Ai signori presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale Ai signori presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano Ai signori assessori delegati ai servizi caccia delle regioni e delle province autonome e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto Ai signori assessori dell'agricoltura delle regioni e delle province autonome Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario e speciale All'Istituto nazionale per la fauna selvatica In data 8 giugno 1994, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva n. 94/24/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1994, con la quale e' stato modificato l'allegato II/2 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Detta modifica consiste, tra l'altro, nell'includere nell'allegato II/2 anzidetto alcune specie che finora non potevano essere oggetto di prelievo venatorio negli Stati membri. In particolare, per l'Italia e' stata disposta l'inclusione tra le specie cacciabili della ghiandaia (Garrulus glaudarius), della gazza (Pica pica) e della cornacchia nera (Corvus corone). Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che l'art. 18 della legge venatoria n. 157/1992 contempla gia' dette specie tra quella cacciabili e non occorre, pertanto, recepire il nuovo elenco comunitario secondo la procedura prevista dal comma 3 dello stesso art. 18. E', invece, opportuno adattare alla nuova decisione comunitaria il contenuto della circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3 del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1993, con cui sono state poste all'attenzione delle amministrazioni regionali competenti in materia le modalita' e le condizioni per l'esercizio della facolta' di deroga di cui all'art. 9 della direttiva n. 79/409 gia' citata. In tale circolare, si e' specificato che alcune specie di cui all'art. 18 della legge n. 157 e richiamate nominativamente, sono prelevabili in deroga, osservando puntualmente le ragioni ed attuando le condizioni della deroga stessa per quanto attiene i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli ed i dati raccolti nell'esercizio venatorio. Tra queste specie, sono ricomprese anche la cornacchia nera, la ghiandaia e la gazza, per le quali, a seguito della decisione comunitaria indicata in oggetto, si rende indispensabile un chiarimento. Infatti, le specie sopra richiamate, in quanto ora ricomprese nell'allegato II/2 della direttiva n. 79/409, possono rientrare nel regime venatorio previsto dall'art. 18 della legge n. 157/1992, in particolare nei periodi consentiti dalla stessa disposizione nazionale. Diversamente, le specie di fauna selvatica escluse dall'elenco di cui all'art. 18 della legge n. 157/1992 in forza dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1993, non possono essere oggetto di atti di caccia, salvo che le amministrazioni regionali non provvedano ad introdurre puntuali condizioni di deroga per cio' che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi ed i dati raccolti nell'esercizio venatorio in conformita' alle direttive comunitarie. Appare, inoltre, opportuno ricordare che la direttiva menzionata in oggetto ha escluso la specie "pittima reale" (Limosa limosa) dall'allegato II/2 piu' volte richiamato, al fine di protoggere globalmente la specie "chiurlottello" (Numenius tenuirostris) sulla quale sono in corso studi approfonditi: cio' per evitare di incorrere in confusione per evidenti somiglianze anche di comportamento tra le due specie indicate. In questo caso, pertanto, si rende necessario procedere alla modifica dell'elenco della specie cacciabili mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge n. 157 e nel rispetto dei termini fissati dal provvedimento comunitario. Resta inteso, infine, che i suggerimenti forniti alle amministrazioni regionali con la circolare di questo Ministero n. 3/93 rimangono validi per le restanti specie richiamate nella circolare medesima. Il Ministro: POLI BORTONE