IL MINISTRO DI GRAZIA GIUSTIZIA Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale sono stati nominati sottosegretari di Stato alla Grazia e Giustizia gli onorevoli Gian Franco Anedda e Mario Borghezio ed il sen. Domenico Contestabile; Decreta: Art. 1. I sottosegretari di Stato sono delegati, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonche' ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo il programma stabilito dal Ministro.