AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
(( Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture,      ))
(( delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della   ))
(( Guardia di finanza.                                             ))
 1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia
di finanza, nonche' le aperture di credito a  favore  dei  funzionari
delegati degli enti militari, (( degli uffici o reparti della Polizia
di  Stato  e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ))
destinati a servizi e  finalita'  di  protezione  civile,  di  difesa
nazionale e di sicurezza pubblica, nonche' al pagamento di emolumenti
e  pensioni  a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non
sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per  i  casi  previsti
dal  capo V del titolo VI del libro I del codice civile (a) , nonche'
dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
 2.  I  pignoramenti  ed  i  sequestri  aventi  per  oggetto le somme
affluite  nelle  contabilita'  speciali  delle  prefetture  e   delle
direzioni  di  amministrazione (( ed a favore dei funzionari delegati
di cui al comma 1, )) si eseguono esclusivamente, a pena di  nullita'
rilevabile  d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo
II - capo II del codice di procedura civile (b) , con atto notificato
al direttore di ragioneria responsabile presso  le  prefetture  o  al
direttore  di  amministrazione  od  al funzionario delegato nella cui
circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con  l'effetto
di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente
alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di
amministrazione  o funzionario delegato cui sia stato notificato atto
di pignoramento o di sequestro, e' tenuto  a  vincolare  l'ammontare,
sempreche'   esistano   sulla  contabilita'  speciale  fondi  la  cui
destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1,  per  cui  si
procede  con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva
di effetti riguardo agli  ordini  di  pagamento  che  risultino  gia'
emessi.
  3.  Non  sono  ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi
del presente articolo presso le sezioni di tesoreria  dello  Stato  a
pena  di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o
di pignoramento eventualmente notificati non determinano  obbligo  di
accantonamento   da  parte  delle  sezioni  medesime  ne'  sospendono
l'accreditamento di somme nelle contabilita' speciali intestate  alle
prefetture  ed  alle  direzioni  di amministrazione (( ed in quelle a
favore dei funzionari delegati di cui al comma 1. ))
  4. Viene effettuata secondo le stesse modalita' stabilite nel comma
2 la notifica di ogni  altro  atto  consequenziale  nei  procedimenti
relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.
 
             (a) Il capo V (articoli da 149 a 158) del titolo VI (Del
          matrimonio)  del  libro  I (Delle persone e della famiglia)
          del  codice  civile  reca  norme  sullo  scioglimento   del
          matrimonio e sulla separazione dei coniugi.
             (b)  Il  capo  II  (articoli da 513 a 542) del titolo II
          (Dell'espropriazione forzata) del libro III  (Del  processo
          di  esecuzione)  del  codice di procedura civile reca norme
          sull'espropriazione mobiliare presso il debitore.