizioni   urgenti   concernenti   modificazioni    al
          trattamento  tributario  di  taluni  redditi  di  capitale,
          semplificazione di adempimenti  procedurali  e  misure  per
          favorire  l'accesso  degli  investitori al mercato di borsa
          tramite le gestioni patrimoniali) prevede  che:  "L'imposta
          sostitutiva  di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio
          1991,  n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          marzo 1991, n. 102, e le imposte sui redditi relative  alle
          plusvalenze  di  cui  all'art. 81, comma 1, lettera c-bis),
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, e successive modificazioni (v. successiva nota  (b)
          ,  n.d.r.  ), non sono dovute per le plusvalenze realizzate
          mediante cessione a  titolo  oneroso  di  valori  mobiliari
          quotati  nei  mercati  regolamentati  italiani  a decorrere
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente decreto e fino alla data di entrata in vigore
          dei decreti legislativi previsti dall'art.  18 della  legge
          29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni".
             Il   D.L.   n.   27/1991  reca:  "Disposizioni  relative
          all'assoggettamento  di  talune  plusvalenze   ad   imposta
          sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi". Si trascrive il
          testo del relativo art.  1, sopracitato:
             "Art. 1 (Imposta sostitutiva sulle  plusvalenze).  -  1.
          Fino  alla  emanazione  dei  decreti  legislativi  previsti
          dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n.  408,  ed  in
          attesa   della   compiuta   applicazione  della  disciplina
          dell'attivita' di intermediazione  mobiliare  di  cui  alla
          legge   2   gennaio   1991,   n.   1   (recante  disciplina
          dell'attivita' di intermediazione mobiliare e  disposizioni
          sull'organizzazione  dei  mercati  mobiliari,  n.d.r. ), le
          plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di
          imprese commerciali, realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del
          patrimonio  e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei
          certificati rappresentativi di partecipazione in  societa',
          associazioni,  enti  e altri organismi nazionali ed esteri,
          di obbligazioni convertibili, diritti  di  opzione  e  ogni
          altro  diritto, che non abbia natura di interesse, connesso
          ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da  operazioni  a
          premio  e  da  compravendita  a  pronti  o  a termine, sono
          soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi,
          secondo quanto disposto dal presente decreto".
             La  legge  n.  408/1990 di cui sopra reca: "Disposizioni
          tributarie  in  materia  di  rivalutazione  di  beni  delle
          imprese  e  di smobilizzo di riserva e fondi in sospensione
          di imposta, nonche'  disposizioni  di  razionalizzazione  e
          semplificazione.  Deleghe  al  Governo per la revisione del
          trattamento  tributario  della  famiglia  e  delle  rendite
          finanziarie   e   per   la   revisione  delle  agevolazioni
          tributarie". L'art.   18 della predetta  legge,  delega  il
          Governo   ad   adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          concernenti il  riordino  del  trattamento  tributario  dei
          redditi  di  capitale  con  una  puntuale definizione delle
          singole fattispecie produttive  di  reddito,  tenuto  conto
          anche  della  disciplina  vigente nei Paesi della Comunita'
          economica europea e prevedendo  idonee  norme  di  chiusura
          volte  ad  estendere automaticamente l'imposizione, secondo
          la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse
          da quelle esplicitamente previste ed elencate.
             (b) Le lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art.
          81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          D.P.R. n.  917/1986, cosi' recitano:
             "1.   Sono  redditi  diversi,  se  non  sono  conseguiti
          nell'esercizio  di  arti  e  professioni   o   di   imprese
          commerciali   o   da  societa'  in  nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente:
             a)-b) (omissis);
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite
          per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del
          capitale  della  societa'  secondo  che si tratti di azioni
          ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre  azioni
          o  di  partecipazioni  non  azionarie.  La  percentuale  di
          partecipazione e' determinata tenendo  conto  di  tutte  le
          cessioni  effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei
          confronti di soggetti diversi; si  considerano  cedute  per
          prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente;
             c-bis)  le  plusvalenze  diverse da quelle imponibili ai
          sensi della lettera  c),  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso   di  azioni,  quote  rappresentative  del
          capitale  o  del  patrimonio  e  di  altre   partecipazioni
          analoghe,   nonche'   dei  certificati  rappresentativi  di
          partecipazioni in societa',  associazioni,  enti  ed  altri
          organismi    nazionali    ed    esteri,   di   obbligazioni
          convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto,  che
          non   abbia  natura  di  interesse,  connesso  ai  predetti
          rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio  e  da
          compravendita  a  pronti  o  a  termine. Non si tiene conto
          delle  plusvalenze  realizzate  se  il  periodo  di   tempo
          intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione
          per  ammontare  superiore  a quello spettante in virtu' del
          diritto di opzione e la data della cessione e' superiore  a
          quindici   anni;   si   considerano  cedute  per  prime  le
          partecipazioni acquisite in data piu' recente;
              c-ter) le plusvalenze realizzate  mediante  cessioni  a
          termine  di  valute  estere;  esse  sono  costituite  dalla
          differenza tra il corrispettivo  della  cessione  e  quello
          dell'acquisto   della   valuta  ceduta,  se  l'acquisto  e'
          contestuale alla stipula del contratto a termine, e,  negli
          altri  casi,  dalla  differenza  tra il corrispettivo della
          cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente
          alla data della stipula del contratto".