IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista la domanda di riconoscimento di Lieve Maria Julia Tyberghien,
presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Visto  il documento dell'Ordine degli avvocati per cui il titolo de
quo e' prodotto  finito  per  l'iscrizione  all'albo  degli  avvocati
tirocinanti;
  Ritenuta  la  corrispondenza  di  tale  professione  con  quella di
praticante procuratore in  Italia,  per  la  identita'  di  attivita'
professionale   esercitate   (difesa   e   rappresentanza)  e  status
(stageres);
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento come praticante procuratore;
  Visti  gli  articoli  6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il titolo di Lieve Maria Julia Tyberghien, cittadina belga, nata  a
Roeselare  il  9  settembre 1965, di licenciato in diritto conseguito
presso l'Universita' cattolica di Lovanio  (Belgio)  e'  riconosciuto
quale  titolo  abilitante  per  l'iscrizione  in  Italia  al registro
speciale dei praticanti procuratori legali.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale  eseguita  dal Consiglio nazionale forense, davanti alla
commissione  nominata  con  decreto  1  dicembre  1993,  secondo   le
modalita' che seguono.
  La prova consistera' in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o  di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto costituzionale;
   diritto civile;
   diritto processuale civile;
   diritto tributario;
   diritto amministrativo;
   diritto penale;
   diritto processuale penale;
   diritto del lavoro;
   ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati.
  La prova orale consistera' nella  discussione  di  brevi  questioni
pratiche vertenti su tutte le suddette materie.
  Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale  forense  una  domanda, allegando una copia autenticata del
presente decreto di riconoscimento.
  Per   la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione disporra' di dieci punti di merito. L'esame si intendera'
superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non  inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 11 luglio 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO