AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1993, n. 262, 27 settembre 1993, n. 383, 29 novembre 1993, n. 481, 28 gennaio 1994, n. 69, e 23 marzo 1994, n. 194". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, ad esclusione del D.L. n. 69/1994, non convertito in legge perche' sostituito dal D.L. n. 194/1994 (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 30 settembre 1993, n. 280 del 29 novembre 1993, n. 23 del 29 gennaio 1994, n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 119 del 24 maggio 1994). Art. 1. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 (a), e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 (a). 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (b), e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (c). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il D.L. n. 82/1993 reca: "Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi". Si trascrive il testo dei commi 1 e 3 del relativo art. 15: "1. Per l'ano 1993 e' autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche' di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano. 2. (Omissis). 3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (istitutiva, fra l'altro, dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, n.d.r. ), nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, e' adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68 (recante norme sulla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, n.d.r.)". L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), sopracitato, cosi' recita: "Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto (v. il D.M. 26 luglio 1990, in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1990, n.d.r.)". (b) La legge n. 408/1990 reca: "Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie". Il relativo art. 14, nel modificare talune norme in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto, prevede la possibilita' per il contribuente di presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sul reddito e di regolarizzare taluni adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mediante pagamento delle maggiori imposte e delle relative sanzioni, queste ultime stabilite in misura minore di quella normale. (c) L'art. 3 del D.L. n. 16/1993 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie) proroga, fra l'altro, il termine per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie.