IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie; Visto il decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, reiterato da ultimo, con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, ed in particolare l'art. 2, con il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-bis) in forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che: la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del secondo comma del citato art. 11, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire; gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti; l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; in caso di notifica di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggiore somma accertata, nonche' dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993; con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli; Visto il proprio decreto n. 101155 del 25 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1993 con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro che agli stessi verranno consegnati certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1 gennaio 1994 di durata quinquennale e quattro mesi rimborsabili in un'unica soluzione il 1 gennaio 1999, al tasso di interesse annuo del 9,50%, e che i certificati stessi verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta risultanti da elenchi riepilogativi che saranno trasmessi dall'Amministrazione finanziaria; Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state disposte emissioni di certificati di credito del Tesoro per gli importi di seguito indicati, ad estinzione dei crediti d'imposta, come previsto dalla citata normativa: decreto ministeriale n. 101131 del 25 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 28 settembre 1993; emissione di CCT per nominali L. 1.619.081.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 1.619.080.416.000; decreto ministeriale n. 397077 del 14 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1994; emissione di CCT per nominali L. 1.024.192.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 1.024.187.806.000; decreto ministeriale n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994; emissione di CCT per nominali L. 101.872.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 101.871.744.000; decreto ministeriale n. 397733 del 6 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994; emissione di CCT per nominali L. 29.021.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 29.020.609.000; Vista la lettera in data 14 luglio 1994 con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che la Soc. Ing. C. Olivetti e C. S.p.a., titolare di crediti d'imposta per le annualita' dal 1987 al 1990 superiori a L. 50.000.000.000 e con una perdita di bilancio nell'esercizio 1991, ha diritto al rimborso dei crediti d'imposta costituito dal credito vantato (L. 144.961.063.000) comprensivo degli interessi (L. 2.478.739.000) per un importo complessivo di L. 147.439.802.000 come da apposito prospetto allegato al presente decreto e che la liquidazione del credito viene effettuata al 100% dal momento che e' ormai scaduto il termine del 30 novembre 1993, entro il quale avrebbe dovuto essere liquidata una prima quota pari all'80%; Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui sopra per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L. 147.440.000.000; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui al decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 147.440.000.000 alle seguenti condizioni: durata: cinque anni e quattro mesi; godimento: 1 gennaio 1994; prezzo d'emissione: alla pari; tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1 gennaio di ogni anno; rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1999.