IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire: a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalita' degli studenti; b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordime economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa; Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che introduce una nuova disciplina delle tasse e dei contributi universitari e rimette al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'individuazione dei criteri di indirizzo per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni del nucleo familiare degli studenti ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi e la determinazione degli esoneri totali e parziali; Visto il comma 20 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che consente l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista dall'art. 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 febbraio 1994; Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nell'adunanza del 30 marzo 1994; Ritenuto di dover accogliere le proposte di modifica formulate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1994; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Art. 1. Servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli studenti 1. Per servizi ed interventi delle regioni non destinati alla generalita' degli studenti si intendono: le borse di studio, i prestiti d'onore e piu' in generale le provvidenze in denaro, i servizi abitativi ed ogni altro servizio e prestazione offerti agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi previsti dalle leggi regionali. Per servizi ed interventi delle universita' non destinati alla generalita' degli studenti si intendono le attivita' a tempo parziale degli studenti, le borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria ed ogni altro servizio e prestazione offerti agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi previsti dai regolamenti delle universita'. 2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dall'anno accademico 1994-95.