AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 380, 26 novembre 1993, n. 476, 25 gennaio 1994, n. 58, e 23 marzo 1994, n. 193". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto (i primi due contenevano anche norme riguardanti i termini per il condono previdenziale), non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1993, n. 20 del 26 gennaio 1994, n. 72 del 28 marzo 1994 e n. 119 del 24 maggio 1994). Art. 1. 1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 (a) , si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere (( c), c-bis) e c-ter), )) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b) .
(a) Il comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 372/1992 (Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali) prevede che: "L'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e le imposte sui redditi relative alle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (v. successiva nota (b) , n.d.r. ), non sono dovute per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni". Il D.L. n. 27/1991 reca: "Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo del relativo art. 1, sopracitato: "Art. 1 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze). - 1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 (recante disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari, n.d.r. ), le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazione in societa', associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto". La legge n. 408/1990 di cui sopra reca: "Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserva e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie". L'art. 18 della predetta legge, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei Paesi della Comunita' economica europea e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate. (b) Le lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, cosi' recitano: "1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a)-b) (omissis); c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente; c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazioni in societa', associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione e la data della cessione e' superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data piu' recente; c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto".