IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto, in particolare, l'art. 1, terzo  comma,  della  legge  sopra
richiamata,  il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi
specificamente indicati, si applicano le disposizioni della  legge  1
marzo 1986, n. 64;
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218;
  Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 cosi'
come  modificati,  tra  l'altro,  dall'art.  9, commi 7, 8 e 9, della
legge n. 64/1986;
  Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218
del 1978 che prevede, per le iniziative  industriali  che  comportano
investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art.  9, comma 7,
lettera  b),  della  legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni
predette mediante deliberazione del CIPI;
  Visto il decreto del Ministro per gli interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la
concessione    delle   agevolazioni   finanziarie   alle   iniziative
industriali di grande dimensione;
  Viste le direttive per  la  concessione  dei  contributi  in  conto
capitale  e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa
sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il
trasferimento  dei  soppressi   Dipartimento   per   gli   interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno;
  Viste le direttive del 22 aprile  1993  relative  alla  concessione
delle  agevolazioni  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;
  Vista la nota del  23  dicembre  1993  con  la  quale  il  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI
- ai sensi del predetto art. 74 - l'ammissibilita' alle  agevolazioni
finanziarie del programma di investimenti della societa' Finmeccanica
S.p.a.  (ex  Alenia  S.p.a.)  comunicando,  al  contempo, i risultati
dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno che si e' avvalsa dell'Isveimer.
  Ravvisata la  necessita'  di  adottare  la  deliberazione  prevista
dall'art.   74   del  testo  unico  n.  218/1978  stante  l'imminente
soppressione di questo Comitato e  i  ritardi  nell'iter  procedurale
derivanti  dalla  soppressione  dell'intervento straordinario e degli
uffici ad esso preposti;
  Considerato che  la  Finmeccanica  S.p.a.  (ex  Alenia  S.p.a.)  ha
presentato  domanda  per  l'ammissione  alle agevolazioni di cui agli
articoli 63 e 69  del  testo  unico  n.  218/1978  del  programma  di
investimenti,   gia'   ultimato   nel   dicembre   1991,  concernente
l'ampliamento   dello   stabilimento   di   Foggia  preordinato  alla
produzione  di  lamiere  per  aerei  comportante  investimenti  fissi
ammissibili per 14.400 milioni di lire ed una occupazione a regime di
420  unita'  con un incremento di 238 unita' rispetto all'occupazione
precedente;
  Su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il   programma  di  investimento  concernente  l'ampliamento  dello
stabilimento di  Foggia  presentato  dalla  Finmeccanica  S.p.a.  (ex
Alenia  S.p.a.)  e' ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli
articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  cosi'  come  modificati,  tra
l'altro,  dall'art.  9,  commi 7, 8 e 9, della legge 1 marzo 1986, n.
64.
  L'importo  del  contributo  in   conto   capitale,   tenuto   conto
dell'ammontare  degli  investimenti  fissi  ammissibili  e  di quelli
preesistenti pari a 23.140 milioni di lire, e' determinato in 4.186,8
milioni di lire.
  Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art.
63 del  testo  unico  n.  218/1978,  come  modificato,  tra  l'altro,
dall'art.  9,  commi  8 e 9, della legge n. 64/1986 e' determinato in
8.040 milioni di lire, di cui lire 2.280 milioni di lire per scorte e
materie prime semilavorate.
  Il contributo in c/interessi e' determinato in 3.279,8  milioni  di
lire.
  L'onere di collaudo e' stabilito in 29 milioni di lire.
  I   predetti   importi   devono  intendersi  quali  limiti  massimi
dell'onere a carico dello Stato. Il  Ministro  dell'industria  dovra'
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente
normativa  provvedendo  a  confermare  o  a  ridurre   ovvero   anche
eventualmente  a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 150