IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Lieve Maria Julia Tyberghien, presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Visto il documento dell'Ordine degli avvocati per cui il titolo de quo e' prodotto finito per l'iscrizione all'albo degli avvocati tirocinanti; Ritenuta la corrispondenza di tale professione con quella di praticante procuratore in Italia, per la identita' di attivita' professionale esercitate (difesa e rappresentanza) e status (stageres); Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento come praticante procuratore; Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Decreta: Il titolo di Lieve Maria Julia Tyberghien, cittadina belga, nata a Roeselare il 9 settembre 1965, di licenciato in diritto conseguito presso l'Universita' cattolica di Lovanio (Belgio) e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia al registro speciale dei praticanti procuratori legali. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione nominata con decreto 1 dicembre 1993, secondo le modalita' che seguono. La prova consistera' in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in lingua italiana. La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione: diritto costituzionale; diritto civile; diritto processuale civile; diritto tributario; diritto amministrativo; diritto penale; diritto processuale penale; diritto del lavoro; ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati. La prova orale consistera' nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie. Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera' superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 11 luglio 1994 Il direttore generale: ROVELLO