AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1993, n. 262,
27 settembre 1993, n. 383, 29 novembre 1993, n. 481, 28 gennaio 1994,
n. 69, e 23 marzo 1994, n. 194". I DD.LL. sopracitati,  di  contenuto
pressoche'  analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in
legge per decorrenza dei termini costituzionali,  ad  esclusione  del
D.L.  n. 69/1994, non convertito in legge perche' sostituito dal D.L.
n.  194/1994  (i   relativi   comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  230
del 30 settembre 1993, n. 280 del 29 novembre  1993,  n.  23  del  29
gennaio 1994, n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 119 del 24 maggio 1994).
                               Art. 1.
  1.   Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,  del
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  27  maggio 1993, n. 162 (a), e' autorizzata l'ulteriore
spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  15,  comma  3,
del   decreto-legge   29   marzo   1993,   n.   82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 (a).
  3. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  si
provvede  mediante  utilizzo  di  corrispondente quota delle maggiori
entrate conseguenti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n.
408 (b), e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.  16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (c).
Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  D.L.  n.  82/1993  reca: "Misure urgenti per il
          settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi".  Si
          trascrive il testo dei commi 1 e 3 del relativo art. 15:
             "1.  Per  l'ano 1993 e' autorizzata la spesa di lire 370
          miliardi al fine di consentire, entro  il  limite  di  tale
          stanziamento,  a  parziale  copertura  dell'incremento  dei
          costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta
          a favore delle imprese nazionali autorizzate  all'esercizio
          dell'autotrasporto  di merci per conto di terzi, nonche' di
          un contributo per le  imprese  di  autotrasporto  di  Paesi
          membri  della  CEE,  rapportato  ai  consumi di gasolio per
          autotrazione  per  i  percorsi  effettuati  nel  territorio
          italiano.
             2. (Omissis).
             3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto
          di  terzi,  iscritti  all'Albo  di  cui alla legge 6 giugno
          1974, n. 298 (istitutiva, fra l'altro, dell'Albo  nazionale
          degli  autotrasportatori di cose per conto di terzi, n.d.r.
          ), nei limiti del fondo disponibile, come  individuato  dal
          decreto  di  cui al comma 2, e' adottato ai sensi dell'art.
          13, comma 2, del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n. 165, apposito decreto del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  allo scopo di
          consentire la concessione  di  un  credito  di  imposta  da
          valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito delle persone
          giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto,  nonche' in sede di versamento delle
          ritenute alla fonte,  operate  dai  sostituti  di  imposta,
          sulle  retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro
          autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.  68
          (recante norme sulla ristrutturazione dell'autotrasporto di
          cose per conto di terzi, n.d.r.)".
             L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in
          materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte
          sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e
          di   contenzioso  tributario,  nonche'  altre  disposizioni
          urgenti),  sopracitato,  cosi'  recita:  "Con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti, di concerto con il Ministro delle
          finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, e'
          stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto per
          conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno  precedente,
          l'ammontare    di    credito   attribuibile   per   ciascun
          autoveicolo.  Il  credito  d'imposta   non   compete   agli
          autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
          superiore  a  3500  chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto
          deve essere  emanato  con  effetto  dalla  stessa  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  (v. il D.M. 26
          luglio 1990, in Gazzetta Ufficiale n.  175  del  28  luglio
          1990, n.d.r.)".
             (b)  La legge n. 408/1990 reca: "Disposizioni tributarie
          in materia di rivalutazione di  beni  delle  imprese  e  di
          smobilizzo  di  riserve  e fondi in sospensione di imposta,
          nonche'     disposizioni     di     razionalizzazione     e
          semplificazione.  Deleghe  al  Governo per la revisione del
          trattamento  tributario  della  famiglia  e  delle  rendite
          finanziarie   e   per   la   revisione  delle  agevolazioni
          tributarie". Il relativo art.  14,  nel  modificare  talune
          norme  in  materia  di imposte sul reddito e di imposta sul
          valore   aggiunto,   prevede   la   possibilita'   per   il
          contribuente  di  presentare  dichiarazioni  integrative ai
          fini delle imposte sul reddito e  di  regolarizzare  taluni
          adempimenti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          mediante pagamento delle maggiori imposte e delle  relative
          sanzioni,  queste  ultime  stabilite  in  misura  minore di
          quella normale.
             (c) L'art.  3  del  D.L.  n.  16/1993  (Disposizioni  in
          materia  di  imposte  sui  redditi,  sui  trasferimenti  di
          immobili  di  civile  abitazione,   di   termini   per   la
          definizione   agevolata   delle   situazioni   e   pendenze
          tributarie,  per  la  soppressione  della  ritenuta   sugli
          interessi,  premi  ed  altri frutti derivanti da depositi e
          conti correnti  interbancari,  nonche'  altre  disposizioni
          tributarie)   proroga,  fra  l'altro,  il  termine  per  la
          presentazione delle dichiarazioni e delle  istanze  di  cui
          agli  articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46,
          comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9;  56,  comma  6;  57,
          comma  6;  63,  comma  2,  della legge 30 dicembre 1991, n.
          413, recanti  disposizioni  per  agevolare  la  definizione
          delle situazioni e pendenze tributarie.