IL MINISTRO DI GRAZIA GIUSTIZIA
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visto  il  regio  decreto-legge  10  novembre  1923, n. 2440, ed il
relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio  1924,  n.
827, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
successivamente modificato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13  maggio
1994  con  il  quale sono stati nominati sottosegretari di Stato alla
Grazia e Giustizia gli onorevoli Gian Franco Anedda e Mario Borghezio
ed il sen. Domenico Contestabile;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I sottosegretari  di  Stato  sono  delegati,  in  armonia  con  gli
indirizzi   del  Ministro,  a  rispondere,  per  le  attribuzioni  di
rispettiva  competenza,  alle  interrogazioni  a  risposta   scritta,
nonche'  ad  intervenire  presso  le  Camere,  in  rappresentanza del
Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per
ogni altro intervento che si renda necessario nel  corso  dei  lavori
parlamentari, secondo il programma stabilito dal Ministro.