IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4
che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire: a) i
criteri  per  la  determinazione  del  merito  e   delle   condizioni
economiche  degli  studenti  ai  fini  dell'accesso  ai  servizi e al
godimento degli  interventi  non  destinati  alla  generalita'  degli
studenti;  b)  le  tipologie  minime  ed  i  relativi  livelli  degli
interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli  ostacoli
di  ordime  economico  e  sociale  per  la concreta realizzazione del
diritto agli studi universitari; c) gli  indirizzi  per  la  graduale
riqualificazione della spesa;
  Visto  l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che introduce
una nuova disciplina delle tasse  e  dei  contributi  universitari  e
rimette  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
previsto  dall'art.  4  della  legge  2  dicembre   1991,   n.   390,
l'individuazione  dei  criteri di indirizzo per la determinazione del
merito, dei limiti di reddito e delle condizioni del nucleo familiare
degli studenti ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione e  dei
contributi e la determinazione degli esoneri totali e parziali;
  Visto il comma 20 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
che consente l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della
costituzione  della  Consulta  nazionale  per  il  diritto agli studi
universitari, prevista dall'art. 6 della legge 2  dicembre  1991,  n.
390;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 18 febbraio 1994;
  Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato,  le regioni e le province autonome formulato nell'adunanza del
30 marzo 1994;
  Ritenuto di dover accogliere  le  proposte  di  modifica  formulate
dalla  Conferenza  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le
province autonome;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 8  aprile
1994;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Servizi ed interventi non destinati
                   alla generalita' degli studenti
  1. Per servizi ed  interventi  delle  regioni  non  destinati  alla
generalita'  degli  studenti  si  intendono:  le  borse  di studio, i
prestiti d'onore e piu' in  generale  le  provvidenze  in  denaro,  i
servizi  abitativi  ed ogni altro servizio e prestazione offerti agli
studenti capaci e meritevoli privi  di  mezzi  previsti  dalle  leggi
regionali.  Per servizi ed interventi delle universita' non destinati
alla generalita' degli studenti si intendono  le  attivita'  a  tempo
parziale   degli   studenti,   le   borse   di   studio   finalizzate
all'incentivazione  ed   alla   razionalizzazione   della   frequenza
universitaria  ed  ogni  altro  servizio  e  prestazione offerti agli
studenti  capaci e meritevoli privi di mezzi previsti dai regolamenti
delle universita'.
  2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire
dall'anno accademico 1994-95.